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Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

Preambolo

Legge

del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);

visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;

dopo discussione,

decreta:

Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette. Campo d’applicazione

Art. 2

Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori. Autorità di applicazione

  1. Consiglio di Stato

Art. 3

Il Consiglio di Stato è competente:

  1. a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);
  2. ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
  3. a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
  4. a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);
  5. a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);
  6. ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);
  7. a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.
  8. Municipi

Art. 4

I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.

Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

  1. associazioni di categoria

Art. 5

Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni. Disciplinamento comunale di fiere e mercati

Art. 6

I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.

Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale. Entrata in vigore

Art. 7

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1] Pubblicata nel BU 2023, 251. [1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.