Lexipedia

00.1140 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1:

Non spetta al Consiglio federale commentare o criticare le sentenze di un tribunale.

D'altro canto lo straniero non può, per principio, far valere un diritto al rilascio o alla

proroga di un permesso di dimora. Rare eccezioni sono consentite in circostanze del

tutto particolari nel contesto del ricongiungimento familiare. Il permesso di dimora ai

sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LDDS, inoltre, è generalmente vincolato a un

determinato scopo del soggiorno.

Nel decidere in merito alla proroga di un permesso di dimora, l'autorità competente

tiene conto delle circostanze individuali. Se l'interessato è divenuto invalido in

Svizzera, essa esamina il caso con particolare attenzione. L'articolo 13 lettera b

dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) prevede esplicitamente una

deroga ai contingenti massimi per gli stranieri divenuti invalidi e che non possono più

esercitare l'attività svolta sinora.

Nel caso evocato l'autorità cantonale competente ha motivato la sua decisione

rilevando che il ritorno della famiglia nel Paese d'origine era ragionevolmente

esigibile in quanto il soggiorno precedente in Svizzera era stato relativamente breve.

Essa ha peraltro rilevato che al momento della domanda di ricongiungimento

familiare erano stati dissimulati fatti essenziali. Manifestamente questa situazione

particolare è stata determinante per motivare il rifiuto di prorogare il permesso di

dimora nonostante l'invalidità intervenuta in Svizzera. Stando all'esperienza

dell'Ufficio federale degli stranieri, tuttavia, tale provvedimento non corrisponde alla

prassi generale nei casi di stranieri divenuti invalidi durante il soggiorno in Svizzera.

Ad domande 2 e 3:

Al momento della decisione relativa al rilascio o alla proroga di un permesso di

polizia degli stranieri, le circostanze individuali vanno esaminate con grande

attenzione. Il Consiglio federale è conscio del possibile sussistere di casi personali

particolarmente rigorosi, anche al di là dei casi d'invalidità. Le disposizioni legali

attualmente in vigore consentono tuttora alle autorità competenti di emanare

decisioni eque e adattate alla situazione personale dello straniero. La commissione

peritale non ha pertanto reputato necessario prevedere l'introduzione di un diritto

supplementare nell'avamprogetto della nuova legge sugli stranieri.

Si osservi inoltre che la Svizzera ha concluso con i principali Stati di provenienza una

convenzione sulle assicurazioni sociali che prevede il versamento di rendite

d'invalidità nel Paese d'origine. Dato che spesso il potere d'acquisto è nettamente

più elevato in Svizzera che nel Paese d'origine, la base esistenziale in quest'ultimo è

generalmente più che garantita. Per i cittadini di Paesi che non hanno sottoscritto

una tale convenzione, l'autorità competente ne tiene conto al momento della

decisione relativa alla proroga del permesso nel contesto del suo potere di

apprezzamento.

Risposta del Consiglio federale.