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00.3055 · Mozione · 2000-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è ben consapevole dei problemi sollevati dalla mozionante e di ciò che significano per la società. Ogni anno la tratta degli esseri umani coinvolge nel mondo numerose vittime, nella maggior parte dei casi donne e bambini. Queste persone provengono spesso da regioni afflitte da problemi socio-economici e politici. Dopo la caduta del muro di Berlino la tratta degli esseri umani ha registrato un rapido aumento, soprattutto nelle regioni dell'OSCE, e in particolare per quanto attiene al traffico di "gogo girls" e di prostitute. I trafficanti attirano spesso le loro vittime in un altro Paese con un'offerta di lavoro o una proposta di matrimonio; altre sono rapite o vendute. Finite nelle mani dei trafficanti, le vittime si ritrovano in trappola (spesso sono private dei loro documenti); sono costrette a lavorare, mantenute in questa situazione o sottoposte a pratiche analoghe alla schiavitù. La tratta degli esseri umani è spesso un campo d'attività privilegiato dalle organizzazioni criminali, che si servono del denaro così ottenuto per finanziare e sviluppare altre attività criminali.

2. La tratta degli esseri umani è oggetto di discussione presso molti organismi internazionali (OSCE, ONU, OIM, OIL, Consiglio d'Europa, ecc....). La Svizzera, che è presente nella maggior parte di questi organismi, afferma in tali sedi una definizione ampia della tratta degli esseri umani e chiede misure volte a proteggere i diritti fondamentali delle vittime, in particolare nel settore della migrazione. Essa partecipa ai negoziati riguardanti i due protocolli relativi alla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato, per quanto riguarda il traffico di immigranti e la tratta degli esseri umani, oltre ad essere impegnata nelle trattative concernenti il protocollo relativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia per quanto riguarda la tratta di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile. La Svizzera è anche membro del Comitato direttivo per la parità di diritti tra uomo e donna del Consiglio d'Europa, che sta elaborando un progetto di Raccomandazione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e sostiene il piano d'azione 2000 per combattere la tratta degli esseri umani dell'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti dell'uomo dell'OSCE. Infine, nel 1996 la Svizzera ha preso parte ai lavori del programma "STOP" dell'Unione europea dedicato alla tratta delle donne, alla quarta Conferenza mondiale sulla donna (1995) che ha dato luogo al programma d'azione di Pechino nonché all'elaborazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla tratta delle donne e alla prostituzione forzata negli Stati membri (1997).

Più in generale, la Svizzera ha ratificato numerosi strumenti internazionali che svolgono un ruolo importante nella lotta contro la tratta degli esseri umani. Fra questi si annoverano la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, la Convenzione sulla schiavitù e l'Accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù.

3. Sul piano internazionale, la Svizzera dispone già, attualmente, di vari strumenti per combattere la tratta degli esseri umani.

a. Secondo l'articolo 196 CP (tratta di esseri umani) è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani. Chiunque sospinge una persona alla prostituzione, ve la mantiene o la sorveglia in questa sua attività può essere punito secondo l'articolo 195 CP con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione. Altre forme punibili di tratta o sfruttamento di esseri umani, ad esempio lo sfruttamento di manodopera straniera, sono almeno parzialmente contemplate dagli articoli 180 segg. CP, in particolare dall'articolo 183 (sequestro di persona o rapimento). Infine, la facilitazione dell'entrata illegale di stranieri in Svizzera e l'impiego di stranieri non autorizzati sono puniti secondo gli articoli 23 segg. della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).

b. La Confederazione ha istituito un Ufficio centrale per la lotta contro la tratta degli esseri umani, incaricato in particolare di centralizzare in modo completo tutte le informazioni concernenti il reclutamento di donne e ragazze a scopo di libidine e di coordinare le indagini a livello cantonale e internazionale (cfr. legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, RS 172.213.71). Recentemente è stato introdotto presso l'Ufficio federale di polizia uno speciale sistema di trattamento dei dati relativi alla tratta degli esseri umani (cfr. ordinanza del 28 settembre 1998 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia, ordinanza-FAMP, RS 172.213.713).

c. In applicazione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5) le donne vittime della tratta degli esseri umani ai sensi dell'articolo 196 CP o di altri reati possono rivolgersi ai consultori cantonali per le vittime per chiedere un aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico (art. 3 LAV). In tali sedi in caso di bisogno ricevono alloggio, buoni viaggio (eventualmente per il ritorno nel Paese d'origine), cure mediche e assistenza psicologica. Nella procedura penale hanno diritto alla tutela della loro personalità e in particolare hanno il diritto di esigere che la procedura si svolga a porte chiuse e che si eviti di metterle in presenza dell'imputato se ciò non è imperativamente necessario per i diritti della difesa (art. 5 LAV).

d. In base all'articolo 13 lettera f o all'articolo 36 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21) le autorità cantonali di polizia degli stranieri in casi personali particolarmente rigorosi possono rilasciare un permesso di dimora. Le donne vittime di sfruttamento sessuale o costrette al lavoro forzato possono rimanere in Svizzera se sono date tali condizioni. Nell'ambito della revisione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri la commissione peritale propone che il diritto di soggiorno delle donne straniere sia mantenuto anche dopo lo scioglimento del matrimonio se importanti motivi personali rendono necessario il prolungamento del soggiorno in Svizzera.

4. Il Consiglio federale è pure consapevole che le vigenti disposizioni non sono sufficienti a impedire ogni abuso. Per molti aspetti gli abusi non sono tuttavia riconducibili a lacune nella legislazione ma piuttosto a problemi nell'esecuzione. Nell'intento di trovare soluzioni coerenti il Consiglio federale desidera sottoporre la problematica a un esame generale approfondito. Esso incarica pertanto il Dipartimento federale di giustizia e polizia di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale che, soprattutto nell'ottica delle Convenzioni internazionali e delle legislazioni dei Paesi limitrofi, verifichi se sia necessario un adeguamento del Codice penale, quali misure siano necessarie ai fini di una migliore protezione delle donne vittime della tratta di esseri umani e in particolare se i consultori LAV siano sufficienti o se occorra eventualmente creare altre istituzioni.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.