00.1039 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Gli aeromobili detti "Ecolight" sono nuovi, moderni ed efficienti aeromobili leggeri che non appartengono alla categoria degli aeromobili ultraleggeri, vietati in Svizzera dal 1984 (ovvero, secondo le norme svizzere, gli aeromobili il cui carico alare è inferiore a 20kg/m), e neppure a quella degli aeromobili autorizzati in base a norme tecniche internazionali riconosciute in Svizzera. Poiché, per il momento, il diritto svizzero della navigazione aerea non comprende prescrizioni d'autorizzazione pertinenti, gli aeromobili "Ecolight" non possono ancora essere immatricolati dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Prima che essi possano, eventualmente, essere ammessi alla navigazione nello spazio aereo svizzero, si devono elaborare e fissare, fra l'altro, specifiche esigenze di attitudine al volo.
All'estero, in generale, la definizione degli aeromobili leggeri è meno restrittiva di quella svizzera. Gli aeromobili designati (solo) in Svizzera come "Ecolight", negli altri Paesi sono semplicemente inclusi nella categoria degli aeromobili leggeri, e l'autorizzazione di esercizio è rilasciata in base ad apposite prescrizioni speciali. Queste ultime non adempiono le esigenze riconosciute a livello internazionale.Di conseguenza l'UFAC non può neppure riconoscere le autorizzazioni rilasciate all'estero ad aeromobili appartenenti alla categoria "Ecolight".
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (ATEC) ha assoggettato l'eventuale futura ammissione, in Svizzera, degli aeromobili "Ecolight" all'adempimento delle seguenti tre condizioni:
1. Le emissioni specifiche (relative alle prestazioni di volo) e il corrispondente consumo di energia devono essere palesemente inferiori a quelli degli aerei leggeri convenzionali e venir fissati in appositi criteri di ammissione.
2. L'ammissione degli aeromobili "Ecolight" non deve condurre a un traffico supplementare che, malgrado l'eventuale vantaggio derivante dalla riduzione delle emissioni specifiche e del consumo di energia di questo tipo di apparecchi, faccia aumentare globalmente le emissioni.
3. L'UFAC dev'essere dotato del personale necessario per l'elaborazione delle norme di ammissione e per la loro esecuzione. I relativi costi del personale non devono intaccare i mezzi finanziari necessari per l'adempimento degli altri compiti dell'Ufficio, ma devono essere coperti dagli introiti delle tasse.
Stando a uno studio commissionato dall'ATEC nell'estate 2000, vi è una certa possibilità di sostituire gli attuali aeromobili leggeri con il tipo "Ecolight". A giudizio dell'ATEC, l'eventuale ammissione di velivoli "Ecolight" rende necessaria una serie di misure di accompagnamento per sfruttare al meglio questo potenziale. A questo proposito, nell'ottobre 2001 l'UFAC, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e AEROSUISSE hanno sottoposto all'ATEC una proposta congiunta. L'ATEC, impegnato in quel periodo nella gestione della crisi di Swissair e nella creazione di una nuova compagnia aerea nazionale, si è visto costretto a rinviare l'analisi di queste proposte.
Se, al termine dell'analisi, dovesse risultare che dal profilo ambientale nulla si oppone all'ammissione dei velivoli "Ecolight", l'UFAC dovrà essere dotato del personale necessario per l'espletamento di questo nuovo compito.
Il Consiglio federale tuttavia non ritiene realizzabile il piano delineato nella presente interrogazione ordinaria, piano che prevede il rilascio di autorizzazioni d'esercizio dei nuovi aeromobili "Ecolight" nella stessa misura in cui sono ritirati dal traffico quelli vecchi, come pure la riduzione del 20% degli inconvenienti ambientali globali entro cinque anni.
Nel merito va sottolineato che, in vista di una regolamentazione concernente l'eventuale autorizzazione degli aeromobili "Ecolight" da parte dell'UFAC, si devono prima elaborare e fissare, fra l'altro, specifiche esigenze di attitudine al volo, come menzionato sopra. In seguito, allorché il richiedente adempia le esigenze dell'autorizzazione, egli ha diritto al rilascio di un'autorizzazione d'esercizio per l'aeromobile - come nel caso di qualsiasi altra autorizzazione di polizia.
Subordinare tale autorizzazione al contemporaneo ritiro dal traffico aereo di un altro aeromobile regolarmente iscritto al registro aeronautico svizzero è escluso per ovvi motivi giuridici. Di regola l'autorizzazione d'esercizio degli aeromobili si basa su norme tecniche internazionali riconosciute anche in Svizzera. Le relative condizioni d'autorizzazione sono stabilite dal diritto svizzero della navigazione aerea. Un aeromobile immatricolato in Svizzera, che per giunta soddisfa le condizioni di legge, potrebbe essere ritirato d'ufficio dal traffico aereo in vista dell'autorizzazione di un aeromobile "Ecolight" solo in virtù di nuove interdizioni legali, rispettivamente di misure coercitive. Una simile regolamentazione, tuttavia, sarebbe difficilmente conciliabile con le norme d'autorizzazione menzionate più sopra, vigenti nell'aviazione internazionale
Inoltre, anche se si potesse procedere a una simile sostituzione, allo stato attuale delle conoscenze non si avrebbe la certezza di raggiungere gli obbiettivi di riduzione degli inconvenienti ambientali perseguiti nella misura desiderata.
Risposta del Consiglio federale.