00.1066 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il linguaggio gestuale è senza ombra di dubbio un aiuto significativo per la comunicazione con persone ipoacusiche o sorde e perciò rappresenta un contributo centrale per la loro integrazione sociale. È dunque senz'altro comprensibile che la Federazione svizzera dei sordi ed altri ambienti interessati chiedano già da tempo un maggiore sostegno ed il riconoscimento nazionale del linguaggio gestuale.
In varie occasione la Confederazione ha avuto l'occasione di esprimersi al riguardo, non da ultimo nel contesto di una petizione della Federazione del 1993.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande concrete del presente intervento:
1. Anche se la Confederazione non riconosce il linguaggio gestuale quale lingua nazionale o ufficiale, riconosce però il diritto delle persone ipoacusiche e sorde alla promozione del linguaggio gestuale, ad esempio nella formazione scolastica e professionale. Poiché però il settore formativo è in larga parte sottoposto alla competenza dei Cantoni, sono questi ad avere la possibilità di incrementarlo. Su richiesta del Dipartimento federale dell'interno, nel 1997 la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE, ha fatto redigere dal Segretariato svizzero di pedagogia curativa e speciale il rapporto sulle misure per l'impiego del linguaggio gestuale (Vorschläge zum Einsatz der Gebärdensprache) trasmettendolo quindi ai dipartimenti dell'istruzione cantonali affinché lo attuassero in maniera più ampia possibile.
2. La Confederazione non impiega direttamente risorse per l'ingaggio di interpreti. Piuttosto, i contributi sono versati dall'assicurazione per l'invalidità ai sensi dell'articolo 74 LAI, risp. articolo 108 OAI. A febbraio 2000 il Consiglio federale ha approvato, con una modificazione apportata all'ordinanza, un nuovo sistema contributivo per il finanziamento di organizzazioni di assistenza privata agli invalidi a partire dal 2001. Alla base del nuovo sistema troviamo accordi di prestazione tra le organizzazioni degli invalidi, divise in base alla regione linguistica, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In caso di un fabbisogno comprovato, per il 2001 verrà versato all'organizzazione il contributo finanziario del 1998 più il 2,1% per compensare il rincaro annuo. Inoltre l'AI dispone di una riserva pari al 3% del volume complessivo dei contributi versati in virtù dell'articolo 74 LAI, destinata a remunerare prestazioni nuove o ampliate rispetto a quelle del 1998. L'attribuzione di questa riserva alle organizzazioni è esaminata dall'UFAS in base ai fabbisogni provati. L'impiego di interpreti sarà dunque sovvenzionato dall'AI in una proporzione almeno uguale a quella del 1998. La possibilità di offrire un aiuto supplementare dipende da una parte dalla prova del fabbisogno apportata dalle organizzazioni responsabili e dall'altra dai fabbisogni supplementari comprovati per altre prestazioni di cui all'articolo 74 LAI.
Risposta del Consiglio federale.