00.1140 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1:
Non spetta al Consiglio federale commentare o criticare le sentenze di un tribunale.
D'altro canto lo straniero non può, per principio, far valere un diritto al rilascio o alla
proroga di un permesso di dimora. Rare eccezioni sono consentite in circostanze del
tutto particolari nel contesto del ricongiungimento familiare. Il permesso di dimora ai
sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LDDS, inoltre, è generalmente vincolato a un
determinato scopo del soggiorno.
Nel decidere in merito alla proroga di un permesso di dimora, l'autorità competente
tiene conto delle circostanze individuali. Se l'interessato è divenuto invalido in
Svizzera, essa esamina il caso con particolare attenzione. L'articolo 13 lettera b
dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) prevede esplicitamente una
deroga ai contingenti massimi per gli stranieri divenuti invalidi e che non possono più
esercitare l'attività svolta sinora.
Nel caso evocato l'autorità cantonale competente ha motivato la sua decisione
rilevando che il ritorno della famiglia nel Paese d'origine era ragionevolmente
esigibile in quanto il soggiorno precedente in Svizzera era stato relativamente breve.
Essa ha peraltro rilevato che al momento della domanda di ricongiungimento
familiare erano stati dissimulati fatti essenziali. Manifestamente questa situazione
particolare è stata determinante per motivare il rifiuto di prorogare il permesso di
dimora nonostante l'invalidità intervenuta in Svizzera. Stando all'esperienza
dell'Ufficio federale degli stranieri, tuttavia, tale provvedimento non corrisponde alla
prassi generale nei casi di stranieri divenuti invalidi durante il soggiorno in Svizzera.
Ad domande 2 e 3:
Al momento della decisione relativa al rilascio o alla proroga di un permesso di
polizia degli stranieri, le circostanze individuali vanno esaminate con grande
attenzione. Il Consiglio federale è conscio del possibile sussistere di casi personali
particolarmente rigorosi, anche al di là dei casi d'invalidità. Le disposizioni legali
attualmente in vigore consentono tuttora alle autorità competenti di emanare
decisioni eque e adattate alla situazione personale dello straniero. La commissione
peritale non ha pertanto reputato necessario prevedere l'introduzione di un diritto
supplementare nell'avamprogetto della nuova legge sugli stranieri.
Si osservi inoltre che la Svizzera ha concluso con i principali Stati di provenienza una
convenzione sulle assicurazioni sociali che prevede il versamento di rendite
d'invalidità nel Paese d'origine. Dato che spesso il potere d'acquisto è nettamente
più elevato in Svizzera che nel Paese d'origine, la base esistenziale in quest'ultimo è
generalmente più che garantita. Per i cittadini di Paesi che non hanno sottoscritto
una tale convenzione, l'autorità competente ne tiene conto al momento della
decisione relativa alla proroga del permesso nel contesto del suo potere di
apprezzamento.
Risposta del Consiglio federale.