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00.1080 · Interrogazione ordinaria · 2000-09-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In materia di visti le Rappresentanze svizzere all'estero seguono le istruzioni e le direttive generali dell'Ufficio federale degli stranieri (UFS) del DFGP. Un visto viene rilasciato soltanto se sono adempiute le condizioni relative all'entrata e al soggiorno. Bisogna sottolineare che le Rappresentanze devono ricevere tempestivamente un formulario debitamente compilato e firmato corredato di una foto recente e di un passaporto nazionale valido oltre almeno tre mesi il soggiorno in Svizzera. Inoltre la prosecuzione del viaggio, rispettivamente il rientro nel proprio Paese, deve essere confermato mediante biglietto d'aereo accompagnato da una prenotazione corrispondente.

Nella fattispecie l'Associazione "Carnaval de Lausanne" aveva chiesto alla polizia degli stranieri di Losanna, con lettera del 27 luglio 2000, di autorizzare la nostra Ambasciata a Kinshasa a rilasciare i necessari visti ai membri della "Troupe Basokin" affinché potessero partecipare alla Festa del Sole organizzata a Losanna-Ouchy dall'11 al 13 agosto 2000. Su richiesta della polizia degli stranieri a Losanna, l'UFS ha autorizzato la nostra Ambasciata a Kinshasa a concedere tali visti per un soggiorno in Svizzera dal 10 al 15 agosto 2000, sulla base di un elenco di nomi allegati all'autorizzazione.

Solo verso le ore 15.00 del 10 agosto 2000, dopo le ore di apertura degli sportelli, un certo Signor Mulowa Nsalanga si è presentato alla nostra Ambasciata per chiedere i visti in questione. Facciamo notare che si trattava del primo contatto di un collaboratore della "Troupe Basokin" con la nostra Rappresentanza. Il signor Mulowa Nsalanga non era tuttavia in possesso di alcun passaporto né tantomeno di biglietti d'aereo e di formulari debitamente compilati e firmati. Per questo motivo la nostra Ambasciata non è stata in grado di rilasciare i visti richiesti.

In sintesi rispondiamo come segue:

I visti non potevano materialmente essere rilasciati in mancanza dei documenti necessari, in particolare i passaporti, condizione essenziale per il rilascio di un visto dato che quest'ultimo viene apposto all'interno del passaporto stesso.

La nostra Rappresentanza non poteva quindi rilasciare i visti a tempo mancando appunto i documenti necessari. Pertanto non può farsi carico della non presentazione dei documenti. Non è neppure responsabile della mancata consegna dei visti sollecitati dall'Associazione "Carnaval de Lausanne". Per tale motivo non sussiste nessun diritto al risarcimento danni.

Risposta del Consiglio federale.