00.1097 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La motivazione dell'interrogazione ordinaria osserva che il problema sollevato concerne "le assicurazioni complementari, non regolamentate dallo Stato". Tale affermazione potrebbe destare l'impressione che nel settore delle assicurazioni complementari viga un'assenza di norme giuridiche. In realtà, l'articolo 12 capoverso 3 LAmal assoggetta le assicurazioni complementari facoltative alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e l'articolo 21 capoverso 3 LAmal assoggetta l'assicuratore complementare alla legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati.
La LCA disciplina i contratti d'assicurazione complementare basandosi sul diritto privato. Tale legge poggia pertanto sul principio dell'ampia libertà contrattuale delle parti contraenti. La LCA non prescrive dunque quali prestazioni vadano assicurate e quali limitazioni delle prestazioni siano inammissibili. Se l'assicuratore complementare contro la malattia intende vincolare i suoi indennizzi a esigenze d'ordine qualitativo, in linea di principio egli ha la possibilità di farlo. Se l'assicuratore misura le restrizioni secondo criteri definiti da un istituto specializzato, tale facoltà non gli è a priori negata. Prima di un trattamento, l'assicurato deve tuttavia essere debitamente informato circa le prestazioni e i fornitori di prestazioni non coperti dalla sua assicurazione.
È nell'interesse dell'assicurato che anche nel settore dell'assicurazione complementare sia salvaguardata la qualità delle prestazioni sanitarie.
Senza una precisa conoscenza dell'ente responsabile, dell'organizzazione giuridica ed economica e dei rapporti con gli assicuratori malattie non è possibile giudicare se il Registro di medicina empirica (RME) eserciti le sue attività e il suo influsso in modo abusivo.
Eskamed SA a Basilea, che gestisce il RME, in quanto società di diritto privato è sottoposta alla legge sui cartelli. Giusta l'articolo 1 questa legge ha lo scopo d'impedire le conseguenze nocive di ordine economico o sociale, dovute ai cartelli e alle altre restrizioni alla concorrenza, e di promuovere in tal modo la concorrenza. Spetta alle autorità in materia di concorrenza di esaminare e far luce sui comportamenti illeciti.
La segreteria della commissione della concorrenza ha già posto mano a questo fascicolo e sta attualmente esaminando le questioni concernenti il diritto dei cartelli in riguardo al RME.
Il Consiglio federale non prenderà posizione in merito prima della presentazione dei risultati dell'inchiesta che sta svolgendo la commissione della concorrenza, poiché non intende pregiudicare lo svolgimento della procedura.
Risposta del Consiglio federale.