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00.1022 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-15

Cancelleria federale

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha proceduto all'esame del postulato, presentato nella sessione primaverile 1998, nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulle commissioni. Ha approvato detta revisione il 12 aprile 2000 tenuto conto delle elezioni per il rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2001 - 2003.

Della richiesta contenuta nel postulato si è tenuto conto nell'articolo 16 capoverso 2: secondo questa disposizione è possibile derogare al limite di età di cui al capoverso 1 (70 anni) quando il lavoro nell'ambito della commissione richiede una rappresentanza della terza età. Di conseguenza in futuro il limite di età di 70 anni non si applicherà nei settori che interessano in modo particolare gli anziani.

Il Consiglio federale ha respinto in quanto non opportuna la soppressione totale del limite d'età, che non s'impone nemmeno in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale. Quest'ultima disposizione è volta semplicemente ad impedire che un gruppo di persone venga trattato in modo diverso in base a uno dei criteri elencati, per cui vieta che l'età funga da criterio giuridico esclusivo di differenziazione. Al contrario, vi sono altri motivi (per es. il promovimento delle nuove generazioni) che potrebbero essere contrari alla presenza di anziani in una commissione.

Risposta del Consiglio federale.