In caso di stralcio dall’albo, la cauzione è svincolata dopo la conclusione della procedura di pubblicazione nel Foglio ufficiale della grida con la domanda di liberazione e la diffida ai terzi di far valere le loro pretese entro il termine di almeno un mese dalla prima pubblicazione, sotto perenzione dei loro diritti sulla cauzione; questa procedura si applica anche allo svincolo della cauzione nel caso di sua sostituzione.
La grida è pubblicata in modo analogo a quanto dispone l’articolo 92 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911. La stessa può essere pubblicata, in caso di morte del fiduciario, congiuntamente a quella per la devoluzione dell’eredità, purché sia, chiaramente ed in termini espressi, indicato che la diffida si estende alle conseguenze dell’esercizio della professione di fiduciario del defunto ed è diretta ad ottenere la liberazione della cauzione prestata per detto esercizio.
Il pretore assegna a chi ha notificato la pretesa un termine perentorio di sessanta giorni per promuovere l’azione giudiziaria, con l’avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa dello stesso, verrà pronunciato lo svincolo della cauzione.
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