00.1001 · Interrogazione ordinaria urgente · 2000-03-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La canapa è una cosiddetta pianta "a doppio impiego", ovvero può essere usata sia illegalmente come stupefacente che in modo legale come materia prima rinnovabile. La differenziazione tra impiego legale e illegale implica notevoli problemi di controllo della vendita dei differenti prodotti della canapa. Dal punto di vista degli organi competenti per il perseguimento penale, il problema consiste nel fatto che la coltivazione di qualsiasi varietà di canapa è in linea di massima consentita fintanto che non sia finalizzata all'ottenimento di stupefacenti, intenzione, quest'ultima, che deve essere dimostrata dagli inquirenti; d'altro canto, anche sul fronte della commercializzazione dei prodotti di canapa spetta sempre alle autorità incaricate del perseguimento fornire la prova che i prodotti in questione sono sostanze proibite con proprietà psicoattive e che il commerciante che le immette sul mercato ne è consapevole. In particolare, nel settore in crescita delle esportazioni di prodotti di canapa, risulta quasi impossibile alle autorità di perseguimento provare l'illecito, in quanto la lavorazione e l'utilizzo dei prodotti avviene all'estero.
A causa di queste difficoltà nell'esecuzione da parte di giudici e polizia, il Consiglio federale ha incaricato il 13 gennaio 1999 il Dipartimento federale dell'interno, nell'ambito della revisione della legge sugli stupefacenti (LStup), di elaborare proposte di soluzione per quanto riguarda gli abusi nella coltivazione e nel commercio di cannabis, e di porle in consultazione. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia (UFP) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha elaborato le proposte di modifica delle ordinanze che concernono il controllo della coltivazione della canapa e del commercio dei suoi prodotti.
In base alle modifiche delle ordinanze suggerite dal Consiglio federale, la coltivazione e il commercio legali di prodotti della canapa (varietà secondo l'ordinanza sul catalogo delle varietà di canapa dell'UFAG) dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica, senza tuttavia essere compromessi. Chi intende coltivare piante di canapa, non considerate stupefacenti, deve annunciarsi presso le competenti autorità del Cantone in cui avviene la coltivazione, al più tardi al momento della semina. Nell'annuncio vanno menzionati tra l'altro la varietà da coltivare (con l'attestazione sulla qualità delle sementi e la genuinità), il luogo d'acquisto delle sementi e l'impiego cui sono destinate le piante. Le parti di piante, ad esempio i semi di canapa, di varietà non riconosciute potrebbero essere lavorate e commercializzate come finora con un'apposita autorizzazione.
Il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione sui progetti di modifica delle ordinanze previste congiuntamente alle proposte di revisione della LStup. In queste proposte si suggeriscono tra l'altro modifiche alle disposizioni penali della LStup (art. 19 segg.). Cinque sono le varianti poste in consultazione, delle quali due del Consiglio federale (CF1 e CF2) e tre della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS). Per quanto riguarda le droghe derivate dalla canapa, la variante CF1 prevede l'introduzione del principio di opportunità sia per la fabbricazione e il commercio che per la coltivazione; la coltivazione di canapa industriale è permessa senza condizioni. La variante CF2 è più restrittiva. Le modifiche alle ordinanze intendono introdurre condizioni migliori per la coltivazione di canapa e derivati. Segnatamente, la revisione rende possibile adempiere la legge vigente, ma è sicuramente anche atta ad affiancare una delle due varianti del collegio governativo.
Dalla valutazione della procedura di consultazione è emerso che vi è equilibrio tra i pareri sulle varianti per la revisione delle disposizioni penali della LStup poste in discussione. Di conseguenza, non esiste una chiara maggioranza per una entrata in vigore anticipata delle ordinanze proposte riguardanti il controllo della coltivazione di canapa e del commercio dei suoi prodotti. Nella maggioranza delle risposte alla procedura di consultazione è stato espresso parere favorevole a una decisione congiunta sulla revisione delle disposizioni penali della LStup, sul disciplinamento della coltivazione di canapa e la fabbricazione e commercializzazione dei prodotti della canapa.
Il 23 febbraio 2000, il Consiglio federale ha perciò deciso di non anticipare al momento attuale l'entrata in vigore di ordinanze sulla coltivazione di canapa e sul commercio e sulla vendita di prodotti di canapa. Al momento in cui sarà disponibile il rapporto completo sulla procedura di consultazione, probabilmente nel giugno 2000, il DFI sottoporrà al Consiglio federale una proposta relativa al seguito della procedura sia in merito alle ordinanze concernenti la canapa sia in merito alla revisione della LStup.
Risposta del Consiglio federale.