00.1058 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-13
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967 (RS 191.1) precisa all'articolo 16 "Qualora agli interessati non possa essere ragionevolmente chiesto di assumere la tutela dei propri interessi le rappresentanze accordano assistenza [...] agli Svizzeri all'estero, a quelli transitanti o aventi il domicilio in Svizzera".
A priori, ogni cittadino svizzero che si trova in difficoltà all'estero ha il diritto di farsi assistere e consigliare dalla Rappresentanza in loco. Per contro la concessione di un aiuto finanziario è retta dalla circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 26 novembre 1973 che prevede la possibilità, a talune condizioni, di accordare ai cittadini svizzeri all'estero una somma rimborsabile, sempre che siano nell'impossibilità di "provvedervi con i loro propri mezzi o mediante aiuto di terzi o del Paese in cui soggiornano". All'occorrenza, le Rappresentanze indicano gli enti a cui dette persone potrebbero rivolgersi (banche, istituti di credito, centrali d'allarme, ecc.); inoltre forniscono loro la consulenza di cui necessitano. Da alcuni anni sono state fatte buone esperienze con la Western Union (specializzata in versamenti rapidi), rappresentata in Svizzera dalle FFS e dalla Posta. È sufficiente che le persone in difficoltà all'estero comunichino tale eventualità a coloro che in Svizzera potrebbero aiutarle: il servizio è infatti offerto in quasi tutte le stazioni dotate di un ufficio cambi o presso i principali uffici postali.
Durante i loro spostamenti all'estero gli Svizzeri risolvono di norma personalmente i loro problemi. Lo dimostra chiaramente la statistica elaborata dalla sezione Assistenza degli Svizzeri all'estero presso l'Ufficio federale di polizia. Nell'ultimo decennio il numero dei casi in cui si è fatto ricorso alla Rappresentanza di Svizzera all'estero è sceso da 1 500 a 200 circa l'anno.
Per quanto concerne l'accaduto che ha dato luogo all'interrogazione ordinaria dell'on. Mugny possiamo dire quanto segue. Una coppia di cittadini svizzeri è stata derubata del denaro e dei documenti lungo un'autostrada italiana nei pressi di Varese, quindi non lontano dal confine svizzero. Dopo avere segnalato il fatto alla polizia italiana si sono recati al consolato di Svizzera a Milano. Se l'aggressione di cui sono stati vittime i nostri connazionali li ha sicuramente perturbati, non erano in una situazione tale da non affrontare da soli il problema. Tuttavia il nostro console a Milano si è prodigato in loro favore: una sua collaboratrice ha contattato telefonicamente un vicino di casa della coppia affinché inviasse loro del denaro suggerendogli l'iter da seguire, ossia contattando la Western Union. Tuttavia i nostri concittadini non hanno potuto riscuotere la somma poiché sprovvisti dei documenti necessari. Sicché si è dovuto ricorrere a un altro stratagemma, il denaro è stato versato a una terza persona che lo ha subito consegnato alla sfortunata coppia. I rappresentanti della Western Union, contattati per telefono dalla nostra Rappresentanza, hanno ribadito che la somma inviata avrebbe potuto essere ritirata contro esibizione di una copia del rapporto di polizia. È auspicabile che la persona che effettua un versamento dalla Svizzera si accordi con la Western Union circa le modalità da seguire (esibizione di un documento, conferma della polizia, parola d'ordine, o terzi che si impegnano a consegnare la somma ricevuta all'interessato, ecc.).
Si pensa che i turisti svizzeri si siano recati a Milano per chiedere un prestito rimborsabile in moneta locale contro la firma del formulario "Ricevuta e impegno di rimborso" previsto dall'Ufficio federale di polizia. Nella fattispecie tale spostamento non aveva senso e non avrebbe dovuto verificarsi.
Peraltro, nella maggior parte dei casi, le prestazioni delle nostre Rappresentanze non sono gratuite. In conformità dell'ordinanza del Consiglio federale del 30 gennaio 1985 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, il nostro Consolato generale avrebbe dovuto fatturare, in ragione del dispendio di tempo, 60 franchi svizzeri per ogni mezz'ora.
Rammentiamo che talune assicurazioni viaggio coprono, tra i vari rischi, anche la possibilità di versare un anticipo rimborsabile alle persone in difficoltà.
Per quanto concerne precisamente le domande poste:
- Il personale della nostra Rappresentanza a Milano si è dimostrato corretto e cortese.
- Non è il caso di modificare le prescrizioni in vigore.
- Il sostegno fornito dalle nostre Rappresentanze all'estero è molteplice. Ogni anno sono trattati circa 800 casi di protezione consolare che richiedono particolare attenzione da parte loro (malattie, infortuni, decessi, detenzione, scomparsa, rapimenti, ecc.). Se le nostre Rappresentanze si limitano ad indicare l'indirizzo di un medico, di un ospedale, di un avvocato, ecc. devono nondimeno svolgere le necessarie formalità per il rimpatrio delle persone malate, infortunate o decedute, garantire il controllo dei detenuti o di coloro che sono perseguiti in giustizia, procedere all'evacuazione in caso di disordini, conflitti o catastrofi e, non da ultimo, contattare i familiari delle persone interessate. Il DFAE ha un proprio sito Internet (www.eda.admin.ch) dove sono diramate le opportune informazioni su ogni Paese che si intende visitare.
- le nostre Rappresentanze all'estero sostituiscono anche i titoli di viaggio smarriti o rubati, rilasciano attestazioni e altri documenti necessari a proseguire il viaggio, a fare rientro in Svizzera o recarsi in un Paese terzo, compreso un documento di riconoscimento qualora si fosse smarrito il passaporto.
- nell'adempimento dei loro compiti le Rappresentanze all'estero sono tuttavia legate a talune norme di diritto internazionale pubblico, in particolare alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. I consolati e le ambasciate non possono fungere da istituti bancari e neppure condurre inchieste di polizia, intervenire in una procedura giudiziaria in corso o esigere la scarcerazione immediata di un cittadino che ha infranto la legge.
Risposta del Consiglio federale.