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00.1020 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con sentenza del 16 febbraio 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha accertato che la Svizzera ha violato il diritto del signor Hermann Amann al rispetto

della sua vita privata (art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali [CEDU]). Il fatto è costituito da un colloquio telefonico fra il signor Amman e una collaboratrice dell'allora ambasciata sovietica a Berna, intercettato dal Ministero pubblico della Confederazione, sulla cui base ha successivamente compilato una scheda. Nella motivazione della sentenza la CorteEDU argomenta che sarebbe mancata una base legale sufficientemente chiara sia per l'intercettazione del colloquio telefonico sia per la compilazione e la tenuta della scheda, per cui era dato un atto illecito di un funzionario federale.

La motivazione della sentenza della CorteEDU nel caso Amann permette anche di concludere che in Svizzera molti altri cittadini sono stati schedati senza una base legale sufficientemente chiara e quindi in modo illecito. Il Consiglio federale è dispiaciuto. Tuttavia, sulla base delle motivazioni che seguono, la sentenza della CorteEDU nel caso Amann non porta alla conclusione che altre procedure d'indennizzo già concluse debbano ora essere nuovamente giudicate. Il Consiglio federale non ritiene perciò necessario riesaminare la questione di un indennizzo a posteriori di tali persone:

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Tribunale federale svizzero, oltre al caso Amann, hanno finora trattato e giudicato con sentenza esecutiva complessivamente 162 richieste di risarcimento di danni materiali o morali in relazione con il cosiddetto scandalo delle schedature. Affinché queste procedure d'indennizzo già concluse possano essere rimesse in giudizio, dovrebbe sussistere un motivo di revisione. Secondo la legge l'accoglimento di un ricorso individuale da parte della CorteEDU giustifica solo per il ricorrente stesso il diritto a un nuovo giudizio della decisione nazionale (art. 139a cpv. 1 Organizzazione giudiziaria [OG]; art. 66 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla procedura amministrativa [PA]). Alla luce di questa chiara regolamentazione legale, la sentenza della CorteEDU nel caso Amann non ha alcun effetto giuridico sulle altre procedure d'indennizzo cresciute in giudicato. Del resto, il comportamento illecito di un funzionario non è la sola condizione per fondare una responsabilità della Confederazione. Nella maggior parte dei casi giudicati dal DFF e dal Tribunale federale non era data nessuna responsabilità della Confederazione già per il fatto che non era stato provocato alcun danno, non esisteva alcun nesso causale tra la schedatura e il danno oppure le pretese erano già perenti. Anche nel caso di una ripresa delle procedure queste condizioni per l'esistenza di responsabilità non dovrebbero essere giudicate diversamente da allora, ragion per cui in questi casi le richieste d'indennizzo dovrebbero nuovamente essere respinte. Per queste ragioni il versamento di un indennizzo a posteriori è escluso per motivi giuridici. Del resto non è insolito che una prassi pluriennale venga superata da una nuova concezione giuridica e lasci il posto a provvedimenti migliori. In tali casi però, l'applicazione retroattiva della nuova concezione giuridica ai casi già conclusi è in contraddizione con il principio della certezza del diritto. Di concezioni giuridiche modificate bisogna quindi tener conto per i casi futuri. Alle conseguenze giuridiche scaturite dalla sentenza della CorteEDU nel caso Amann si è già reagito in modo soddisfacente con la creazione delle nuove basi legali. Il trattamento di dati personali nell'ambito della protezione dello Stato è oggi regolato in modo preciso a livello federale. Per il trattamento delle informazioni nell'ambito dell'attività di protezione preventiva dello Stato, le Camere federali hanno creato basi legali chiare e posto limiti altrettanto chiari nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'azione penale è stato regolato in modo esauriente nella legge federale sulla procedura penale.

Risposta del Consiglio federale.