La Commissione per l’avvocatura ammette alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati o all’alunnato ai sensi dell’articolo 13 lettera b) LAvv l’istante che adempie i requisiti seguenti:
- è in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 gennaio 2000 (LLCA);
- dimostra, mediante un’attestazione, di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, da un’autorità giudiziaria o da un’amministrazione pubblica nel settore del contenzioso;
- ha l’esercizio dei diritti civili;
- non è gravato da attestati di carenza di beni;
- nel caso di pratica legale, prova di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile dell’avvocato. Termini