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00.1154 · Interrogazione ordinaria · 2000-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 37 dell'ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale prescrive che i

Cantoni sono tenuti ad emanare disposizioni transitorie e ad applicare, a partire dagli esami

dell'anno 2000, gli articoli 22 a 31 di detta ordinanza. In particolare questo vale per gli articoli 24

(materie d'esame), 25 (periodo e forma degli esami finali) e 28 (condizioni per il superamento

degli esami).

Il 14 dicembre 1998, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

ha inviato ai competenti dipartimenti cantonali una lettera nella quale richiamava la loro

attenzione su queste nuove disposizioni affinché essi potessero informare tempestivamente i

maturandi che frequentavano una scuola media professionale parallela al tirocinio in merito alle

nuove norme.

Inoltre, con lettera del 14 luglio 2000, l'UFFT ha nuovamente rammentato ai dipartimenti

cantonali competenti di applicare l'ordinanza sulla maturità professionale in maniera corretta e

completa invitandoli altresì a comunicare all'UFFT le disposizioni transitorie del loro Cantone

entro il 31 agosto 2000, affinché tale ufficio potesse trasmetterle alla Commissione federale di

maturità professionale, incaricata della sorveglianza.

La maggior parte dei Cantoni hanno indicato nella loro risposta che le nuove disposizioni erano

state applicate dal 2000 o, laddove ciò non era stato possibile, lo sarebbero state a partire dal

2001. Si può dunque dedurre, dalle risposte fornite dai Cantoni, che per gli esami del 2001 tutti i

candidati siano stati debitamente informati in merito alle nuove disposizioni. Il Consiglio federale

ritiene pertanto che tutti i presupposti per assicurare ai candidati di tutti i Cantoni le stesse

opportunità, come richiesto nell'interrogazione ordinaria, siano soddisfatte.

Risposta del Consiglio federale.