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00.3051 · Interpellanza · 2000-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le petizioni rivolte al Consiglio federale sono trasmesse al Dipartimento competente per l'oggetto in questione. Non è previsto un esame preliminare da parte delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere. Gli argomenti addotti a sostegno della petizione del 19 ottobre 1998 sono stati presi in considerazione al momento delle decisioni concernenti il futuro della Commissione federale degli stranieri (CFS).

2. Il rapporto sull'integrazione della CFS nonché il suo avamprogetto di ordinanza sullo stesso tema hanno fornito importanti basi per l'avamprogetto di ordinanza sull'integrazione sociale degli stranieri, mandato in consultazione a fine aprile 2000.

3. Per quel che concerne i 15 milioni di franchi, si tratta di un importo annuo indicativo (che all'epoca concerneva anche il settore dell'asilo) non debitamente motivato, avanzato dalla CFS in un primo rapporto intitolato "Abbozzo per un concetto d'integrazione" e pubblicato nel giugno 1996 (capitolo 8, pag. 50). Neppure nel nuovo rapporto sull'integrazione della CFS dell'ottobre 1999 si trovano indicazioni più precise relative ai mezzi necessitati. Al momento dei dibattiti attorno all'articolo sull'integrazione (art. 25a LDDS), le Camere non avevano ancora fissato l'importo per il preventivo.

Il ritardo nell'applicazione dell'articolo sull'integrazione è da ricondurre anzitutto al fatto che la base necessaria è stata elaborata dalla CFS solo con il rapporto sull'integrazione dell'ottobre 1999. Il 1° ottobre 2000 entrerà in vigore l'ordinanza sull'integrazione sociale degli stranieri. Sinora mancavano le basi per una domanda di credito da parte del Consiglio federale alle Camere. Nel contesto della pianificazione finanziaria è previsto un primo versamento di 5 milioni di franchi per il 2001, importo che sarà poi aumentato di 2,5 milioni di franchi all'anno. L'ammontare dei mezzi effettivamente a disposizione per il promovimento dell'integrazione è stabilito dal Parlamento, su richiesta del Consiglio federale e in considerazione della pertinente pianificazione.

4. L'avamprogetto di ordinanza sull'integrazione del DFGP prevede che i membri della CFS, il o la presidente nonché il o le vicepresidenti sono eletti dal Consiglio federale. Almeno un terzo dei membri della commissione nonché un o una vicepresidente devono essere stranieri.

5. Entrata, dimora, domicilio, ammissione della manodopera straniera, consulenza all'emigrazione, naturalizzazione sono altrettanti aspetti importanti della migrazione, i quali (ad eccezione del settore dei rifugiati) sono già stati consapevolmente concentrati in seno all'UFDS in occasione della riforma del Governo e dell'amministrazione. I compiti d'integrazione fondamentali restano l'appannaggio dei Comuni e dei Cantoni. Nell'interesse di una visione globale a livello federale, è bene che anche l'integrazione - quale processo necessario nel contesto della migrazione - entri a far parte del campo d'attività dell'UFDS. Ciò consente di realizzare gli obiettivi del Consiglio federale in stretta collaborazione con la CFS. Aggregando la sua segreteria all'UFDS, non è imposta limitazione alcuna all'indipendenza della CFS (vedi anche risposta del Consiglio federale alla mozione del Gruppo socialista del 21 dicembre 1999; 99.3616).

Il Consiglio federale è convinto che tutte le principali cerchie interessate, segnatamente gli stranieri, debbano essere rappresentate. La nuova presidente della CFS ha contattato le organizzazioni che non sono più rappresentate dal 12 gennaio 2000 onde discutere della collaborazione futura nonché delle possibilità di un'eventuale rinnovata partecipazione. Data l'importanza dell'integrazione e dei nuovi importanti compiti della CFS il Consiglio federale è fiducioso che le organizzazioni attualmente non piú rappresentate possano riprendere la loro collaborazione nell'interesse di tutti.

Risposta del Consiglio federale.