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00.3206 · Mozione · 2000-05-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Per reagire tempestivamente all'influsso esercitato dalla criminalità organizzata e garantire l'efficacia della lotta alla criminalità economica, il legislatore ha varato o applicato diversi provvedimenti. Alla luce delle questioni insolute concernenti l'efficacia di tali misure, anche il Consiglio federale vedrebbe di buon occhio la presentazione di un rapporto intermedio alle Camere federali, nel quale si dia risposta a tali questioni e si stili un bilancio dei risultati sinora ottenuti dalla lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità economica. Il Consiglio federale desidera tuttavia sottolineare sin d'ora che, ad esempio, il nuovo articolo 340bis capoverso 1 CP non è ancora entrato in vigore. Tale articolo estende le competenze della Confederazione in materia di perseguimento penale ai casi internazionali di criminalità organizzata ed economica, al riciclaggio di denaro, agli atti di corruzione e ai crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP.

La lotta penale agli abusi commessi mediante mezzi di comunicazione elettronici è perlopiù di competenza dei Cantoni. Nella misura in cui la Confederazione si vedrà attribuire in futuro relative competenze, l'Ufficio federale di polizia potrà da un lato adottare misure di prevenzione (monitoraggio di Internet, blocco di siti) e dall'altro condurre indagini, soprattutto in materia di criminalità economica.

L'obiettivo del perseguimento professionale di abusi commessi nell'ambito delle tecnologie di comunicazione può essere nondimeno raggiunto soltanto mediante lo sforzo congiunto di Confederazione e Cantoni. Per tale motivo, l'Ufficio federale di polizia deve coadiuvare maggiormente i corpi cantonali di polizia nell'individuare e nel perseguire gli abusi punibili commessi in Internet. L'assunzione unilaterale degli oneri finanziari da parte della Confederazione è fuori discussione in ragione della portata limitata della giurisdizione penale federale. L'Ufficio federale di polizia sta attualmente vagliando moduli di cooperazione appropriati unitamente ai suoi interlocutori cantonali (Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, Commissione di polizia giudiziaria, Associazione dei capi di pubblica sicurezza svizzeri, Gruppo informatica della commissione tecnica delle polizie svizzere e Conferenza delle autorità inquirenti svizzere).

L'accresciuto coinvolgimento della Confederazione nella lotta alla criminalità elettronica dipende anche dalle future strutture dell'Ufficio federale di polizia, le quali entreranno in vigore all'inizio del 2001.

Tale coinvolgimento dipende inoltre dal potenziamento delle strutture organizzative federali preposte alla lotta contro la criminalità organizzata, la cui prima fase avrà luogo tra il 2001 e il 2004, con l'istituzione di una Polizia criminale federale e di un'autorità federale di perseguimento penale. Tali strutture permetteranno un impiego più efficiente del personale e l'integrazione ottimale dei nuovi effettivi la cui assunzione è resa necessaria dalle competenze d'indagine supplementari.

È pertanto improbabile che i rapporti chiesti dall'autore della mozione possano restituire un quadro completo della situazione, in quanto attualmente la maggior parte delle misure varate non ha potuto sortire alcun effetto. Numerosi elementi sono ancora in via d'elaborazione. Il termine di presentazione dei rapporti andrebbe pertanto prorogato trasformando la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.