00.3047 · Mozione · 2000-03-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il finanziamento dei costi e le indennità versate ai fornitori dei servizi di telecomunicazione in relazione alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sono disciplinati dalla legge sulle telecomunicazioni e dall'ordinanza sulle tasse e gli indennizzi nell'ambito di detta sorveglianza.
Conformemente alle disposizioni della legge succitata, i fornitori di servizi devono procurarsi a proprie spese le installazioni tecniche necessarie per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Essi ricevono un indennizzo dalle autorità che hanno ordinato le prestazioni, calcolato in base all'ordinanza summenzionata.
Secondo la volontà del Consiglio nazionale, queste disposizioni dovrebbero essere contenute anche nella nuova legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Il Consiglio degli Stati ha trattato il dossier in seconda lettura il 20 giugno 2000.
In virtù delle disposizioni di legge summenzionate, i Cantoni non devono accollarsi tutti i costi legati ai procedimenti penali. I fornitori di servizi, infatti, si assumono i costi degli investimenti; inoltre, con la legislazione in vigore, gli indennizzi per detti servizi sono calcolati in modo tale da coprire in parte i costi sostenuti dai fornitori.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che l'articolo 14 LSCPT, che prevede un indennizzo adeguato per i fornitori di servizi, costituisca una valida soluzione, in quanto esso permette un equilibrio dal punto di vista materiale, distribuendo gli oneri in modo equo. Sull'articolo 14 non vi sono posizioni divergenti tra le due Camere.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.