00.1154 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 37 dell'ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale prescrive che i
Cantoni sono tenuti ad emanare disposizioni transitorie e ad applicare, a partire dagli esami
dell'anno 2000, gli articoli 22 a 31 di detta ordinanza. In particolare questo vale per gli articoli 24
(materie d'esame), 25 (periodo e forma degli esami finali) e 28 (condizioni per il superamento
degli esami).
Il 14 dicembre 1998, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
ha inviato ai competenti dipartimenti cantonali una lettera nella quale richiamava la loro
attenzione su queste nuove disposizioni affinché essi potessero informare tempestivamente i
maturandi che frequentavano una scuola media professionale parallela al tirocinio in merito alle
nuove norme.
Inoltre, con lettera del 14 luglio 2000, l'UFFT ha nuovamente rammentato ai dipartimenti
cantonali competenti di applicare l'ordinanza sulla maturità professionale in maniera corretta e
completa invitandoli altresì a comunicare all'UFFT le disposizioni transitorie del loro Cantone
entro il 31 agosto 2000, affinché tale ufficio potesse trasmetterle alla Commissione federale di
maturità professionale, incaricata della sorveglianza.
La maggior parte dei Cantoni hanno indicato nella loro risposta che le nuove disposizioni erano
state applicate dal 2000 o, laddove ciò non era stato possibile, lo sarebbero state a partire dal
2001. Si può dunque dedurre, dalle risposte fornite dai Cantoni, che per gli esami del 2001 tutti i
candidati siano stati debitamente informati in merito alle nuove disposizioni. Il Consiglio federale
ritiene pertanto che tutti i presupposti per assicurare ai candidati di tutti i Cantoni le stesse
opportunità, come richiesto nell'interrogazione ordinaria, siano soddisfatte.
Risposta del Consiglio federale.