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00.1009 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La somministrazione di un trattamento medico contro la volontà dell'interessato è contraria al principio della libertà personale tutelato dalla Costituzione federale (art. 10 Cost.). Tale protezione deve tuttavia essere concretata da una disposizione legale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli articoli 397a segg. CC (privazione della libertà a scopo d'assistenza) si applicano unicamente alla privazione della libertà in quanto tale, ma non a danni dell'integrità fisica o psichica, per i quali è necessaria una base legale autonoma nel diritto cantonale (DTF 118 II 254). Lo stato di necessità (art. 34 CP) può essere invocato soltanto in casi eccezionali, quando non è possibile rispettare la prevista procedura legale e quando il pericolo non è altrimenti evitabile.

Il Consiglio federale è cosciente del problema sollevato dalla presente interrogazione ordinaria. La commissione peritale, incaricata di riesaminare il diritto tutorio e di elaborare, entro la fine del 2000, un avamprogetto da sottoporre a consultazione, presenterà anche proposte relative a un disciplinamento federale in materia di trattamento coatto.

Risposta del Consiglio federale.