00.3111 · Interpellanza · 2000-03-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legislazione sulle borse determina il contenuto e la portata del rendiconto finanziario delle società quotate alla Borsa Valori Svizzera (SWX). La SWX è un'organizzazione privata di autodisciplina soggetta alla vigilanza della Commissione federale delle banche (CFB). Nell'ambito del settore attribuitole dal legislatore (art. 4 e 8 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, LBVM) la SWX è tenuta a emanare un regolamento di quotazione. Questo prevede fra l'altro che gli emittenti devono fornire le informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori e la qualità dell'emittente. Occorre inoltre tener conto degli standard riconosciuti a livello internazionale. I regolamenti della SWX devono essere presentati per approvazione alla CFB. Il regolamento di quotazione attualmente in vigore è stato così approvato dalla CFB. Per quanto attiene alle disposizioni di quotazione si tratta di norme di autodisciplina. Tali norme sono tuttavia obbligatoriamente applicabili agli emittenti quotati.
In tal senso, la SWX esige che l'emittente applichi alla presentazione del rendiconto il principio riconosciuto a livello internazionale della verità e della trasparenza (true and fair view). Ciò significa che gli emittenti quotati in borsa al mercato principale devono applicare come standard minimo o le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (RPC) oppure altre norme riconosciute per la presentazione dei conti, quali ad es. gli International Accounting Standards (IAS) o i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US GAAP). Se l'emittente pubblica un conto di gruppo, ai sensi dell'articolo 663e-g CO, si applicano le disposizioni relative alla presentazione del rendiconto del regolamento di quotazione solamente al conto di gruppo (art. 67 regolamento di quotazione). Per i valori mobiliari del SWX New Market i conti devono essere stilati secondo le IAS o le US GAAP mentre le RPC possono essere applicate solo con un'autorizzazione a tempo limitato dell'organo di abilitazione.
Il regolamento di quotazione è stato modificato il 1° giugno 2000 affinché le RPC siano applicate anche come standard generali. Prima di questa revisione del regolamento di quotazione, ogni nuova RPC doveva essere ripresa nel regolamento di quotazione quale regola relativa alla presentazione dei conti. La SWX non è quindi di per sé uno "Standard Setter" nel vero e proprio senso del termine.
La SWX ha inoltre introdotto i propri meccanismi di controllo e un ordinamento di sanzioni per garantire l'applicazione corretta delle norme contabili. A tale proposito, beneficia della consulenza di un gruppo di esperti che è stato creato in base a una direttiva specifica. Questo gruppo si compone di professionisti delle imprese quotate nonché di specialisti della revisione.
Rapporto fra la Borsa svizzera (SWX) nei confronti delle norme RPC
L'applicazione delle raccomandazioni RPC (risp. IAS o di altre norme riconosciute relative al rendiconto) è effettuata, in linea di principio, dalle imprese su base volontaria. Le RPC hanno lo scopo di promuovere il codice di comportamento delle aziende in merito alla presentazione dei conti senza il rischio di sanzioni giuridiche. Grazie a un'applicazione adeguata nella pratica le raccomandazioni possono diventare un principio commerciale generalmente riconosciuto. Tali raccomandazioni sono "norme di diritto privato" e "idonee .... per adeguarsi ai rapidi cambiamenti delle condizioni economiche e finanziarie" (Prof. Alain Hirsch, rapporto annuale 1996 della fondazione FER [trad.]). "In tal senso le norme FER adempiono meglio i compiti assegnati dal settore in continua evoluzione della presentazione dei conti rispetto ad articoli assoggettati a procedure giuridiche rigide e complesse" (Prof. Giorgio Behr nell'introduzione alle pubblicazioni FER 2000 [trad.]).
Dal 1996 le RPC sono riconosciute come norme minime per la presentazione dei conti annuali e intermedi delle aziende quotate alla Borsa svizzera. L'adozione delle RPC da parte della Borsa svizzera ha promosso notevolmente il riconoscimento di queste norme di presentazione dei conti mediante la pratica.
Affinché sia realizzata la conformità dei conti annuali con le RPC occorre rispettare l'insieme delle raccomandazioni. Le RPC (e le IAS) si basano su un concetto globale, in modo tale che singoli elementi non possano essere ignorati senza comportare conseguenze negative sul contenuto informativo del conto annuale (le disposizioni specifiche del settore costituiscono un'eccezione, p. es. la RPC 14 per le assicurazioni).
La Commissione RPC e gli organi della borsa elaborano, in stretta collaborazione, norme relative alla presentazione dei conti. La Borsa svizzera esamina nuove raccomandazioni RPC nel senso di un controllo della procedura. A tale scopo designa un osservatore che segue da vicino i lavori della Commissione RPC.
L'emanazione di nuove raccomandazioni specifiche RPC è preceduta da un'ampia procedura di consultazione presso le cerchie interessate (con la partecipazione di società quotate, una pubblicazione nello "Schweizer Treuhänder" ecc.). Eventuali obiezioni nei confronti delle nuove raccomandazioni specifiche possono essere presentate già in questa fase. Nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla RPC 16, sono state prese in considerazione diverse proposte di modifica al testo definitivo (introduzione di diritti di scelta, nuovi calcoli solamente per le filiali importanti, mancanza di un nuovo calcolo per i piani minimi della LPP, indicazione sul volume degli attivi ecc.). Visto che la norma RPC 16 riguarda la presentazione dei conti di società e gruppi - e non di istituti di previdenza - questi ultimi non sono stati inseriti nella consultazione.
2. Il legislatore non prescrive in che modo la SWX deve regolamentare questo settore. Ha previsto unicamente che il regolamento di quotazione debba essere approvato dalla Commissione federale delle banche. Il Consiglio federale non ha quindi nessuna possibilità di influire in modo diretto sul contenuto del regolamento di quotazione.
La SWX non ha alcun interesse ad adottare sanzioni avventate in un settore delicato e controverso come quello dell'applicazione delle norme sulla presentazione dei conti. A maggior ragione, non ha alcun interesse a far uso della minaccia della cancellazione della quotazione che sarebbe senza dubbio una misura inopportuna. La direttiva della SWX concernente la presentazione del rendiconto prevede inoltre che il gruppo di esperti per la presentazione dei conti - creato dalla SWX - l'emittente in questione nonché i suoi organi di revisione devono essere sentiti prima di prendere una decisione concreta.
E' evidente che l'applicazione della RPC 16 e IAS 19 solleva questioni complesse d'interpretazione che saranno trattate anche dal gruppo di esperti summenzionato. A tale scopo, occorre inoltre appurare come sia possibile evitare l'aspetto di un'incompatibilità con le prescrizioni legali svizzere. Questa apparente incompatibilità è dovuta soprattutto alla mancanza di una pratica non ancora collaudata relativa alla presentazione dei conti di gruppo nonché a un malinteso sull'obiettivo e sullo scopo, e al significato dei conti di gruppo.
Sono previsti rimedi giuridici con due istanze nel caso in cui la SWX dovesse emettere sanzioni (autorità di ricorso risp. commissione disciplinare e tribunale arbitrale della SWX). Questa possibilità di ricorso è prevista in modo esplicito dalla legge (art. 9 LBVM).
Esposizione marginale
L'elaborazione di regole relative alla presentazione dei conti mira a migliorare l'informazione dei conti annuali per i lettori (lavoratori, azionisti, fornitori, clienti, Stato, ecc.). Con l'elaborazione di tali regole la Borsa svizzera intende soprattutto garantire che un potenziale investitore si possa rendere conto (true and fair view) della situazione economica di un'impresa o di un gruppo di imprese (gruppo).
Le disposizioni per la presentazione dei conti di gruppi di società sono fondamentalmente diverse dalle esigenze legali previste dal Codice delle obbligazioni in materia di conti annuali della società anonima. Per questa ragione le aziende stilano due conti annuali diversi. Da una parte, il conto annuale è usato per scopi fiscali e per la determinazione del dividendo nonché per la rispettiva decisione da parte dell'Assemblea generale. Dall'altra, gli attivi e i passivi della stessa società sono di nuovo valutati per il conto di gruppo in base a altri criteri (RPC, IAS) e riuniti in un conto di gruppo.
I conti di gruppo sono necessari, in quanto i conti individuali hanno un significato limitato per un'analisi dal punto di vista della gestione d'impresa. Il legislatore lascia ampio spazio per quanto attiene al modo in cui i conti annuali di diverse aziende giuridicamente indipendenti, ma subordinate a un'unica direzione, devono essere consolidati in un conto di gruppo (come se il gruppo fosse costituito da una sola azienda). A tale proposito le RPC pongono criteri chiari. In particolare, si è cercato di evitare le incompatibilità nei confronti degli standard internazionali riconosciuti (IAS, US GAAP), pur mantenendo diritti di scelta adeguati nei confronti delle particolarità svizzere.
Nell'ambito del consolidamento (riunione dei conti individuali in un conto di gruppo) sono rappresentate solamente le relazioni esterne del gruppo aziendale. Di conseguenza, occorre effettuare alcune eliminazioni (consolidamento del capitale, conteggio di crediti e debiti / costi e ricavi all'interno del gruppo ecc.). Tali eliminazioni non comportano registrazioni nei singoli bilanci di chiusura delle aziende giuridicamente indipendenti. Nel conto di gruppo non sono visibili i crediti nei confronti del gruppo. Questi dovrebbero essere sempre indirizzati alla società singola.
Un'azienda che intende far uso del vantaggio di avere accesso al mercato dei capitali dovrebbe fornire, come controprestazione, al lettore interessato un conto annuale comprensibile. Un conto è comprensibile se è presentato secondo uno standard generalmente riconosciuto. Mediante la creazione di norme per la presentazione dei conti non occorre proteggere in primo luogo l'azienda che presenta i conti, bensì il lettore del conto annuale e il mercato dei capitali, fatto che, in fin dei conti, è d'interesse generale.
3. Nel sistema della previdenza professionale svizzera le casse pensioni sono istituti indipendenti sia dal profilo giuridico che da quello economico. Gli istituti di previdenza di diritto pubblico hanno comunque una posizione speciale quale parte integrante dell'ente pubblico. A differenza dei Paesi anglosassoni, in Svizzera gli istituti di previdenza sono rigorosamente separati dalle imprese dal punto di vista patrimoniale. Il datore di lavoro è tenuto unicamente a versare i suoi contributi e quelli dei lavoratori, a partecipare alla gestione paritetica e ad adempiere determinati obblighi di notificazione. Esistono casi in cui, essendo esaurito il patrimonio della cassa pensione, il datore di lavoro ha versato delle rendite.
Una conseguenza essenziale di questo sistema è che il patrimonio destinato a scopi previdenziali non può più ritornare nell'azienda anche se è stato costituito, fra l'altro, grazie ai contributi del datore di lavoro. L'istituto di previdenza ha il compito di vigilare affinché lo scopo della previdenza sia rispettato conformemente alla legge, agli statuti e al regolamento.
Le istituzioni di previdenza sono assoggettate alla vigilanza dello Stato che è esercitata dalla Confederazione per le istituzioni di previdenza che hanno un campo di attività nazionale e internazionale e dai Cantoni per le altre istituzioni di previdenza. Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza federali e cantonali. La vigilanza è tenuta a verificare che la previdenza professionale sia esercitata in conformità con la Costituzione, le leggi, le ordinanze e le direttive. Non spetta all'autorità di vigilanza della LPP esercitare la vigilanza sul rendiconto dei datori di lavoro. La legge non le conferisce né il compito di controllare i conti di gruppo del datore di lavoro né di adottare eventuali misure per rimediare alle irregolarità. L'autorità di vigilanza interviene con i mezzi di cui dispone in caso di violazione del diritto svizzero da parte degli istituti di previdenza (p.es. l'impiego illegale di fondi di previdenza).
Il fatto di far figurare i fondi di previdenza nel conto del gruppo non costituisce un impiego dei mezzi disponibili dell'istituto di previdenza. Questa presentazione non influisce né sul bilancio dell'istituto di previdenza né sui bilanci delle singole società del gruppo. In tal modo non ne risulta alcun pregiudizio relativo a un possibile impiego dei fondi. Nella misura in cui solo l'istituto di previdenza è competente per l'utilizzazione dei fondi disponibili, nell'ambito delle disposizioni statutarie e legislative, il fatto di far figurare tali fondi nel conto di gruppo non costituisce una atto illegale.
Non è quindi ammissibile che un'impresa, in virtù delle norme internazionali o nazionali relative alla presentazione dei conti, faccia figurare all'attivo del suo bilancio i capitali disponibili dell'istituto di previdenza, quando l'organo paritetico della cassa pensione ha deciso di non impiegare i rispettivi capitali disponibili per la riduzione dei contributi, oppure se gli statuti o il regolamento escludono un tale comportamento. L'esecuzione dell'esonero si deve fondare su una decisione dell'organo paritetico o sul regolamento. Le opinioni degli esperti sono divergenti sulla questione volta a sapere se per far figurare a bilancio un importo attivo nel conto del gruppo è necessario che l'organo paritetico abbia preso una decisione sull'impiego dei fondi disponibili per la riduzione dei contributi. Mentre fra gli esperti, gli uni partono dal presupposto che sia sufficiente l'assenza di una decisione negativa, gli altri esigono invece una decisione positiva. La Commissione RPC si occuperà della questione in occasione della prossima riunione.
Al termine della riunione della Commissione RPC, il Consiglio federale eseguirà un'analisi dettagliata della situazione e stabilirà, in collaborazione con gli uffici federali interessati, le misure di vigilanza necessarie. Nella pratica sono infatti attese direttive per l'impiego di mezzi disponibili presso le istituzioni di previdenza. La Commissione federale per la previdenza professionale ha istituito un gruppo di lavoro che elaborerà al più presto proposte in tal senso.
4. La presentazione dei conti di un gruppo quotato deve fornire un'immagine esatta della situazione economica. Lo stato patrimoniale, finanziario e dei risultati d'esercizio del gruppo deve offrire un quadro fedele in conformità con gli standard scelti per la presentazione dei conti (RPC, IAS, US GAAP ecc.). Questa massima è osservata anche dal diritto svizzero delle azioni, quando all'articolo 662a CO richiede che con l'ausilio del rendiconto lo stato del patrimonio e i risultati d'esercizio della società possano essere mostrati con la maggior attendibilità possibile. Anche l'articolo 663g CO fa riferimento per il conto di gruppo non solamente al principio del rendiconto regolare, ma alle regole di consolidamento e di valutazione scelte liberamente dall'azienda. Anche il CO mira quindi in primo luogo al quadro più fedele possibile della situazione economica e non a un'ottica giuridica. Per il conto annuale consolidato si presuppone una finzione di un'unità aziendale (giuridicamente indipendente). Si tratta di un'ottica economica e non giuridica. Secondo il Tribunale federale e la dottrina dominante, l'interpretazione in funzione della realtà economica costituisce un principio che è alla base della registrazione di fatti contabili e della presentazione nel rendiconto annuale (DTF 106 Ib 149).
I fondi disponibili dell'istituto di previdenza che possono essere utilizzati dal datore di lavoro per ridurre i suoi contributi oppure ottenere un esonero causano una diminuzione del futuro deflusso dei fondi nell'impresa. Dal profilo economico questi fondi rappresentano in particolare un valore per l'impresa nella misura in cui questi mezzi possono essere impiegati per la diminuzione dei contributi futuri del datore di lavoro. La RPC 16 richiede una valutazione a intervalli regolari degli attivi e dei passivi dei piani e degli istituti di previdenza. La RPC 16 permette alle imprese di far figurare negli attivi del bilancio di gruppo o nell'allegato le eccedenze provenienti dalle casse pensioni (differenze) nella misura in cui sia possibile utilizzarle per ridurre i contributi del datore di lavoro, aumentare le prestazioni senza un finanziamento supplementare o, in virtù della legislazione applicabile, restituire dette prestazioni al datore di lavoro (questa ultima possibilità è esclusa per gli istituti di previdenza svizzeri).
La formulazione della RPC 16 "nella misura del possibile" presuppone che si esamini dapprima se l'impiego delle eccedenze dell'istituto di previdenza a favore del datore di lavoro sia ammissibile nell'ambito della legislazione relativa alla previdenza aziendale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e nell'ambito degli statuti e del regolamento dell'istituto di previdenza. Inoltre, devono essere rispettate le disposizioni relative alle prese di decisione in seno al consiglio di fondazione. Di norma l'iscrizione a bilancio di eccedenze dovrebbe essere possibile solo in misura limitata per quanto attiene agli istituti di previdenza svizzeri secondo il minimo LPP; l'iscrizione a bilancio avverrà, se del caso, in proporzione con i contributi a favore della fondazione. Per contro, è pienamente sostenibile il fatto di far figurare all'attivo del bilancio le riserve per i contributi del datore di lavoro e i fondi disponibili delle fondazioni di finanziamento padronali; infatti questi possono, in virtù del diritto di previdenza, essere utilizzati per ridurre i futuri contributi del datore di lavoro e il datore di lavoro può esercitare la sua influenza nel consiglio di fondazione. Mancano pertanto una regolamentazione legale chiara e una pratica giuridica incontestata.
E' parimenti possibile far figurare i fondi disponibili solo nell'allegato con la menzione degli scopi per i quali sono stati impiegati. L'IAS, invece, prevede che le eccedenze, di cui l'impresa può disporre, devono essere attivate. Nel caso in cui i capitali dell'istituto di previdenza non fossero sufficienti, IAS e RPC prescrivono la costituzione o l'aumento di accantonamenti destinati alla cassa pensione nel conto di gruppo; infatti, un gruppo dovrebbe certamente fornire queste prestazioni anche se non ne è tenuto in virtù della legge. Come in materia di eccedenze, l'insufficienza di fondi figura unicamente nel conto di gruppo.
L'impiego dei fondi disponibili presuppone, da un canto, che l'organo paritetico dell'istituto di previdenza debba decidere in merito all'impiego dei fondi disponibili al fine di ottenere una riduzione dei contributi o un loro esonero e, dall'altro, che in proporzione ai rischi corsi le riserve di fluttuazione siano sufficienti e che siano effettuati sufficienti accantonamenti per la compensazione del rincaro, conformemente alla legge, per le rendite dei superstiti e degli invalidi. L'esecuzione dell'esonero si deve fondare su una decisione dell'organo paritetico o sul regolamento.
Per sapere se e in quale misura i capitali disponibili dall'istituto di previdenza devono figurare all'attivo del bilancio dell'impresa in virtù della RPC 16 o dell'IAS 19, la direzione dell'impresa e il suo organo di revisione devono rispettare il disciplinamento della previdenza professionale in Svizzera nonché i regolamenti e gli statuti degli istituti di previdenza. Il consiglio di amministrazione risponde del danno consecutivo a una pubblicazione scorretta dei conti e l'organo di revisione è responsabile del controllo regolare dei medesimi.
In linea di principio, il rendiconto annuale non fa che riflettere una situazione e non pregiudica alcuna decisione o posizione giuridica. Di conseguenza, non può esserci una vera e propria contraddizione fra la legislazione svizzera e le regole internazionali relative alla presentazione dei conti. Il fatto di far figurare negli attivi del bilancio le eccedenze di un istituto di previdenza non cambia nulla per le pretese dei lavoratori sull'impiego di tali fondi.
Dal profilo giuridico, l'impiego di capitali disponibili allo scopo d'esonero di contributi è tuttavia ancora in discussione. Una decisione in materia della Commissione federale di ricorso è stata impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo e attualmente è pendente presso il Tribunale federale. Se il Tribunale federale dovesse vietare o limitare l'impiego di fondi disponibili per esonero di contributi, occorrerebbe tenerne conto nell'ambito dell'applicazione di standard relativi alla presentazione dei conti quali le IAS o le RPC.
L'avamprogetto della legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR) prevede che l'applicazione di una normativa tecnica non consente di eludere le esigenze essenziali della legge. I principi stabiliti dall'AP LRR relativi al rendiconto sono vincolanti anche per l'applicazione delle norme concernenti la presentazione dei conti. Se l'applicazione di una norma relativa alla presentazione dei conti rende necessaria una deroga all'AP LRR, nell'allegato vanno fornite, sempreché essenziali, le indicazioni da questa richieste (art. 37 AP LRR). Inoltre, il Consiglio federale può mediante ordinanza escludere l'applicazione di talune normative tecniche anche se generalmente riconosciute. Può inoltre emanare disposizioni complementari alla presente legge, applicabili alle grandi organizzazioni e conformi ai principi generalmente riconosciuti (art. 36 cpv. 3 AP LRR).
5. L'IAS 19 è entrata in vigore il 1° gennaio 1999. Si tratta di una norma modificata che è all'origine della discussione in Svizzera sulla nuova regolamentazione relativa al trattamento delle eccedenze. La pratica, la dottrina, gli "standard setter" delle RPC e degli IAS nonché i tribunali si stanno attualmente occupando in modo intenso delle incertezze ancora presenti. Occorrerà evidentemente tener conto degli ultimi sviluppi nell'ambito dei futuri lavori relativi all'AP LRR.
Risposta del Consiglio federale.