00.1068 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dal punto di vista giuridico, i test antidroga sugli apprendisti sollevano problemi dal profilo della protezione della personalità. Secondo l'articolo 328 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO), il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore. I test antidroga ledono beni giuridici come la sfera segreta personale e l'integrità della persona. Nei rapporti di lavoro sono ammessi solo le intromissioni nella sfera privata giustificate dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro può dunque trattare dati sul lavoratore a condizione che questi riguardino l'idoneità ai rapporti di lavoro o siano necessari alla realizzazione dei rapporti di lavoro. È discutibile se queste condizioni che valgono certamente anche per il contratto di tirocinio (art. 355 CO) vigano per i test antidroga.
Una violazione della sfera privata è illecita quando non è giustificata
1) dal consenso della persona lesa,
2) da un interesse preponderante pubblico o privato oppure
3) dalla legge (art. 28 cpv. 2 Codice civile CC).
ad 1): Il consenso può essere contemplato nel contratto di tirocinio e/o nel riconoscimento del regolamento dell'impresa che prevede un test antidroga. Il test antidroga, anche se si tratta di una diagnosi, rappresenta una misura medica e presuppone pertanto un consenso valido fondato su una decisione libera e lucida della persona in questione. Questo non è sempre il caso in un rapporto di tirocinio e/o di lavoro, soprattutto quando in un settore sussiste una costrizione di fatto ad accettare un determinato obbligo.
ad 2): se le sostanze in questione nuocciono all'organismo umano in maniera tale che potrebbero verificarsi anche incidenti sul lavoro, in via eccezionale possono essere fatti valere, in considerazione della pericolosità del lavoro, anche interessi privati (obbligo di assistenza del datore di lavoro, responsabilità in quanto padrone d'azienda) e pubblici. Questo sarebbe il caso ad esempio nell'assunzione di piloti. Per contro, fintanto che non ha alcun influsso sul lavoro, il consumo di droga è irrilevante per il datore di lavoro.
ad 3): non esiste dunque una normativa giuridica che giustifichi i test antidroga per le persone che devono essere formate.
Anche dal punto di vista medico e della prevenzione, i test antidroga con analisi dell'urina non hanno senso e possono essere inattendibili. Ad esempio la canapa può essere rilevata anche settimane dopo il consumo mentre alcool, nicotina e droghe pesanti non lasciano tracce già dopo poche ore. Di norma i giovani in pericolo danno nell'occhio per il loro comportamento comportandosi in modo alterato, il quale tuttavia può averecause diverse dal consumo di droga.
Il rapporto di tirocinio si basa su collaborazione e fiducia e i test antidroga non giovano certo da questo profilo. I datori di lavoro dovrebbero piuttosto puntare sulla discussione e sull'aiuto vero e proprio. L'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie e altri istituti offrono programmi di prevenzione completi nelle imprese. Sono indirizzati soprattutto alle persone responsabili della formazione.
L'incaricato federale della protezione dei dati IFPD è intervenuto già in diversi casi e ha chiesto il ripristino dello stato di diritto. In un caso ha formulato una raccomandazione. Inoltre, ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di esaminare a fondo la problematica dei test antidroga sugli apprendisti. L'obiettivo è di elaborare raccomandazioni in materia, con la partecipazione degli Uffici competenti e di altri interessati. I primi risultati sono attesi per la fine del 2000.
Risposta del Consiglio federale.