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00.1110 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (di seguito "il Comitato") è l'organo che sorveglia l'attuazione del Patto internazionale concernente i diritti economici, sociali e culturali (di seguito "Patto I"). Il Patto I, ratificato dalla Svizzera il 18 giugno 1992, è entrato in vigore il 18 settembre 1992. Il 20 e il 23 novembre 1998 il Comitato ha esaminato il rapporto iniziale concernente il Patto I presentato dalla Svizzera conformemente ai suoi obblighi e il 3 dicembre 1998 ha redatto le osservazioni finali.

In queste osservazioni il Comitato suggerisce alla Svizzera di adottare le misure adeguate per conferire al Patto pieno effetto giuridico affinché i diritti ivi previsti siano completamente integrati nel sistema legale (punto 25). Nel contempo il Comitato sottolinea con soddisfazione che il Patto comincia ad essere accettato come parte integrante del sistema giuridico svizzero (punto 4) e nota che l'applicazione effettiva di tale Patto in Svizzera non è ostacolata da difficoltà o fattori significativi (punto 8).

Nel suo messaggio del 30 gennaio 1991 sull'adesione della Svizzera ai due Patti internazionali del 1966 (FF 1991 I 936), il Consiglio federale constata che - tenendo conto dei lavori preparatori e della dottrina - "le disposizioni del Patto I non creano in teoria alcun diritto soggettivo e procedibile, salvo eventuali e rare eccezioni". Il Patto I prevede che i diritti che tutela siano destinati ad essere realizzati progressivamente. Recentemente il Tribunale federale ha avuto l'occasione di riaffermare che le disposizioni del Patto I non erano direttamente applicabili (decisione 2P.273/1999 del 20 settembre 2000). Esso ha pertanto confermato la propria giurisprudenza, secondo cui gli obblighi di diritto internazionale contenuti nel Patto I sono, in linea di massima, di natura programmatica e non si rivolgono ai privati cittadini, bensì al legislatore (DTF 120 1994 1a dell'11 febbraio 1994, DTF 122 I 101 del 24 maggio 1996).

Per quanto riguarda l'introduzione progressiva della gratuità della formazione superiore, il Tribunale federale ritiene, in questa stessa decisione, che la scelta dei mezzi per realizzare l'obiettivo prefissato, ossia rendere la formazione superiore accessibile a tutti, spetti al legislatore. Questo obiettivo può essere raggiunto anche attraverso mezzi diversi dall'introduzione progressiva della gratuità degli studi in quanto l'uso del termine "in particolare" indica che questo è solo uno dei mezzi possibili.

Nella fattispecie il Consiglio federale constata che questa giurisprudenza resta pienamente valida.

Inoltre, esso non può sostituirsi alle autorità giudiziarie del nostro Paese per interpretare una disposizione del Patto I. Come i Cantoni, anche il Consiglio federale è vincolato all'interpretazione giurisprudenziale summenzionata.

Esso conferma pertanto la sua posizione di principio più volte ribadita dopo il messaggio del 1991.

Il Consiglio federale ha già avuto occasione di dichiarare che le osservazioni del Comitato, accompagnate da suggerimenti e raccomandazioni, non hanno valenza giuridica obbligatoria (97.1039 risposta all'interrogazione ordinaria Grendelmeier concernente il Patto I e il ripristino delle tasse scolastiche nelle scuole medie del Cantone di Zurigo).

Tuttavia, il Consiglio federale si preoccupa particolarmente di rispondere al meglio delle sue capacità alle domande e ai suggerimenti del Comitato. Esso deve nondimeno limitarsi alla sfera di competenza attribuitagli dalla Costituzione. Sono eventualmente i Cantoni - nei loro ambiti di competenza - a dover trasporre ed eseguire gli obblighi di diritto internazionale pubblico che la Svizzera ha contratto. Il Consiglio federale può chiedere loro di adattare le rispettive legislazioni. La Confederazione può rammentare ai Cantoni di rispettare le esigenze legate all'esecuzione dei trattati internazionali, e ciò nel quadro della sua competenza generale di sorveglianza. Tra i mezzi d'azione a sua disposizione figurano la stesura di circolari, di avvertimenti e di direttive.

Riguardo all'articolo 13 del Patto I e alla luce di quanto precede, il Consiglio federale favorisce l'accessibilità per tutti alla formazione ed ha esplicitamente richiesto nel suo mandato di prestazione al Consiglio delle scuole politecniche federali di non applicare restrizioni d'entrata ai PF.

Inoltre, il Consiglio federale ha inviato ai Cantoni, nel mese di agosto 1997, una circolare in cui venivano ricordati gli obblighi derivanti da tale articolo. Nella stessa circolare il Consiglio federale richiamava l'attenzione dei Cantoni sul contenuto dei loro obblighi in materia; inoltre specificava i compiti che incombono ai Cantoni per assicurare l'attuazione di questa specifica disposizione del Patto, in particolare per quanto riguarda l'insegnamento primario da una parte e l'insegnamento secondario e superiore dall'altra. Il Consiglio federale ha in tal modo adempiuto i suoi obblighi.

L'inserimento degli obiettivi sociali nella nuova Costituzione federale risponde, in larga misura, alle preoccupazioni del Comitato. A titolo esemplificativo, nel caso del diritto all'educazione al Comitato stava particolarmente a cuore la questione legata al riconoscimento di tale diritto a livello costituzionale (punto 11). L'articolo 19 della nuova Costituzione federale soddisfa questa preoccupazione.

Risposta del Consiglio federale.