Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al presente regolamento. Capitolo secondo Notifica Principio
942.120
Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale
Preambolo
del 5 giugno 2024 (stato 7 giugno 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR);
vista la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI);
vista l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA);
vista la legge sui campeggi del 26 gennaio 2004,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Autorità competente
Art. 1
Art. 2
Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite:
- che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola agrituristica;
- che intende pernottare a pagamento in altre strutture destinate all’alloggio;
- che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.
Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR. Modalità
Art. 3
Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma su internet.
Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente. Notifica delle famiglie
Art. 4
Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità valido.
Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori. Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi
Art. 5
Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con più e meno di 14 anni.
In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e delle organizzazioni turistiche regionali.
Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo. Capitolo terzo Disposizioni diverse Documenti di identità
Art. 6
Al momento della notifica di arrivo, tutti gli ospiti devono consegnare un documento di identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati.
Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello stesso.
I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale. Responsabilità e vigilanza
Art. 7
Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati.
Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi:
- cognome e nome;
- data di nascita;
- nazionalità;
- data di arrivo e data di partenza;
- dati del datore di alloggio e indirizzo della struttura.
Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio. Infrazioni
Art. 8
Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR.
Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui campeggi. Capitolo quarto Disposizioni finali Abrogazione
Art. 9
Il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003 è abrogato. Entrata in vigore
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente [1]. Pubblicato nel BU 2024, 138. [1] Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.