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00.1049 · Interrogazione ordinaria urgente · 2000-06-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel decreto federale del 20 marzo 1998 sulla costruzione e sul finanziamento delle preventivate infrastrutture dei trasporti pubblici viene conferita al Consiglio federale la competenza al finanziamento dei grandi progetti ferroviari e altri con l'aumento di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di 0,1 punti percentuali. Questo decreto federale è stato accettato da Popolo e Cantoni nella votazione del 29 novembre 1998.

All'origine, il Consiglio federale voleva introdurre questo aumento delle aliquote già con effetto a partire dal 1° gennaio 2000. Esso ha tuttavia deciso di introdurre l'aumento delle aliquote d'imposta contemporaneamente all'entrata in vigore della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto e dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, in quanto è consapevole che l'introduzione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e della pertinente ordinanza, così come l'aumento delle aliquote d'imposta sono condizionate a determinati adattamenti nell'esecuzione, sia da parte dei contribuenti che da parte dell'amministrazione. Con l'ordinanza del 23 dicembre 1999 il Consiglio federale ha quindi deliberato di aumentare le aliquote d'imposta con effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

Questa disposizione è stata d'altronde già resa nota col comunicato stampa diramato dal Dipartimento federale delle finanze il 17 febbraio 1999. In un successivo comunicato stampa del 23 dicembre 1999 è stato confermato l'aumento delle aliquote d'imposta dell'uno per mille.

In effetti, ogni aumento delle aliquote d'imposta sul valore aggiunto implica il sorgere di determinati costi d'adattamento. Non esistono dati di riferimento che consentano di quantificare in modo attendibile questi costi specialmente negli ambienti economici; essi dovrebbero comunque essere differentemente elevati a dipendenza dei vari settori aziendali.

Proprio perché l'aumento delle aliquote è vincolato a costi d'adattamento, il Consiglio federale ha giudicato opportuno fissare il medesimo termine per l'introduzione dell'aumento delle aliquote e la messa in vigore della legge dell'imposta sul valore aggiunto, la cui entrata in vigore causerà senz'altro alcuni costi di adattamento in diversi punti.

2. All'obiezione che, in base alle stime, i costi amministrativi cui le imprese devono far fronte con l'aumento delle aliquote d'imposta sul valore aggiunto di 0,1 punti percentuali superano di circa 200 milioni di franchi le entrate supplementari della Confederazione, occorre osservare che il costo d'adattamento dev'essere sopportato una volta sola dai contribuenti e dall'Amministrazione, mentre le corrispondenti entrate necessarie per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari affluiranno ancora sull'arco di molti anni.

3. Nella sua caratteristica di imposta sul consumo, l'imposta sul valore aggiunto deve gravare i consumatori e non i produttori e le aziende di prestazioni di servizi. Il mezzo per conseguire questo scopo consiste nel trasferire all'acquirente l'imposta sulla cifra d'affari realizzata con beni e prestazioni. Il trasferimento dev'essere effettuato in linea di massima sempre nel contesto della situazione di mercato. Nei casi di esigui aumenti d'aliquota è indicato applicare il metodo del cosiddetto trasferimento elastico - analogamente alle altre normali modifiche di prezzo o alle merci a bassi prezzi: ciò significa che il prezzo di un prodotto può trasferire eventualmente un'imposta un po' più contenuta mentre, in compenso, il prezzo di un altro prodotto può risultare maggiormente adattato. La tipologia del trasferimento dipende dalla caratteristica dell'azienda, ed in tale contesto il Consiglio federale non vuole intromettersi.

4. I mezzi realizzati con l'aumento d'aliquota affluiscono vincolatamente nel fondo appositamente creato per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari (cfr. il decreto federale del 20 marzo 1998 sulla costruzione e sul finanziamento delle preventivate infrastrutture dei trasporti pubblici). A causa degli innumerevoli progetti in fase di realizzazione, questo fondo deve affrontare nei primi anni investimenti particolarmente elevati. Ne consegue che le entrate vincolate ed i prestiti alle compagnie ferroviarie non sono sufficienti a coprire le uscite annue del fondo, così che la Confederazione deve compensare le lacune di finanziamento con anticipi. Le entrate correnti provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a partire dal 1° gennaio 2001 contribuiscono quindi notevolmente a limitare l'indebitamento del fondo. In tal modo si riduce in maniera considerevole il rischio di superare il tetto massimo degli anticipi stabilito legalmente a 4,2 miliardi (art. 6 cpv. 2 decreto relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari). Inoltre, le aspettative delle entrate realizzate con la tassa sul traffico pesante (TTP) commisurata alle prestazioni e le previsioni sui costi per i progetti di costruzione sono alquanto aleatorie. Le entrate realizzate con l'imposta sul valore aggiunto sono invece facilmente pronosticabili e possono quindi dimostrarsi una manna propizia. È in questo senso che da parte del fondo e delle finanze federali sarebbe voler far prova di superficialità se si aspettasse ancora a procedere all'aumento delle aliquote accettato dal Popolo e dai Cantoni il 29 novembre 1998.

Inoltre, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, nel marzo 2000 ha comunicato, in una lettera destinata a tutti i contribuenti, l'aumento delle aliquote d'imposta a partire dal 1° gennaio 2001. A questo punto non è quindi più possibile posticiparne la messa in vigore. In tale lettera è stato in particolare anche comunicato ai contribuenti che per le operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2000 ma effettuate totalmente o parzialmente dopo detta data (ad es. abbonamenti a giornali o riviste, abbonamenti ferroviari, abbonamenti di servizi), possono già essere fatturate le nuove aliquote d'imposta per le parti di operazioni riferite al periodo dal 1° gennaio 2001. Questa prassi - ammessa dal 1° aprile 2000 - viene d'altronde sistematicamente applicata già attualmente negli ambienti economici.

Infine, l'undicesima revisione AVS si trova solo in fase di dibattiti parlamentari (Messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000). La corrispondente modifica costituzionale per l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'ulteriore finanziamento dell'AVS e AI deve quindi ancora essere approvata da Parlamento risp. da Popolo e Cantoni in votazione popolare, la cui data non è al momento nota. Inoltre, i contribuenti devono potersi preparare a questo aumento d'aliquota. Di conseguenza, dopo la decisione popolare trascorrerà ancora almeno un anno prima che l'aumento possa entrare in vigore. Se si volesse differire fino ad allora la data dell'entrata in vigore dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto previsto per il 1° gennaio 2001 vi è il forte pericolo che il tetto massimo degli anticipi stabilito legalmente venga superato. Per questa ragione, nell'ottica del fondo sarebbe difficilmente giustificabile abbinare questa entrata in vigore con l'aumento dell'aliquota previsto per l'AVS e l'AI.

Risposta del Consiglio federale.