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00.1143 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 64 capoverso 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle

prestazioni ottenute. Il capoverso 6 indica i casi in cui il Consiglio federale può sopprimere la

partecipazione ai costi. All'articolo 99 capoverso 2 OAMal vengono precisate le condizioni che

permettono a un assicuratore di rinunciare alla riscossione della partecipazione ai costi soltanto

nell'ambito di assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. La rinuncia alla

riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale costituisce quindi una possibilità di cui gli

assicuratori o gli assicurati non possono avvalersi, salvo nel caso summenzionato. Inoltre,

poiché l'importo della partecipazione ai costi è fissato dalla legislazione sull'assicurazione

malattie (art. 64 cpv. 2 e 3 LAMal; art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal), una sua modifica è esclusa.

I nuovi articoli 62 capoverso 2bis e 64 capoverso 8 LAMal, entrati in vigore il 1° gennaio 2001,

vietano agli assicuratori-malattie di proporre un contratto che copra la partecipazione ai costi.

Nel messaggio del 21 settembre 1998 concernente il decreto federale sui sussidi federali

nell'assicurazione malattie e la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie

(FF 1999 687), il Consiglio federale ha precisato che non si trattava soltanto di vietare agli

assicuratori-malattie o agli assicuratori privati di proporre tale assicurazione, ma d'impedire che

altri tipi d'istituzioni aggirino questa prescrizione: "(...), occorre vietare alle istituzioni (...) di

iscrivere nei loro statuti, regolamenti o altro l'assunzione della partecipazione ai costi per i loro

membri o beneficiari. Questo disciplinamento è necessario per impedire un aggiramento del

divieto di assicurare la partecipazione ai costi." (FF 1999 733). Queste due nuove disposizioni

non riguardano quindi direttamente i fornitori di prestazioni in quanto la multa per inosservanza

di prescrizioni disciplinari prevista in caso di violazione del divieto di assicurare la

partecipazione ai costi (art. 93a lett. e LAMal) si applica solo alle istituzioni la cui vigilanza, in

virtù della LAMal, spetta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), vale a dire agli

assicuratori, ai riassicuratori e all'istituzione comune.

2. La prassi riguardo al rimborso della partecipazione ai costi potrebbe essere considerata

come concessione di una riduzione individuale versata direttamente agli assicurati per

prestazioni obbligatorie. Questa prassi è contraria alla LAMal poiché, come indicato all'articolo

56 capoverso 3, il fornitore di prestazioni deve far usufruire il debitore della rimunerazione di

questa riduzione. Tuttavia, la LAMal non conferisce alla Confederazione la competenza

d'intervenire direttamente presso i fornitori di prestazioni in quanto questi ultimi non sono

sottoposti alla vigilanza dell'UFAS, ma a quella dei Cantoni nel quadro della polizia del

commercio. Quale autorità di vigilanza degli assicuratori-malattie, l'UFAS sta approntando

istruzioni sotto forma di direttive probabilmente a mezzo circolare - previste per i primi mesi

dell'anno - affinché la prassi riguardo al rimborso da parte degli assicuratori-malattie sia

conforme alle disposizioni legali, ovvero prenda in considerazione quale base di quest'ultimo

l'importo effettivamente pagato dall'assicurato, rendendo così molto meno attraente per gli

assicurati la prassi denunciata nell'interrogazione ordinaria.

3. Nelle risposte date alle due prime domande il Consiglio federale ha già espresso il suo parere

sul terzo quesito.

Risposta del Consiglio federale.