00.3029 · Interpellanza urgente · 2000-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 5
Sia nel settore dell'asilo sia in quello degli stranieri l'esecuzione degli allontanamenti spetta, per legge, ai Cantoni. Il successo della politica dei rimpatri della Confederazione dipende quindi in modo determinante anche dal loro sostegno.
All'inizio di dicembre del 1999 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha avviato la pianificazione sistematica della fase III del rientro in Kosovo. Gli elementi di questa pianificazione, elaborati entro la fine dell'anno scorso, hanno costituito in gennaio 2000 la base di intense discussioni tra il capo del DFGP e l'UFR sulla procedura ulteriore, in particolare la questione della partecipazione tempestiva al processo di decisione delle autorità e organizzazioni interessate.
Quale risultato dei lavori preliminari l'UFR, in data 1° marzo 2000, ha presentato una proposta concettuale contenente gli elementi essenziali di una possibile strategia per il rimpatrio dei profughi di guerra provenienti dal Kosovo. Il DFGP ha, dal canto suo, inviato immediatamente questa proposta concettuale ai Cantoni per parere; la consultazione termina il 31 marzo 2000. I risultati verranno poi discussi in occasione di una conferenza nazionale sull'asilo che si terrà a livello governativo all'inizio di maggio di quest'anno. Parallelamente a detta procedura di consultazione anche le autorità cantonali di polizia degli stranieri e i coordinatori cantonali in materia d'asilo sono stati informati in merito agli obiettivi, alle misure e alle condizioni quadro previsti. Sostanzialmente positiva è stata l'eco della Commissione federale dei rifugiati (CFR), che si è chinata sul documento strategico nella sua ultima seduta plenaria. Il documento strategico è accessibile su Internet nelle versioni tedesca e francese agli indirizzi seguenti: http://www.asile.admin.ch/deutsch/asyl5d.htm e http://www.asile.admin.ch/franz/asyl5f.htm.
Nell'ambito del ritorno dei profughi di guerra del Kosovo il Consiglio federale attribuisce assoluta priorità al promovimento del rientro volontario. La strategia della Confederazione per il ritorno prevede di incoraggiare, fino alla fine di maggio 2000, a partecipare alla fase II del programma di aiuto al rientro un grande numero di persone obbligate a rimpatriare. Detto obiettivo va perseguito con un'intensa campagna informativa, in collaborazione con i consultori cantonali per il ritorno. Con l'avvio precoce dei rimpatri di persone la cui decisione di allontanamento è definitiva - e per le quali il termine generale di partenza del 31 maggio 2000 non è valido - s'intende nel contempo manifestare la ferma volontà della Confederazione a eseguire la politica stabilita. I Cantoni, in collaborazione con l'UFR, hanno eseguito, fino alla data del 13 marzo 2000, 237 rimpatri con voli di linea per Pristina.
Le persone obbligate a rimpatriare, ma che avranno lasciato scadere il termine di partenza del 31 maggio 2000, devono attendersi a un rimpatrio nel Kosovo secondo la strategia del Consiglio federale. Per poter eseguire i rimpatri il più presto possibile, si prevede di rinunciare a fissare tappe dettagliate di partenza. Gli impedimenti al rimpatrio concernenti singoli casi si potranno tener conto nell'ambito di domande di proroga dei termini, di riesame o di revisione. In tale contesto sono considerati motivi per la proroga dei termini esclusivamente i criteri elencati nella "Direttiva del 20 settembre 1999, concernente l'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva e l'incoraggiamento al ritorno di gruppi di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nella provincia del Kosovo e appartenenti a determinate categorie" (gravidanza, malattia, proseguimento del viaggio, termine dell'anno scolastico in corso). Si propone inoltre ai Cantoni, a complemento della direttiva, di concedere ai giovani in formazione una proroga del termine di partenza fino alla conclusione della formazione. Sono riservati eventualmente i criteri di scaglionamento per le minoranze etniche, sulla base dell'esigibilità. Nell'aprile 2000 la consigliera federale Ruth Metzler si recherà in Kosovo per rendersi conto personalmente della situazione.
La Confederazione è tenuta, per legge, a sostenere i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti sul piano logistico, organizzativo e amministrativo (cfr. art. 22a della legge federale parzialmente riveduta concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS RS 142.20). A questo proposito la necessaria conclusione degli accordi di rimpatrio e di transito per grandi gruppi di persone con gli Stati limitrofi del Kosovo e i colloqui con l'amministrazione civile dell'ONU (UNMIK) hanno priorità assoluta. Si stanno già compiendo passi concreti per attuare tali obiettivi. Con la Macedonia è in vigore sin dal 22 luglio 1998 l'accordo di riammissione e di transito. L'accordo di riammissione con l'Albania che regola anche il transito attraverso il territorio albanese verso il Kosovo di persone provenienti dalla Svizzera è stato firmato il 29 febbraio 2000 (cfr. a tale proposito le domande 2-4 e 7). È stato firmato il 21 marzo 2000 un accordo multilaterale di transito che permette a cittadini iugoslavi di far ritorno in Kosovo a scopo di rimpatrio definitivo volontario per via di terra nella Repubblica federale di Iugoslavia/Provincia del Kosovo, esonerati dal visto di transito da parte degli Stati d'accoglienza passando sul territorio degli Stati contraenti.
Molto importante è anche la tempestiva realizzazione di strutture d'esecuzione ancor piú efficaci e la stretta cooperazione tra Confederazione e autorità cantonali d'esecuzione. Per quanto concerne l'organizzazione del rimpatrio forzato si tratta, in primo luogo, di scegliere partner efficienti e affidabili per i voli speciali verso Pristina e Skopje. Colloqui con le compagnie aeree Crossair, Adria Airways e con l'Ufficio viaggi Pristina (Avioimpex), importante per il traffico charter, con sede a Zurigo, hanno permesso di stabilire la possibilità di rimpatri forzosi in linea di massima con le tre imprese di trasporto. Pongono però problemi le attuali condizioni dell'aeroporto di Pristina che obbligano ad atterraggi a vista: non ci deve quindi essere nebbia sull'aeroporto e neanche nubi fino a 5000 piedi di altitudine. Fin quando l'aeroporto non sarà tecnicamente equipaggiato i voli civili - commerciali e umanitari - sono ammessi in modo molto limitato. Esclusi sono gli atterraggi di aerei di grossa portata. Attualmente le esigue autorizzazioni di atterraggio limitano gli effettivi delle persone che rimpatriano. L'equipaggiamento tecnico dell'aeroporto terminerà probabilmente verso inizio aprile 2000. Teoricamente sarà possibile organizzare voli anche di notte oltre ai numerosi voli diurni.
L'UFR ha costituito un gruppo specifico "Kosovo", che si riunisce mensilmente, con rappresentanti della polizia degli stranieri dei Cantoni di Argovia, Berna, Vaud e Zurigo, per potenziare la collaborazione con le autorità cantonali d'esecuzione e per poter risolvere piú rapidamente e in modo piú adeguato i problemi immediati dell'esecuzione.
E' previsto di ripartire equamente nei Cantoni le capacità di trasporto organizzate dalla Confederazione. Nell'ambito della loro competenza d'esecuzione, i Cantoni saranno liberi di decidere a quali persone, colpite da decisione di allontanamento cresciuta in giudicato, vadano assegnati i posti disponibili. La Confederazione, dal canto suo, non prevede - tranne eccezioni - di dare raccomandazioni ai Cantoni in merito alle priorità nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti. Quanto al rimpatrio di famiglie con bambini in età scolastica, la Confederazione ritiene che si debba evitare - dopo la conclusione dell'anno scolastico corrente - una nuova iscrizione a causa dei ritardi nell'esecuzione degli allontanamenti. Per questa ragione, il Consiglio federale intende raccomandare ai Cantoni di rimpatriare con priorità nel Kosovo, a partire dal 1°agosto 2000, le famiglie con figli in età scolastica. La ricostruzione di scuole è, del resto, uno dei principali obiettivi dell'aiuto strutturale nell'ambito del programma d'aiuto al ritorno.
ad domanda 2
Per quanto riguarda il rientro di Kosovari si svolgono regolarmente dei colloqui con l' UNMIK. Questi colloqui non riguardano soltanto il rimpatrio volontario, bensì anche le questioni del rimpatrio di persone tenute a partire che non hanno lasciato il Paese entro le scadenze fissate. Si prevede di firmare nei prossimi giorni un memorandum il quale esplicita la posizione delle autorità svizzere e dell'UNMIK in merito al rientro e alla reintegrazione.
ad domanda 3
Il documento firmato dal ministro dell'interno tedesco Schily e dal rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Kosovo, dott. Bernhard Kouchner, non è un accordo, bensì una dichiarazione concernente le direttive applicate da entrambe le parti in merito al rientro e al rimpatrio di persone provenienti dal Kosovo. Detto documento fissa come importante comune intento il promovimento del rimpatrio volontario nella sicurezza e nella dignità. Inoltre, il ministro tedesco rinvia anche alla politica in materia di rimpatri decisa dal suo Paese, che pur precisando che entro la primavera del 2000 sarà eseguito soltanto un numero limitato di rinvii coercitivi, non esclude l'applicazione di tale misura. Il documento non stabilisce diritti e obblighi delle parti. La situazione giuridica concernente il rimpatrio di persone dalla Svizzera non si presenta quindi diversamente da quella vigente in Germania. Secondo la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999 è garantito il rimpatrio incondizionato in Kosovo dei rifugiati. L'amministrazione civile dell'ONU è inoltre incaricata di garantire il rimpatrio senza ostacoli dei Kosovari. Ciò non comprende unicamente il rientro volontario, bensì anche il rinvio di persone per le quali non vi è alcun bisogno di protezione secondo principi internazionali riconosciuti.
ad domanda 4
La Svizzera si prefigge di firmare il memorandum dell'UNMIK nonostante il contenuto non vincolante. Vi si esprime la comune volontà di collaborare strettamente nelle questioni del rimpatrio e della reintegrazione. Una tale intesa è importante onde evitare che i rimpatri causino un onere insopportabile per le infrastrutture sociali, tuttora deboli, nonché problemi insolubili per la sicurezza. Considerato che nella fase III del programma di ritorno e d'aiuto strutturale si procederà a un numero elevato di rimpatri forzati, è nell'interesse di tutte le parti avviare uno scambio regolare e intenso delle informazioni e delle esperienze. Tale scambio servirà ad armonizzare il programma di ripristino e d'aiuto alla ristrutturazione con le esigenze e gli sviluppi che scaturiranno dai rimpatri e dalla reintegrazione nel Kosovo.
ad domanda 6
L'obiettivo della strategia della Confederazione relativa al ritorno è di rimpatriare i profughi di guerra provenienti dal Kosovo entro tempi possibilmente brevi. Il successo dei rimpatri previsti nel Kosovo e la realizzazione degli obiettivi prefissati dipendono tuttavia da diversi fattori esterni, non influenzabili del tutto o soltanto in modo limitato. In tale contesto vanno menzionati anzitutto il mantenimento e l'evoluzione positiva del processo di pace. Nell'ambito del programma di rimpatrio occorre quindi vegliare affinché i rinvii dagli Stati d'accoglienza non siano, essi stessi, fonte di destabilizzazione della situazione in loco. Condizione per una rapida attuazione dei rimpatri di grandi gruppi di persone è inoltre una collaborazione efficiente con l'UNMIK al momento del rimpatrio di profughi renitenti nonché la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni di atterraggio a Pristina e a Skopje. Il Consiglio federale intende fare tutto il possibile affinché i rimpatri avvengano entro le piú brevi scadenze.
ad domanda 7
Il 16 aprile 1998 è stato firmato l'accordo di riammissione con la Macedonia con effetto a partire dal 22 luglio 1998. L'accordo regola anche questioni di transito che concernono sia i casi di persone che fanno volontariamente rientro in Kosovo sia quelli di persone rimpatriate in modo forzoso. Al termine del conflitto in Kosovo ci sono stati, nell'autunno 1999, colloqui tra il Ministero dell'Interno della Macedonia e l'UFR riguardanti l'applicazione concreta dell'accordo nei casi di rientro in Kosovo. In quell'occasione si è trovata una decisione comune sulle modalità di un possibile transito attraverso la Macedonia per i rientranti muniti unicamente di documenti di viaggio provvisori. Sono in corso discussioni riguardanti le persone che devono essere rimpatriate di forza e quindi transitare dalla Macedonia. Tali colloqui si svolgono ancora questa settimana.
Risposta del Consiglio federale.