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00.1053 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1992, nel contesto di un programma d'azione, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha preso diverse misure destinate a snellire la procedura d'asilo. Dette misure hanno condotto a una sensibile accelerazione della procedura d'asilo di prima istanza. In tale contesto, i centri di registrazione svolgono - oltre alla registrazione e alla ripartizione dei richiedenti l'asilo - anche audizioni dirette giusta l'articolo 29 capoverso 4 della legge sull'asilo, nella misura in cui vi siano le risorse necessarie a disposizione, il che dipende dalle entrate delle domande. Inoltre, pronunciano determinate decisioni relative all'asilo (non entrata nel merito e allontanamento verso Stati terzi), che vengono eseguite, nella misura del possibile, dall'autorità di polizia del Cantone d'ubicazione direttamente presso il centro di registrazione.

Nel 1998 l'UFR concordò con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia di liquidare il 25 per cento delle domande d'asilo nella prima fase procedurale - una misura decisa nel gruppo di lavoro comune "esecuzione dell'allontanamento". Detta misura fu attuata nell'ambito di due progetti grazie ai quali l'UFR ha voluto analizzare le modalità organizzative per accelerare ulteriormente la procedura d'asilo. L'UFR si è in tale contesto concentrato sul trattamento di domande senza possibilità di successo o abusive nonché di domande che permettevano di ottenere un effetto preventivo grazie a un celere disbrigo.

Da un canto, conclusa la registrazione nei centri di registrazione le persone interessate sono convocate per un'audizione federale diretta a Berna, Givisiez o Zurigo. Le relative domande d'asilo sono immediatamente trattate. Dall'altro durante un progetto pilota, terminatosi alla fine di maggio del 2000, nel centro di registrazione di Basilea sono state esaminate le modalità per accertare immediatamente domande d'asilo abusive o senza possibilità di successo e liquidarle in sede di procedura accelerata direttamente presso lo stesso centro. In tale contesto le decisioni di prima istanza sono state pronunciate già nel centro e notificate oralmente. Nel caso di non entrata nel merito di domande d'asilo, gli allontanamenti furono immediatamente eseguiti - dal Canton Basilea-Città-, già nel centro di registrazione, sempreché ciò era materialmente possibile ed esigibile.

Ad domanda 1

La valutazione finale della procedura esaminata nel centro di registrazione di Basilea non è ancora disponibile. E' tuttavia possibile già ora affermare che la procedura è rapida, efficace ed economica per determinate categorie di domande d'asilo. Si è però anche constatato che decisioni pronunciate entro brevi termini e immediatamente attuabili spesso non possono essere eseguite in ragione dell'assenza dei necessari documenti. Il progetto pilota ha mostrato inoltre che la procedura presso il centro di registrazione dev'essere ottimizzata adottando adeguamenti organizzativi.

Ad domanda 2

Il progetto pilota effettuato nel centro di registrazione era sin dall'inizio limitato nel tempo. Si terrà conto delle esperienze nell'ambito della riorganizzazione attualmente in corso presso l'UFR; In tale ambito s'intende studiare provvedimenti volti a utilizzare in modo ottimale il potenziale in sede procedurale esistente nei centri di registrazione.

Ad domanda 3

L'UFR deciderà le modalità di trattamento presso i centri di registrazione di determinate categorie di domande d'asilo sulla scorta dei risultati dell'attuale riorganizzazione.

Risposta del Consiglio federale.