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00.3127 · Mozione · 2000-03-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La rivendicazione di un diritto d'autore del fabbricante non è nuova. Essa è già stata avanzata nel quadro della revisione totale della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini conclusasi con l'approvazione dell'attuale LDA nel 1992. Tale rivendicazione parte dal principio che nell'era della creazione collettiva e non autonoma di opere, il diritto d'autore non dovrebbe più essere attribuito a chi compie il lavoro creativo, ma a chi sopporta il rischio finanziario della fabbricazione dell'opera.

E' ben vero che la creazione di opere nell'ambito di un rapporto dipendente nei confronti di un imprenditore è divenuta la regola in settori artistici sempre più numerosi. In molti casi poi, tali creazioni realizzate in modo dipendente sono il risultato di un lavoro di gruppo nel quale è a volte difficile distinguere gli apporti creativi da quelli non creativi.

La creazione di opere collettiva e non autonoma è segnatamente diffusa nell'industria cinematografica, alla radio e alla televisione, nell'informatica e nel settore della pubblicità e delle nuove produzioni multimediali. Essa concerne dunque settori ove la creazione dell'opera è legata a importanti investimenti, come è il caso dell'industria cinematografica, oppure dove l'attività artistica protetta dal diritto d'autore è subordinata a finalità commerciali dell'impresa come è regolarmente il caso nell'informatica e nel settore della pubblicità.

Il Consiglio federale aveva già tenuto conto di queste nuove forme di creazione di opere dipendente nel suo progetto del 1984. Egli proponeva la concentrazione in mano del fabbricante della facoltà esclusiva d'utilizzazione. L'autore, invece, conservava i diritti morali e i diritti al compenso relativi all'utilizzazione di massa destinati a essere esercitati collettivamente. Tuttavia, per chi rivendicava il diritto d'autore del fabbricante, tale soluzione, che si prefiggeva un equilibrio tra i differenti interessi in campo, non si spingeva abbastanza lontano. Il progetto fu rinviato al Consiglio federale con l'invito di voler tenere meglio conto degli interessi dei fabbricanti.

Fondandosi sulla decisione di rinvio il Consiglio federale sottopose al Parlamento un secondo progetto nel 1989. Quest'ultimo conteneva una cessio legis che s'ispirava alle proposte delle organizzazioni economiche e che prevedeva, in assenza di convenzioni contrarie, un trasferimento globale dei diritti d'autore su un'opera collettiva al fabbricante. Tale disciplinamento estremamente favorevole a colui che si assume i rischi economici ha invece incontrato la viva opposizione degli operatori culturali e delle cerchie vicine a questi ultimi. Il loro rimprovero secondo il quale tale disciplinamento equivaleva a trasformare il diritto d'autore in diritto del fabbricante non mancò di suscitare forti reazioni. Pure il secondo progetto rischiò di essere rinviato, questa volta per meglio tener conto degli interessi degli autori. L'inversione di tendenza a livello politico ebbe comunque degli effetti: nel corso delle deliberazioni parlamentari numerosi punti del progetto del Consiglio federale furono modificati in favore degli operatori culturali, circostanza questa che cagionò la soppressione pura e semplice della disposizione contestata relativa al fabbricante.

Sebbene il legislatore abbia deliberatamente rinunciato a un disciplinamento in materia nella revisione totale della LDA, la presente mozione chiede ora che il Consiglio federale, nel corso dei lavori preparatori in vista della revisione parziale, torni sulla questione controversa della posizione del fabbricante. Inoltre la mozione esige l'introduzione di un diritto d'autore del fabbricante propriamente detto, vale a dire che essa pone una rivendicazione che il Parlamento aveva espressamente respinto adottando l'attuale LDA visto che tale esigenza è inaccettabile per gli operatori culturali.

La revisione parziale ha quale finalità la ratificazione di due nuovi accordi dell'Organizzazione internazionale della proprietà intellettuale. Mediante la ratificazione di questi "accordi Internet" si vuole adeguare il diritto d'autore alle necessità della società dell'informazione. A tal riguardo non è opportuno ritornare su questioni di principio concernenti l'assetto e l'orientamento del diritto d'autore, questioni di principio che furono trattate in modo esaustivo e alle quali il legislatore diede una risposta chiara. Un tale modo di procedere oltrepasserebbe il quadro di una revisione parziale limitata a modifiche e adeguamenti puntuali. Inoltre potrebbe suscitare l'impressione errata che il Consiglio federale voglia approfittare dell'occasione per sostenere richieste anteriori che non sono state accettate al momento della revisione totale.

Quanto all'affermazione della mozione secondo la quale un diritto d'autore del fabbricante favorirebbe la piazza economica svizzera occorre rilevare quanto segue. A livello internazionale sono innanzitutto i Paesi che hanno un sistema giuridico anglosassone, vale a dire il Regno Unito e gli Stati Uniti, che dispongono di un diritto d'autore favorevole al fabbricante. In siffatto contesto si parla di sistema "copyright". Nel diritto d'autore continentale europeo troviamo invece piuttosto disposizioni di diritto contrattuale che in generale tendono a proteggere l'autore in quanto parte più debole del contratto contro abusi eventuali del fabbricante o di altri partner contrattuali. Gli sforzi di armonizzazione comunitari in tale ambito del diritto d'autore hanno avuto quale effetto un certo avvicinamento tra i due sistemi. Le direttive in materia hanno fissato certi limiti ai vantaggi che possono essere accordati ai fabbricanti. E' in tal modo impossibile per gli operatori culturali rinunciare a certi diritti al compenso; questi ultimi non possono dunque essere ceduti al fabbricante. Conseguentemente, un diritto d'autore del fabbricante che preveda la cessione di tutti i diritti al fabbricante stesso, come viene chiesto nella mozione, non sarebbe eurocompatibile.

Nella LDA attualmente in vigore non vi sono né disposizioni che accordano una posizione particolare al fabbricante né regole di diritto contrattuale in favore degli autori. Anzi è il principio della libertà contrattuale che prevale. In virtù di tale principio, il produttore può dunque per contratto farsi cedere interamente o in parte i diritti d'autore. Esso non è dunque in alcun modo limitato dalla LDA. In Svizzera il fabbricante trova dunque una situazione più favorevole che nell'Unione europea ove certi limiti sono imposti per quanto concerne i diritti che può acquisire. Certo la posizione del fabbricante negli Stati Uniti in un'ottica giuridica è migliore di quella in Svizzera, ma egli si trova confrontato a potenti e influenti sindacati di operatori culturali che provvedono all'equilibrio delle forze in campo. La Svizzera nel confronto internazionale è dunque il Paese ideale per il produttore per quanto concerne la conclusione di contratti con gli operatori culturali.

Nel caso in cui produttore e operatore culturale non abbiano previsto nulla nel contratto in merito all'attribuzione dei diritti d'autore, è la "teoria del trasferimento dei diritti secondo la finalità del contratto", sviluppata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si applica al diritto attuale. In virtù di siffatta teoria, il fabbricante acquisisce i diritti di cui necessita per utilizzare l'opera conformemente alla finalità del contratto. E' l'interpretazione del contratto che determina quali siano di caso in caso questi diritti. In generale e in assenza di convenzione contraria, l'autore conserva almeno i suoi diritti morali nonché i diritti al compenso per le utilizzazioni di massa.

L'applicazione della la "teoria del trasferimento dei diritti secondo la finalità del contratto" corrisponde per quanto concerne i suoi effetti a quanto gli Stati Uniti tentano di ottenere nel quadro dei lavori in vista della conclusione di un accordo internazionale relativo alla protezione delle rappresentazioni nel settore degli audiovisivi. Essi esigono in effetti di includere nell'accordo una disposizione che preveda una cessione legale al fabbricante dei diritti esclusivi d'utilizzazione ma non dei diritti morali e dei diritti al compenso. Non esiste dunque la volontà a livello internazionale di fare della protezione degli operatori culturali un diritto del fabbricante. Si mira piuttosto a una soluzione differenziata, paragonabile a quella che il Consiglio federale aveva presentato nel suo progetto del 1984.

L'introduzione nella LDA di un siffatto disciplinamento della situazione del fabbricante non muterebbe l'orientamento attuale del diritto d'autore. Esso avrebbe tuttavia il vantaggio di definire più chiaramente la posizione del fabbricante di quanto non avviene con la la "teoria del trasferimento dei diritti secondo la finalità del contratto" che invece si riferisce sempre al caso di specie. La certezza giuridica ne risulterebbe migliorata e questo corrisponderebbe pure alle finalità della mozione. Nel quadro dei lavori relativi alla revisione parziale della LDA il Consiglio federale è disposto a sottoporre a discussione l'introduzione di una disposizione che, tenendo conto dei limiti summenzionati, chiarirebbe la posizione del fabbricante. Occorre tuttavia rilevare che, per quanto concerne questo punto, la necessità di un intervento è poco rilevante visto che in numerosi ambiti ove lavorano gli operatori culturali in modo dipendente sono utilizzati i contratti tipo e che nella produzione di portata internazionale è indispensabile regolare la questione dell'attribuzione dei diritti in base a un contratto.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.