00.1018 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
A partire dal 1995 l'UFR ha dato inizio a una procedura consistente nel trasferire il processo d'identificazione definitiva di cittadini africani senza documenti, dei quali è stato definitivamente deciso il rinvio in uno Stato di transito, dapprima in Ghana e poi in Costa d'Avorio, due Stati che hanno ammesso, durante un certo periodo, il transito di cittadini africani titolari di un documento di viaggio supplementare, rilasciato dalle autorità svizzere. L'UFR ha fatto uso di questa procedura dopo aver provato, senza successo, di ottenere un documento di viaggio con tutti i mezzi offerti dal ricorso abituale e privilegiato presso le rappresentanze consolari competenti.
La persona di cui si tratta nella presente interrogazione ordinaria, la signora E., era una cittadina nigeriana che, dopo aver soggiornato legalmente per due anni in Francia, ha presentato domanda d'asilo alla Svizzera il 22 novembre 1996 nascondendosi dietro falsa identità e senza presentare documenti di viaggio o di legittimazione.
Siccome non è stata riconosciuta come rifugiata, si è deciso di respingerla. Visto che l'identità dichiarata dalla richiedente non ha potuto essere confermata dall'ambasciata del Nigeria in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento non ha potuto svolgersi con un documento di viaggio sostitutivo rilasciato da questa rappresentanza. L'ambasciata del Nigeria in Ghana è stata in grado di stabilire un documento di viaggio quando la richiedente ha dichiarato la sua vera identità durante il transito, dopo che la nostra ambasciata e il suo avvocato di fiducia si sono occupati di questa persona.
La signora E. ha deciso di rimanere in Ghana, dove un amico era pronto ad accoglierla. È quindi liberamente e volutamente che ha effettuato il viaggio durante il quale ha trovato la morte. Questo tragitto era necessario perché l'interessata doveva varcare una frontiera per rientrare in Ghana in qualità di cittadina di un paese della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) allo scopo di ottenere un'autorizzazione limitata di soggiorno. Siccome un veicolo incaricato dall'avvocato di fiducia dell'ambasciata svizzera ad Accra doveva effettuare il tragitto fino alla frontiera del Togo per altri scopi, il conducente e gli altri occupanti hanno proposto alla signora E. di salire con loro.
ad domanda 1 a proposito dell'informazione pubblica
Come indicato sopra, la signora E. ha proseguito il viaggio verso il Togo a titolo privato, approfittando di un veicolo incaricato dall'avvocato di fiducia dell'Ambasciata. La signora E. ha accettato liberamente di salire sul veicolo. Questo trasporto verso il Togo non rivestiva alcun carattere ufficiale e non ha coinvolto rappresentanti ufficiali della Svizzera. Date tali circostanze, non c'era l'obbligo di nessuna informazione ufficiale. È il caso di precisare che la competente sottocommissione di gestione del Consiglio nazionale è stata informata recentemente dei dettagli dell'affare durante la seduta del 23 febbraio 2000, nel corso della quale l'UFR è stato invitato a presentare la pratica dell'esecuzione dei rinvii da parte della Costa d'Avorio.
ad domanda 2 concernente il silenzio su altri casi di decessi
Considerato quanto precede l'assenza di comunicato ufficiale non può essere rimproverata all'UFR e considerata quindi un silenzio qualificato. L'unico altro caso di decesso collegato con l'esecuzione di un rinvio dalla Svizzera, quello di Khaled ABUZARIFAH, sopraggiunto il 3 marzo 1999 all'aeroporto di Zurigo-Kloten, è stato oggetto di un'informazione pubblica. Infatti a piú riprese, tutte le autorità implicate hanno informato o preso posizione in merito: le autorità cantonali competenti per l'esecuzione del rinvio (Berna), quelle sul cui territorio è avvenuto l'incidente (Zurigo), le autorità federali che hanno concesso il loro appoggio (UFR). In questo merito il Consiglio federale rinvia alla sua risposta data alla domanda Zysiadis al momento della seduta del 13 marzo 2000 (Domanda 00.5005 - Morte di un rifugiato palestinese).
ad domanda 3 concernente la lettera dell'UFR
Come già affermato, il tragitto della signora E. verso il Togo non aveva alcun carattere ufficiale, visto che la signora E. aveva accettato liberamente di proseguire il viaggio con un veicolo incaricato ad altri fini dall'avvocato di fiducia dell'ambasciata. Non si può quindi parlare di "trasporto di detenuti sotto scorta armata organizzato dall'ambasciata". Simile terminologia è sbagliata e non corrisponde alla situazione reale. Senza nascondere nulla delle circostanze relative alla tragica scomparsa di questa giovane donna in un incidente stradale, la lettera dell'UFR al Servizio sociale internazionale esprime il dispiacere della Confederazione per l'accaduto.
ad domanda 4 a proposito delle circostanze dell'incidente
L'incidente è avvenuto durante il viaggio di ritorno dalla frontiera del Togo in direzione di Accra. Il viaggio si è svolto nottetempo e un autocarro circolante in senso opposto, siccome era troppo a sinistra, ha urtato la vettura sulla quale si trovava la signora E. Stando al rapporto inviato all'UFR il 25 ottobre 1999 dall'avvocato di fiducia dell'ambasciata con le conclusioni del medico legale della polizia del Ghana, la signora E. è morta sul colpo; il conducente e un altro passeggero sono stati gravemente feriti mentre un terzo passeggero se l'è cavata con leggere ferite. La responsabilità dell'incidente è stata incontestabilmente attribuita al conducente dell'autocarro.
ad domanda 5 concernente la fine della collaborazione col Ghana
Occorre precisare che il transito attraverso uno Stato terzo da parte di cittadini africani titolari di un documento di viaggio supplementare rilasciato dalle autorità svizzere, costituisce un atto unilaterale dello Stato di rinvio che non genera, in assenza di un trattato di transito concluso tra i due Stati, alcun obbligo di riconoscimento da parte di uno Stato terzo. Il consenso delle autorità del Ghana al transito per Accra di cittadini africani senza documenti, a proposito dei quali è stata presa la decisione definitiva del rinvio dalla Svizzera, poteva quindi essere revocata in ogni momento. Consapevoli delle difficoltà di cooperare su una base unilaterale e delle possibili ricadute negative per l'immagine del loro proprio paese, le autorità del Ghana hanno deciso di rinunciare a mettere l'aeroporto di Accra a disposizione per il transito di cittadini africani respinti, senza documenti di viaggio. Per questo motivo i rinvii in transito da Accra sono stati interrotti alla fine del mese di marzo 1999.
Risposta del Consiglio federale.