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00.3076 · Postulato · 2000-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le casse malati sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato senza scopo lucrativo che esercitano in primo luogo l'assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno (art. 12 cpv. 1 LAMal). Secondo l'art. 3 cpv. 5 dell'Ordinanza concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattie gli assicuratori hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio. L'art. 957 CO prevede poi che i libri delle ditte registrate devono essere tenuti regolarmente, vale a dire che il bilancio e il conto d'esercizio devono essere allestiti in modo da permettere di rilevare i rapporti di debito e di credito della ditta. Queste disposizioni mirano a che i libri contabili di una persona giuridica vengano tenuti nel loro insieme secondo i principi commerciali riconosciuti.

La tabella B14 menzionata dall'autore del postulato fa parte della "Statistik über die Krankenversicherung" (d/f) pubblicata annualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La statistica mostra le entrate e le uscite registrate dagli assicuratori l'anno precedente ed è stilata in base ai dati, esaminati da organi di revisione esterni e indipendenti, che gli assicuratori devono inoltrare ogni anno all'UFAS per l'intera società nel quadro delle suddette disposizioni. I revisori incaricati dell'esame devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 727b CO (art. 86 OAMal). La statistica menzionata in questo contesto non può essere in nessun caso qualificata come lacunosa.

La contabilità deve fornire il riscontro dell'intera attività dell'azienda. Una suddivisione sui conti dei Profit-Centers cantonali è inaccettabile poiché va garantita una visione complessiva dell'attività, come prescritto dalle disposizioni legali sulla vigilanza che vincolano l'UFAS e gli assicuratori malattie riconosciuti. Non è dunque in questo ambito che sarebbe possibile soddisfare il postulato.

Quando gli assicuratori propongono premi cantonali nel quadro della procedura d'approvazione devono, per mezzo di calcoli, suddividere il conto d'esercizio per Cantoni poiché i premi possono essere graduati solo se i costi differiscono (art. 61 cpv. 2 LAMal). In questa occasione vengono suddivisi sui Cantoni per mezzo di calcoli anche le riserve e gli accontonamenti. Effettuando il calcolo si esamina inoltre se la registrazione progressiva di questi fondi cantonali avviene correttamente. Il Consiglio federale non vede quali possano essere i vantaggi di una pubblicazione di questi calcoli che vanno considerati come valori di lavoro necessari alla determinazione dei premi. Per una pubblicazione di questo tipo sarebbe opportuno definire in modo uniforme e molto particolareggiato una suddivisione per Cantone di tutte le spese degli assicuratori-malattie e applicarla a ciascuno di essi. Un lavoro di tale entità sembra essere sproporzionato se si pensa all'utilità che la pubblicazione avrebbe per gli assicurati nella scelta tra i diversi assicuratori.

In questo contesto va sottolineato che i Cantoni, conformemente all'art. 21a LAMal, hanno il diritto di esaminare i calcoli dei premi cantonali eseguiti dagli assicuratori. Inoltre, l'art. 61 cpv. 4 LAMal attribuisce loro espressamente il diritto di prendere posizione in merito, prima che l'UFAS approvi i premi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.