00.3075 · Interpellanza · 2000-03-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1.
Lo sviluppo descritto dall'autore dell'interpellanza costituisce oggi l'argomento di un'ampia discussione politica multilaterale in particolare nell'ambito delle Conferenze internazionali della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e delle Nazioni Unite. La Comunità internazionale è lungi dall'aver adottato un sistema normativo esauriente e di avere varato le strategie politiche in grado di fronteggiare i cambiamenti che si sono verificati. Tuttavia è giocoforza costatare che è già stato avviato un processo politico in tal senso e il nostro Paese, d'intesa con i Paesi che hanno analoghi interessi, si adopera per ottenere tempestivi risultati in questo settore. Mentre l'adeguamento del "diritto di Ginevra" rimane una priorità costante per il Consiglio federale, i mutamenti degli ultimi anni mostrano che lo sviluppo del diritto umanitario internazionale assume sempre maggiore rilevanza anche nel quadro delle Nazioni Unite. In tal senso conviene sottolineare che un'adesione della Svizzera alle Nazioni Unite avrebbe notevole significato nella prospettiva della politica umanitaria.
Il Consiglio federale sottolinea l'impossibilità di operare una distinzione tradizionale tra il diritto delle Convenzioni di Ginevra - il cui scopo è quello di proteggere le vittime della guerra - e il diritto dell'Aia - che si riferisce per l'essenziale ai mezzi e ai metodi bellici. Anche se le Convenzioni di Ginevra - a cui allude l'autore dell'interpellanza - sono le pietre angolari del diritto umanitario internazionale, si può nondimeno affermare che durante la Conferenza del 1949 non sono stati abbordati tutti i temi. La protezione della popolazione civile come definita nella IVa Convenzione di Ginevra doveva ancora essere completata. Sviluppi in merito sono stati elaborati nei Protocolli addizionali del 1977 e in altre Convenzioni elencate qui di seguito.
A tal fine il I° Protocollo addizionale del 1977 fissa già le norme di base per la scelta dei metodi e dei mezzi bellici. Ad esempio è espressamente vietato fare uso di armi, proiettili, materiale e metodi di guerra capaci di causare sofferenze inutili. Le Alte Parti contraenti hanno pure l'obbligo di fissare nello studio, nello sviluppo, nell'acquisto o nell'uso di nuove armi, di nuovi mezzi o di nuovi metodi se il loro uso è vietato in talune circostanze o in ogni circostanza dalle disposizioni del detto Protocollo o da ogni altra norma del diritto internazionale applicabile a questa Alta Parte contraente. Qualsiasi tecnologia bellica moderna anche se fosse unicamente diretta a neutralizzare obiettivi militari, è vietata fintanto che non rispetta i principi e gli obblighi citati.
Nel corso della Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa del 1986, la Svizzera si era impegnata in favore del divieto delle armi laser. La loro utilizzazione in combattimento è oggi vietata se sono state sviluppate per accecare permanentemente la vista.
Il conflitto nel Kosovo ha ricordato il grande pericolo corso dalla popolazione civile di fronte alle bombe cluster. Se le bombe lanciate non dovessero esplodere toccando il suolo potrebbero avere effetti analoghi a quelli delle mine antiuomo. Durante la prima conferenza annua del dicembre 1999 relativa al II° Protocollo alla Convenzione sul divieto o la limitazione di talune armi classiche del 1980, la delegazione svizzera aveva concretamente evidenziato il problema delle bombe cluster.
A causa degli effetti devastanti delle mine antiuomo sulla popolazione civile, il Consiglio federale si è concretamente e con successo impegnato per un divieto globale dell'uso, stoccaggio, produzione e distribuzione delle mine antiuomo a livello internazionale. La storia della guerra ha crudelmente dimostrato che le mine antiuomo sono armi che causano grandi sofferenze. La Svizzera ha svolto un ruolo preponderante nell'elaborazione della Convenzione di Ottawa. Si calcola che a tutt'oggi vi sia non meno di 110 milioni di mine antiuomo sparse nel mondo. Quotidianamente 70 persone restano mutilate o uccise e la maggior parte delle vittime sono civili.
Per il Consiglio federale la questione non si limita all'adeguamento e allo sviluppo del diritto umanitario internazionale alle tecnologie belliche moderne. Il rispetto del vigente diritto non è certo meno importante per la protezione della popolazione civile. La divulgazione del diritto internazionale umanitario è un pilastro importante nella lotta alle potenziali infrazioni ai trattati applicabili in materia. Le Alte Parti contraenti alle Convenzioni di Ginevra si impegnano a rispettare e a fare rispettare le Convenzioni in ogni circostanza.
Ad 2. e 3.
Come sappiamo la Svizzera ha sempre partecipato allo sviluppo del diritto umanitario internazionale. Il fatto che la popolazione civile soffra più di tutti in caso di conflitto armato, ha indotto il Consiglio federale a impegnarsi attivamente per la sua protezione. Infatti appoggia i meccanismi formali e informali di revisione che tengono conto dell'evoluzione del diritto internazionale umanitario rispetto allo sviluppo tecnologico delle armi. In collaborazione con altri Stati la Svizzera ha contribuito all'applicazione e allo sviluppo del diritto umanitario internazionale e prevede diverse attività in tal senso. Peraltro la Svizzera ha partecipato a diverse sessioni "aperte" del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su temi particolarmente rilevanti (diritto internazionale umanitario, mine, fanciulli, eccezioni umanitarie).
La Svizzera non si è unicamente impegnata per un divieto generale dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo a livello internazionale. Con la creazione a Ginevra del Centro internazionale umanitario per lo sminamento, la Svizzera ha chiaramente sottolineato il proprio impegno per l'eliminazione di queste armi devastanti. Il Consiglio federale continua a sostenere detto Centro. Va detto che già a tutt'oggi le Alte Parti contraenti lo utilizzano come istanza di coordinamento per l'applicazione della Convenzione di Ottawa.
Il Consiglio federale ha suggerito di affrontare in modo serio le questioni relative alle bombe cluster nella prossima Conferenza di revisione della Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, che si terrà nel 2001. La possibilità di adottare un nuovo Protocollo alla Convenzione è tuttora aperta. Gli uffici federali competenti esamineranno se sarà il caso di depositare un intervento svizzero in merito.
In questo contesto va parimenti considerata la tematica delle armi leggere e di piccolo calibro, la loro proliferazione illegale e incontrollata e il loro abuso. Il Consiglio federale intende impegnarsi a fondo in questo settore per impedire lo stoccaggio, la distribuzione e l'uso illegale delle armi leggere e di piccolo calibro. Durante una Conferenza ministeriale sulla sicurezza umana organizzata dalla Svizzera nel maggio 2000 a Lucerna, sono state abbordate le prime questioni sulla futura Conferenza delle Nazioni Unite sulle armi leggere che avrà luogo nel maggio 2001.
Una politica umanitaria a lungo termine deve adeguarsi all'evoluzione di questo settore, come appunto richiesto dall'autore dell'interpellanza. Nel 1988 la Svizzera ha convocato la Prima Riunione Periodica sul diritto umanitario internazionale. Sono stati esaminati il problema del rispetto e della sicurezza del personale delle organizzazioni internazionali umanitarie nonché la tematica dei conflitti armati nel quadro dello smembramento delle strutture statali. Questi importanti colloqui consentono al Consiglio federale di identificare le tappe da raggiungere per garantire lo sviluppo del diritto umanitario internazionale. La Svizzera ha organizzato nello stesso anno un incontro di esperti sulla IVa Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Il 5 giugno 2000 il Consiglio federale ha deciso di convocare una Conferenza diplomatica con le Alte Parti contraenti alle Convenzioni di Ginevra. Tale conferenza dovrebbe svolgersi il 25 e 26 ottobre 2000 e tratterà i temi relativi alla convalida e allo sviluppo degli obiettivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949. La Svizzera si riserva di far dipendere lo svolgimento della Conferenza diplomatica dal risultato delle consultazioni che avranno luogo con gli Stati partecipanti. Nel novembre 2000 la Svizzera e la Gran Bretagna organizzeranno, nel quadro di una collaborazione internazionale, un seminario sui problemi legati all'applicazione del diritto umanitario alle forze armate multinazionali.
Nella 27a Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la Svizzera si è impegnata a contribuire al rafforzamento del diritto umanitario internazionale. In occasione della Conferenza sul Millennio delle Nazioni Unite - che avrà luogo dal 5 all'8 settembre 2000 a Nuova York - la Svizzera firmerà il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente l'impiego dei fanciulli nei conflitti armati. In occasione del giubileo della Conferenza di Pace dell'Aia del 1899, la Svizzera ha firmato il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954. La Svizzera intende continuare ad elaborare materiale di formazione innovativo su supporto informatico - sotto forma di CD-Rom - per la diffusione del diritto umanitario internazionale che auspica diffondere non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.
Il Consiglio federale è convinto che il diritto umanitario internazionale esiga non solo il rispetto delle disposizioni legali tutelatrici, ma anche il perseguimento penale dei crimini di guerra. Le Alte Parti contraenti devono varare disposizioni legali concernenti le infrazioni gravi alla Convenzione e perseguire penalmente i criminali a prescindere dalla loro cittadinanza e dal luogo in cui è stato commesso il reato. Con l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Iugoslavia e del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda, la comunità internazionale si è dotata di adeguati strumenti collettivi. In questo contesto va rilevato che la Svizzera collabora attivamente con detti Tribunali. Durante la Conferenza diplomatica dell'ONU tenutasi a Roma nel 1998, è stato adottato lo statuto della Corte Penale Internazionale che costituisce una vera e propria apertura al diritto internazionale penale. Per la prima volta in diritto umanitario internazionale, un organo permanente di perseguimento penale potrà decidere in merito alle violazioni del diritto umanitario come ad esempio i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio.
Dopo che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati avranno approvato all'unanimità il messaggio sulla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 e la revisione del diritto penale corrispondente, il Consiglio federale presenterà senza indugio al Parlamento lo statuto di Roma e le relative revisioni del codice penale svizzero.
Il Consiglio federale ritiene che gli sforzi giuridici e politici menzionati devono condurre a un sistema normativo per porre fine all'impunità dei reati più gravi nei confronti dei civili.Il fatto che queste norme - generali o specifiche, politiche o giuridiche - possono essere introdotte nel quadro dello sviluppo delle Convenzioni di Ginevra, delle Nazioni Unite o presso Tribunali ad hoc della comunità internazionale, non possono in nessun caso dipendere unilateralmente dalla Svizzera bensì da processi decisionali multilaterali.
Risposta del Consiglio federale.