00.3110 · Interpellanza · 2000-03-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'introduzione, basata sul principio della neutralità dei costi, di un'unica tariffa per singola prestazione TarMed a livello svizzero nel quadro dell'assicurazione malattie è un obiettivo già confermato a più riprese anche dalle parti tariffali. Pure la responsabile del Dipartimento federale dell'interno, scrivendo a queste ultime diverse lettere, ha fatto notare che la neutralità dei costi è l'obiettivo determinante nell'ambito dell'introduzione della TarMed. Non è accettabile che l'assicurazione, malgrado un uguale volume di prestazioni, debba far fronte a un maggior peso finanziario che si ripercuoterebbe infine sui premi, solo a causa dell'unificazione strutturale delle tariffe.
Quando gli assicuratori sociali federali (AINF/AM/AI) hanno iniziato ad elaborare le nuove tariffe, la funzione di rimborso delle spese di queste ultime si trovava in primo piano. In base a questa funzione i costi dei fornitori di prestazioni avrebbero dovuto essere coperti e si sarebbe dovuto garantire loro un reddito adeguato. Per determinare le tariffe in grado di soddisfare tale funzione è indispensabile utilizzare il metodo economicoaziendale - l'unico capace di dare risultati plausibili - sul quale si basa anche la TarMed. Secondo la determinazione di singoli parametri riguardo ai quali esiste un certo margine di manovra (ad esempio reddito di riferimento, produttività, dignità della prestazione, orario di lavoro) anche tariffe calcolate in modo economicoaziendale possono però risultare di entità diversa. A questo proposito va osservato che, in base a riflessioni economiche, ai singoli fornitori di prestazioni o gruppi di fornitori non si deve accordare con la tariffazione nessuna garanzia dei diritti acquisiti, perché essi nel settore sanitario sono da considerare in linea di principio come imprenditori con responsabilità propria il cui mandato (d'assistenza) politico-sociale deve tuttavia essere pagato dalla collettività degli assicurati. L'approccio economicoaziendale non può essere l'unico fattore a determinare una tariffa, esso deve essere piuttosto considerato nel contesto economico complessivo. La capacità economica di sopportare la tariffa ha dunque la precedenza nei confronti della funzione di rimborso delle spese.
2. L'introduzione della TarMed secondo il principio della neutralità dei costi era sin dall'inizio una condizione per gli assicuratori-malattie. Il consenso sostanziale delle parti alla struttura tariffale comprende quindi anche l'approvazione dell'introduzione neutrale dal punto di vista dei costi nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie. La neutralità dei costi deve essere comunque considerata complessivamente, non può assolutamente essere applicata a singoli settori. È auspicabile che le parti tariffali presentino al Consiglio federale - con la struttura tariffale - un concetto realizzabile dal punto di vista operativo per garantire l'introduzione secondo il principio della neutralità dei costi. Il progetto presentato dalle parti tariffali che prevedeva un adeguamento mensile dei valori del punto, secondo l'opinione del Consiglio federale, non è realizzabile. In questo senso l'introduzione neutrale dal punto di vista dei costi nel quadro dell'assicurazione malattie è parte integrante della convenzione conclusa tra le parti tariffali. Nel caso in cui il Consiglio federale fissi la struttura tariffale si applicherebbe una procedura di Controlling - già sviluppata - come strumento per l'analisi dell'evoluzione dei costi in vista dell'introduzione della nuova tariffa basata sul principio della neutralità dei costi.
Il Consiglio federale - che deve soltanto approvare rispettivamente determinare la struttura tariffale - non può essere l'unico responsabile dell'introduzione secondo il principio della neutralità dei costi. Altrettanto decisive sono la pattuizione o la fissazione dei valori del punto a livello cantonale che permetteranno allo stesso modo di controllare il volume delle indennità. Un'altra possibilità di controllo per garantire un'introduzione, neutrale dal punto di vista dei costi, della tariffa per singola prestazione valida in tutta la Svizzera sarebbe di stabilire una fascia di oscillazione entro la quale le parti tariffali, in caso di disaccordo gli esecutivi cantonali, devono fissare i valori del punto. In caso di ricorso contro i valori del punto stabiliti, il Consiglio federale attribuirà senza dubbio una grande importanza all'effetto dei costi. Ciò corrisponde alla prassi finora in vigore per quanto riguarda le tariffe economicamente sopportabili secondo l'articolo 46 capoverso 4 LAMal.
Risposta del Consiglio federale.