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00.1017 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) considera importanti le statistiche esplicite ed esaustive relative al settore dell'asilo. Gli sviluppi e le decisioni dell'Ufficio devono essere il più trasparente possibile nei confronti del pubblico. Per questo motivo la statistica "persone sottoposte alla legislazione sull'asilo" elenca tutte le persone che hanno inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera e - indipendentemente dai motivi - continuano a risiedere nel nostro Paese. In questa categoria sono comprese anche le persone che a causa del loro matrimonio, di una grave difficoltà personale o per altri motivi hanno ottenuto il permesso cantonale di dimora. Visto che la pubblicazione periodica delle statistiche sull'asilo indica solamente la popolazione permanente del Paese che non comprende i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente, non vi era rischio alcuno di registrare due volte la stessa persona. L'UFR ha già deciso mesi fa di non più aggiungere le persone con il permesso cantonale di dimora alle "persone sottoposte alla legislazione sull'asilo". La richiesta dell'interrogazione ordinaria è pertanto soddisfatta. Con il progetto "stranieri 2000" è prevista inoltre una maggiore collaborazione fra l'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e l'UFR nel settore della statistica e dell'EED. Ciò contribuirà a distinguere in modo più chiaro la popolazione straniera residente dalle persone sottoposte alla legislazione sull'asilo.

Ad domanda 1

Visto che la concessione di un permesso cantonale di dimora comporta generalmente il ritiro della domanda d'asilo, la data del termine della procedura d'asilo coincide, di conseguenza, con quella del rilascio del permesso cantonale di dimora. Le statistiche allegate dell'UFR indicano il numero di permessi cantonali di dimora rilasciati, la data di rilascio e i Paesi di provenienza delle persone in questione. Si constata una forte presenza di cittadini dello Sri Lanka, della Turchia, della Repubblica federale di Jugoslavia, della Bosnia, dell'Erzegovina e del Libano.

Il richiedente l'asilo che ottiene un permesso di polizia degli stranieri rimane registrato nel sistema AUPER (sistema automatizzato di registrazione delle persone). Tuttavia, le modifiche successive (decesso, partenza, ecc.) non sono però più registrate nel sistema AUPER, in quanto la gestione dei dati passa dall'UFR all'UFDS. Il registro centrale degli stranieri (RCS) gestito dall'UFDS non permette di verificare se una persona in possesso di un permesso di polizia degli stranieri proviene dal settore dell'asilo o no. Non è pertanto possibile effettuare un aggiornamento delle statistiche dell'UFR.

Ad domanda 2

I criteri per l'assegnazione a questa categoria di persone sono di natura oggettiva. Tale categoria si compone di richiedenti l'asilo che, in seguito al matrimonio con un cittadino svizzero o uno straniero domiciliato in Svizzera, hanno diritto alla concessione risp. alla proroga del permesso di polizia degli stranieri. In genere, rientrano in questa categoria anche i richiedenti l'asilo che possiedono un permesso di dimora rilasciato per motivi umanitari.

Conformemente alla legge in vigore (art. 7 cpv. 1 e art. 17 cpv. 2 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS, RS 142.20) il coniuge straniero di un cittadino svizzero nonché di uno straniero domiciliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio per una durata illimitata e indipendentemente dalla situazione coniugale.

Fino all'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998 c'era la possibilità di rilasciare, a determinate condizioni, a richiedenti l'asilo un permesso di dimora per ragioni umanitarie. Se le autorità cantonali erano in principio d'accordo di rilasciare un permesso di dimora, l'Ufficio federale degli stranieri esaminava attentamente ogni richiesta di eccezione alla considerevole limitazione, invocando casi personali particolarmente rigorosi (art. 13 lett. f OLS).

Con l'entrata in vigore della nuova legge del 26 giugno 1998 sull'asilo può essere ordinata l'ammissione provvisoria in casi di rigore personale grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo. All'atto dell'esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell'integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli (art. 44 cpv. 3 e 4 LAsi). La nuova legge sull'asilo prevede ora l'ammissione provvisoria per i richiedenti l'asilo, che prima della sua entrata in vigore potevano ottenere un permesso di polizia degli stranieri per motivi umanitari. Di conseguenza, queste persone non saranno più incluse nella categoria "permessi per motivi umanitari e altri permessi di polizia degli stranieri". Rimangono riservati i casi di ammissione provvisoria che in seguito otterranno un permesso ordinario della polizia degli stranieri.

Ad domanda 3

Come menzionato in precedenza, l'UFR condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza e terrà conto delle sue osservazioni nell'ambito dell'elaborazione delle prossime statistiche. Il numero di permessi di dimora rilasciati figurerà d'ora in poi - sotto forma di nota a piè di pagina - nella prossima statistica sull'asilo che sarà completamente rielaborata.

Permessi per motivi umanitari e altri permessi di polizia degli stranieri rilasciati secondo AUPER2*

Anno del rilascio

Permessi per motivi umanitari

Altri permessi di polizia degli stranieri

1990

4'159

813

1991

4'843

831

1992

1'219

1'725

1993

1'011

1'649

1994

944

1'353

1995

663

1'732

1996

721

1'739

1997

490

2'616

1998

776

3'525

1999

1'356

3'954

Totale

16'182

19'937

* Al momento del rilascio del permesso di polizia degli stranieri, la gestione dei dati passa dall'UFR all'UFDS. In tal modo le modifiche successive (partenza, abrogazione, decesso) non sono registrate nel sistema AUPER2

Permessi per motivi umanitari e altri pemessi di polizia degli stranieri

Stato al 30 novembre1999

Ripartizione per nazioni

Nazione

Effettivo

Nazione

Effettivo

Nazione

Effettivo

Afganistan

278

India

231

Filippine

5

Egitto

31

Irak

106

Polonia

187

Albania

155

Iran

784

Portogallol

2

Algeria

232

Israele

3

Rwanda

37

Angola

734

Italia

11

Roumania

286

Guinea equatoriale

1

Jamaica

2

Russia

27

Argentina

17

Giordania

25

Zambia

2

Armenia

3

Cambogia

52

Arabia Saudita

1

Etiopia

284

Camerun

55

Senegal

11

Bangladesh

253

Kazakistan

3

Sierra Leone

10

Bielorussia

4

Kenia

4

Singapore

1

Benin

6

Colombia

9

Slovacchia

53

Bolivia

32

Congo

41

Slovenia

2

Botswana

1'864

Congo

967

Somalia

318

RF Jugoslavia

5'063

Corea

1

Unione sovietica

10

Brasile

2

Croazia

188

Spagna

2

RFT

2

Cuba

9

Sri Lanka

11'704

Bulgaria

70

Koweït

1

Sud-Africa

10

Burkina Faso

7

Laos

4

Sudan

39

Burundi

27

Libano

1'177

Siria

317

Cile

460

Liberia

83

Tailandia

2

Cina (Rep. popolare)

48

Libia

15

Togo

55

Rép. Domenicana

2

Madagascar

7

Ciad

5

Ecuador

48

Mali

5

Cechia

98

Salvador

12

Marocco

31

Cecoslovacchia

149

Côte d'Ivoire

59

Mauritania

6

Tunisia

54

Eritrea

222

Macedonia ex Rep. Iug..

110

Turchia

9'196

Estonia

1

Moldavia

2

Uganda

9

Francia

4

Mongolia

1

Ukraina

7

Gabon

1

Mozambico

2

Ungheria

194

Gambia

23

Myanmar

1

Uruguay

1

Georgia

3

Nepal

4

Viêt-Nam

37

Ghana

377

Nicaragua

3

Zimbabwe

2

Grecia

1

Niger

5

Cipro

1

Guatemala

1

Nigeria

320

* Sconosciuto

97

Guinea

31

Pakistan

586

Guinea-Bissau

10

Panama

2

Haiti

6

Perù

54

Totala

38'215

Risposta del Consiglio federale.