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00.3085 · Interpellanza · 2000-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella votazione del 29 novembre 1998 Popolo e Cantoni hanno accettato il decreto federale del 20 marzo 1998 sulla costruzione e sul finanziamento delle preventivate infrastrutture dei trasporti pubblici. Detto decreto conferisce al Consiglio federale la competenza a finanziare i grandi progetti ferroviari e altri con l'aumento di tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di 0,1 punti percentuali. All'origine, il Consiglio federale voleva introdurre questo aumento delle aliquote già con effetto a partire dal 1° gennaio 2000. Per le ragioni menzionate nell'interpellanza, il Consiglio federale ha tuttavia deciso di introdurre l'aumento delle aliquote d'imposta contemporaneamente all'entrata in vigore della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto, in quanto è consapevole che l'introduzione della legge dell'imposta sul valore aggiunto, così come la modifica della legge riferita alle aliquote d'imposta, sono condizionate a determinati adattamenti nell'esecuzione, sia da parte dei contribuenti che da parte dell'amministrazione. Con l'ordinanza del

23 dicembre 1999 il Consiglio federale ha quindi deliberato di aumentare le aliquote d'imposta con effetto a partire dal 1° gennaio 2001.

Questa disposizione è stata resa nota già nel comunicato stampa diramato dal Dipartimento federale delle finanze il 17 febbraio 1999. In un successivo comunicato stampa del 23 dicembre 1999 è stato confermato l'aumento delle aliquote d'imposta di 0,1 punti percentuali. Il comunicato stampa non è quindi stato pubblicato solo poche settimane prima dell'aumento. Inoltre, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, nel marzo 2000 ha comunicato, in una lettera destinata a tutti i circa 287'000 contribuenti, l'aumento delle aliquote d'imposta a partire dal 1° gennaio 2001 ed ha informato sulle più importanti regole concernenti la transizione dalle aliquote attualmente in vigore alle nuove aliquote. In tale lettera è stato soprattutto anche comunicato ai contribuenti che per le operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2000 ma effettuate totalmente o parzialmente dopo detta data (p. es. abbonamenti a giornali o riviste, abbonamenti ferroviari, abbonamenti di servizi), a partire dal 1° aprile 2000 possono essere già fatturate le nuove aliquote d'imposta per la parte di operazioni riferite al periodo dal 1° gennaio 2001. Questa prassi viene d'altronde sistematicamente applicata già attualmente negli ambienti economici.

All'obiezione mossa nell'interpellanza, secondo cui il Consiglio federale sarebbe intenzionato ad introdurre già nel 2003 degli aumenti d'imposta sul valore aggiunto a favore delle assicurazioni sociali, occorre argomentare che l'undicesima revisione AVS si trova sinora in fase di progetto (Messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000). L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto per l'ulteriore finanziamento dell'AVS e AI presuppone inoltre la competenza della Confederazione, ancorata al diritto costituzionale, alla corrispondente maggiorazione delle aliquote d'imposta. Questa modifica costituzionale è tuttavia condizionata all'autorizzazione da parte di Popolo e Cantoni.

2. In effetti, ogni aumento delle aliquote d'imposta sul valore aggiunto comporta sia per le aziende contribuenti che per l'amministrazione dei corrispondenti costi d'adattamento. Non esistono dei dati di riferimento che consentano di preventivare in modo attendibile questi costi nell'ambiente economico, che dovrebbero essere differenti a dipendenza dei vari settori aziendali. Il Consiglio federale ha tuttavia reputato indicato introdurre questo aumento delle aliquote contemporaneamente alla messa in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, la cui introduzione causerà indubbiamente dei costi d'adeguamento sotto vari aspetti.

In questo contesto occorre anche ammettere che la modifica presso i contribuenti e l'amministrazione avviene una volta mentre le corrispondenti entrate, urgentemente necessarie al finanziamento dei grandi progetti ferroviari, convoglieranno sull'arco di molti anni nella cassa pubblica.

3. Data la sua caratteristica di imposta sul consumo, l'imposta sul valore aggiunto deve gravare - come giustamente evidenzia l'interpellanza - i consumatori e non i produttori e prestatori di servizi. Il mezzo per conseguire questo scopo consiste nel trasferire all'acquirente l'imposta riferita alla cifra d'affari realizzata con beni e prestazioni. Il trasferimento dev'essere effettuato in linea di massima sempre nel contesto della situazione di mercato. Nei casi di esigui aumenti d'aliquota è indicato applicare il metodo del cosiddetto trasferimento elastico - analogamente alle altre normali modifiche di prezzo o alle merci a bassi prezzi: ciò significa che il prezzo di un prodotto può trasferire eventualmente un'imposta un po' più contenuta mentre, in compenso, il prezzo di un altro prodotto può risultare maggiormente adattato. La tipologia del trasferimento dipende dalla caratteristica dell'azienda, ed in tale contesto il Consiglio federale non vuole intromettersi.

4. Come giustamente indicato nell'interpellanza, la Confederazione può accordare al fondo anticipi per i grandi progetti ferroviari. Secondo l'articolo 6 capoverso 2 del regolamento del fondo (RS 742.140), il valore cumulato degli anticipi non può tuttavia superare il tetto massimo di 4,2 miliardi di franchi (base di prezzo 1995). Nella sua deliberazione sulla maggiorazione dell'aliquota d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale ha tenuto in corrispondente considerazione sia i necessari anticipi, sia i limiti massimi fissati dalla legge. Al momento della preparazione del decreto urgeva un aumento dell'imposta sul valore aggiunto a seguito del limite degli anticipi da un lato e dell'insicurezza in merito alle previsioni delle entrate realizzate con la tassa sul traffico pesante (TTP) proporzionale, dall'altro lato.

Risposta del Consiglio federale.