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00.1101 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella risposta all'interrogazione ordinaria Plattner dell'8 giugno 2000 che riguardava l'esenzione di tutti i poliziotti dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, il Consiglio federale ha rilevato che esiste uno stretto rapporto tra l'esenzione dal servizio ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge militare (LM) e l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO); il diritto in materia di tassa d'esenzione si basa infatti sul diritto militare.

Il Consiglio federale ha pure affermato che nell'ambito dei due progetti "Esercito XXI" e "Protezione della popolazione" le disposizioni attuali dell'articolo 18 LM dovranno essere di principio esaminate quanto alla loro legittimazione e alla loro portata.

In base alle attuali conoscenze il disegno concernente la modifica della legge militare verrà sottoposto al Parlamento probabilmente nell'autunno del 2001. Con questo testo verrà presentata anche una revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

2. L'articolo 5 della legge militare sancisce che gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono di principio soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Essi soggiacciono tuttavia all'obbligo di notificazione militare e all'obbligo di pagare la tassa d'esenzione. La portata dell'obbligo di prestare servizio militare è disciplinata nell'articolo 12 LM; tale obbligo è parte integrante dell'obbligo militare.

Il capoverso 3 dell'articolo 5 LM recita che il Consiglio federale può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare - e quindi anche della tassa d'esenzione in quanto adempimento surrogatorio dell'obbligo militare - da parte di persone con doppia cittadinanza. Accordi di questo genere ve ne sono già con gli Stati Uniti (1937) e la Francia (1995). Un accordo con l'Austria è stato firmato nel 1999; esso non è ancora stato ratificato, ma dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2001. Progetti di accordi sono già stati oggetto di trattative anche con la Germania e l'Italia. Questi accordi bilaterali includono anche la tassa d'esenzione dall'obbligo militare; ciò significa che i cittadini con doppia nazionalità e che beneficiano di un tale accordo sono esentati dalla tassa, conformemente alle disposizioni del rispettivo accordo.

In tal modo è dimostrato che fino ad oggi il Consiglio federale ha tenuto conto delle necessità dei cittadini con doppia nazionalità che hanno già adempito i loro obblighi militari in un altro Stato. Anche in futuro, il Consiglio federale ne terrà conto nel quadro di accordi bilaterali.

Attualmente, nell'ambito della revisione del diritto civile si sta esaminando la sottoscrizione della Convenzione europea del 1997 sulla nazionalità. L'esame è svolto in modo indipendente dai progetti "Esercito XXI" e "Protezione della popolazione". Detta Convenzione contiene pure una regolamentazione dell'obbligo militare nei casi di nazionalità plurima con inclusione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Risposta del Consiglio federale.