00.3106 · Interpellanza · 2000-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Conformemente al diritto vigente (in particolare all'art. 89bis CC e alla giurisprudenza) un istituto di previdenza può impiegare un'eccedenza del capitale di previdenza, che non può utilizzare direttamente per coprire le prestazioni legali e regolamentari (mezzi liberi), solo a fini di previdenza professionale. Rientrano in queste prestazioni segnatamente la concessione di prestazioni alla generazione d'entrata, l'adeguamento al rincaro delle rendite in corso, il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei contributi. Il Consiglio federale rimanda in merito alla sua risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner Paul del 16 marzo 1998 (98.1023).
Giusta l'art. 65 cpv. 1 LPP, gli istituti di previdenza devono sempre garantire di poter adempiere agli impegni assunti. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP, nell'ambito di questo obbligo legale gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. In vista dell'adempimento degli obblighi devono essere costituite delle riserve adeguate ai rischi. Verificare la costituzione di queste riserve rientra nei compiti dei periti in materia di assicurazione pensioni (art. 53 LPP e 37segg. OPP2). I periti devono attenersi, nel loro lavoro, a principi tecnici riconosciuti. In proposito è importante tuttavia anche far notare che riserve troppo elevate possono comportare svantaggi per chi, facoltativamente o meno, cambia istituto di previdenza. La prestazione d'uscita a cui ha diritto un assicurato uscente non comprende nessuna quota delle riserve. Queste ultime rimangono integralmente presso l'istituto di previdenza, benché i contributi dell'assicurato uscente e i relativi contributi del datore di lavoro, o i mezzi conseguiti grazie ad essi, abbiano contribuito alla loro costituzione.
Lettera a
Per valutare l'importo delle riserve adeguate per i singoli istituti di previdenza i periti tengono conto in particolare anche delle tendenze a lungo termine e delle caratteristiche dell'effettivo di assicurati dell'istituto interessato. Deve essere tenuto conto anche del presumibile allungamento futuro della speranza di vita. Le basi tecniche su cui lavorano i periti vengono aggiornate periodicamente. Di conseguenza, non sarebbe ragionevole imporre alle casse di disporre, in generale, di riserve per 15 anni almeno in ragione dell'aumentata longevità. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario sostituire o completare i principi riconosciuti tecnici, determinanti per il lavoro dei periti, con misure tese a determinare in modo specifico l'importo delle riserve necessarie.
Lettera b
Per l'importo delle riserve di compensazione adeguate è determinante la strategia d'investimento scelta dall'istituto in questione. Con la nuova legislazione, in particolare la modifica apportata recentemente all'OPP2 (entrata in vigore il 1° aprile 2000) e le disposizioni relative alla contabilità, è stata rafforzata la discrezionalità degli istituti di previdenza in questo ambito, poiché l'esperienza ha mostrato che regole rigide risultano in parte meno efficienti. Attualmente il Consiglio federale non crede che sia opportuno prendere misure del tenore proposto dall'interpellanza, poiché in questo modo si limiterebbe la discrezionalità dell'istituto di previdenza.
Lettera c
Conformemente alle disposizioni legali in vigore, gli istituti di previdenza nel limite delle loro disponibilità finanziarie devono compensare il rincaro per le rendite di vecchiaia in corso. Il Consiglio federale non ha l'intenzione di obbligare gli istituti di previdenza a costituire riserve speciali a questo scopo. Misure di quest'ordine comporterebbero che la compensazione del rincaro verrebbe finanziata maggiormente mediante capitalizzazione. La tecnica e la prassi assicurative prevedono tuttavia che gli adeguamenti al rincaro devono essere finanziati con il sistema di ripartizione dei capitali di copertura in cui l'adeguamento al rincaro stabilito oggi per l'intera restante durata della rendita è finanziato con i contributi versati oggi, i ricavi degli investimenti realizzati oggi o i mezzi liberi disponibili oggi. Attualmente il Consiglio federale non ritiene opportuno prendere misure tese a modificare questo sistema nei suoi principi.
Per contro, il Consiglio federale propone nella 1a revisione della LPP di migliorare l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia in corso e delle altre rendite in corso oltre l'età di pensionamento facendo in modo che l'organo paritetico debba prendere ogni anno una decisione sull'adeguamento al rincaro ed esporla nel rapporto annuale. Il Consiglio federale è certo che la trasparenza inerente questa decisione inciterà ancor più gli istituti di previdenza a sfruttare al massimo le loro disponibilità finanziare per mantenere il più possibile invariato il potere d'acquisto delle rendite per tutti i beneficiari.
Lettera d
Conformemente al diritto vigente, le prestazioni in caso di pensionamento anticipato possono essere previste dal regolamento dell'istituto di previdenza (art. 13 cpv. 2 LPP), in cui devono essere stabilite le condizioni alle quali è ammesso riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia per garantire la parità di trattamento degli assicurati. Se il regolamento prevede prestazioni di vecchiaia prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, attualmente 62 anni per le donne e 65 per gli uomini, queste rientrano negli impegni assunti dall'istituto di previdenza per i quali debbono essere sistematicamente accantonati i mezzi necessari. Questo costituisce un impegno generale dell'istituto di previdenza che deve offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti (art. 65 LPP). Questo obbligo di accantonare i mezzi necessari per il pensionamento anticipato previsto dal regolamento esiste indipendentemente dall'impiego dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza.
Il Consiglio federale non ritiene invece appropriato obbligare gli istituti di previdenza ad accantonare mezzi per prestazioni che non sono previste dalla legge né dai regolamenti.
Domanda 2
Come indicato anche nella risposta all'interrogazione ordinaria Rechsteiner Paul (98.1023) menzionata, le disposizioni legali prevedono solo che i contributi del datore di lavoro siano almeno dello stesso importo di quelli complessivi dei suoi salariati. Il Consiglio federale non ritiene auspicabili misure che mirino a fissare i contributi più elevati che i datori di lavoro versano attualmente presso alcuni istituti di previdenza all'attuale rapporto tra contributi dei datori di lavoro e contributi dei salariati. A lungo termine tali misure potrebbero avere come conseguenza che in futuro i contributi dei datori di lavoro difficilmente verrebbero aumentati altrimenti che in proporzione a quelli dei salariati. Tali misure sarebbero problematiche anche dal punto di vista della certezza del diritto poiché la decisione relativa ai contributi dei datori di lavoro proporzionalmente più elevati è stata presa sulla base della modificabilità della stessa e molto probabilmente non sarebbe stata presa - o per lo meno non sarebbe stata presa in questa forma - se il rapporto tra i contributi dei datori di lavoro e quelli dei salariati in futuro non potesse essere modificato nell'ambito delle condizioni legali minime da una nuova decisione dell'organo competente.
Domanda 3
Nell'ambito della legge gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP). La regolamentazione dei contributi da parte dell'organo competente dell'istituto di previdenza fa quindi parte dell'autonomia di tale istituto. Il Consiglio federale non ritiene opportuno per una determinata categoria di decisioni sull'importo del contributo, nella fattispecie le riduzioni dei contributi, limitare nel tempo l'efficacia di questa decisione presa dall'organo competente dell'istituto di previdenza.
Se una riduzione dei contributi dovesse mettere in pericolo la sicurezza finanziaria dell'istituto di previdenza, le disposizioni in vigore contemplano i mezzi necessari per intervenire: già nell'attuale regolamentazione il perito in materia di assicurazione pensioni è responsabile della correttezza delle basi attuariali dell'istituto di previdenza. Di conseguenza, una riduzione dei contributi ingiustificata dal punto di vista tecnico dovrebbe essere annullata. Se necessario l'autorità di vigilanza interverrebbe in questo senso dietro comunicazione del perito o di un assicurato. Inoltre, ogni anno l'autorità di vigilanza controlla il conto annuale dell'istituto di previdenza, in cui quest'ultimo deve dimostrare senza dare adito a dubbi che lo scopo previdenziale non viene minacciato. In questo contesto si deve osservare che generalmente l'autorità di vigilanza può esaminare decisioni solo in base alla loro legittimità e non alla loro conformità. Il Consiglio federale non ritiene opportuno allargare alla conformità delle decisioni nell'ambito della determinazione dei contributi, cioè oltre il controllo della legittimità, le competenze di controllo di tale autorità.
Il Consiglio federale ritiene perciò le misure menzionate in merito nell'interpellanza inadeguate.
Domanda 4
Gli istituti di previdenza possono prevedere nei loro regolamenti che determinate decisioni necessitano della maggioranza qualificata.
Riguardo alla problematica, sollevata nell'interpellanza, inerente la particolare situazione d'interessi e il potere effettivo del datore di lavoro, il Consiglio federale, nel messaggio sulla 1a revisione LPP propone invece miglioramenti tesi a rendere disponibili all'organo paritetico le necessarie nozioni tecniche e a rafforzare la parità. In particolare i rappresentanti dei salariati devono avere la possibilità di essere consigliati. Questa modifica risponde anche ad una richiesta avanzata a più riprese in particolare dalle associazioni di salariati durante la procedura di consultazione concernente la 1a revisione LPP e viene incontro alle esigenze dell'autore dell'interpellanza. Il Consiglio federale è del parere che non si impongano ulteriori misure.
Domanda 5
Nel diritto previdenziale svizzero le casse pensioni (ad eccezione degli istituti di diritto pubblico) sono istituti indipendenti sia dal profilo giuridico che da quello economico. Giuridicamente il loro patrimonio è completamente separato da quello del datore di lavoro. Una conseguenza essenziale di questo sistema è che il patrimonio destinato a scopi previdenziali non può più ritornare nell'azienda anche se è stato costituito, fra l'altro, grazie ai contributi del datore di lavoro.
In linea di principio, il rendiconto annuale non fa che riflettere una situazione e non pregiudica alcuna decisione o posizione giuridica. Il fatto di far figurare le eccedenze delle casse pensioni (differenze) nel conto del gruppo del datore di lavoro non costituisce un impiego dei mezzi disponibili dell'istituto di previdenza. Questa presentazione non influisce né sul bilancio dell'istituto di previdenza né sui bilanci delle singole società del gruppo. In tal modo non ne risulta alcun pregiudizio relativo a un possibile impiego dei fondi. Nella misura in cui solo l'istituto di previdenza è competente per l'utilizzazione dei fondi disponibili, nell'ambito delle disposizioni statutarie e legislative, il fatto di far figurare tali fondi nel conto di gruppo non costituisce un atto illegale.
La presentazione dei conti di un gruppo quotato alla Borsa Svizzera (SWX) deve riflettere la reale situazione economica. Lo stato patrimoniale, finanziario e dei risultati d'esercizio del gruppo deve offrire un quadro fedele in conformità con gli standard scelti per la presentazione dei conti (Raccomandazioni sulla presentazione dei conti RPC, International Accounting Standards IAS, United States Generally Accepted Accounting Principles US GAAP ecc.) (art. 66seg. Regolamento di quotazione). Questa massima è osservata anche dal diritto svizzero delle azioni, quando all'articolo 662a CO richiede che con l'ausilio del rendiconto lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società possano essere mostrati con la maggior attendibilità possibile. Anche l'articolo 663g CO fa riferimento per il conto di gruppo non solamente al principio del rendiconto regolare, ma alle regole di consolidamento e di valutazione scelte liberamente dall'azienda. Il CO mira quindi in primo luogo al quadro più fedele possibile della situazione economica e non a un'ottica giuridica. Per il conto annuale consolidato si presuppone una finzione di un'unità aziendale (giuridicamente indipendente).
I fondi disponibili dell'istituto di previdenza che possono essere utilizzati dal datore di lavoro per ridurre i suoi contributi oppure ottenere un esonero causano una diminuzione del futuro deflusso dei fondi nell'impresa. Dal profilo economico questi fondi rappresentano in particolare un valore per l'impresa nella misura in cui, se è ammesso, questi mezzi possono essere impiegati per la diminuzione dei contributi futuri del datore di lavoro. La RPC 16 (obblighi previdenziali) permette alle imprese di far figurare negli attivi del bilancio di gruppo o nell'allegato le eccedenze provenienti dalle casse pensioni (differenze) nella misura in cui sia possibile utilizzarle per ridurre i contributi del datore di lavoro, aumentare le prestazioni senza un finanziamento supplementare o, in virtù della legislazione applicabile, restituire dette prestazioni al datore di lavoro (questa ultima possibilità è esclusa per gli istituti di previdenza svizzeri).
L'impiego dei fondi disponibili presuppone, da un canto, che l'organo paritetico dell'istituto di previdenza debba decidere in merito all'impiego dei fondi disponibili al fine di ottenere una riduzione dei contributi o un loro esonero e, dall'altro, che in proporzione ai rischi corsi le riserve di fluttuazione siano sufficienti e che siano effettuati sufficienti accantonamenti per la compensazione del rincaro, conformemente alla legge, per le rendite dei superstiti e degli invalidi. L'esecuzione dell'esonero si deve fondare su una decisione dell'organo paritetico o sul regolamento.
Per sapere se e in quale misura i capitali disponibili dall'istituto di previdenza devono figurare all'attivo del bilancio dell'impresa in virtù della RPC 16 o dell'IAS 19, la direzione dell'impresa e il suo organo di revisione devono rispettare il disciplinamento della previdenza professionale in Svizzera nonché i regolamenti e gli statuti degli istituti di previdenza. Il consiglio di amministrazione risponde del danno consecutivo a una pubblicazione scorretta dei conti e l'organo di revisione è responsabile del controllo regolare dei medesimi.
Non è quindi ammissibile che un'impresa, in virtù delle norme internazionali o nazionali relative alla presentazione dei conti, faccia figurare all'attivo del suo bilancio i capitali disponibili dell'istituto di previdenza, quando l'organo paritetico della cassa pensione ha deciso di non impiegare i rispettivi capitali disponibili per la riduzione dei contributi, oppure se gli statuti o il regolamento escludono un tale comportamento. L'esecuzione dell'esonero si deve fondare su una decisione dell'organo paritetico o sul regolamento. Le opinioni sono divergenti sulla questione volta a sapere se per far figurare a bilancio un importo attivo nel conto del gruppo è necessario che l'organo paritetico abbia preso una decisione sull'impiego dei fondi disponibili per la riduzione dei contributi. Mentre fra gli esperti, gli uni partono dal presupposto che sia sufficiente l'assenza di una decisione negativa, gli altri esigono invece una decisione positiva. La RPC si occupa attualmente dell'interpretazione vincolante della RPC 16, cosicché in breve la questione dovrebbe essere chiarita.
Dal profilo giuridico, l'impiego di capitali disponibili allo scopo d'esonero di contributi è tuttavia ancora in discussione. Una decisione in materia della Commissione federale di ricorso è stata impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo e attualmente è pendente presso il Tribunale federale. Se il Tribunale federale dovesse vietare o limitare l'impiego di fondi disponibili per esonero di contributi, occorrerebbe tenerne conto nell'ambito dell'applicazione di standard relativi alla presentazione dei conti quali IAS o RPC.
Negli ulteriori lavori per l'avamprogetto della legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR) si dovrà certamente tenere conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza e dell'interpretazione della RPC 16.
Risposta del Consiglio federale.