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00.3236 · Mozione · 2000-06-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ipoteca (art. 824 segg. CC) è una delle tre forme di costituzione di pegno che il Codice civile svizzero ha istituito a tutela del pegno immobiliare. Se nella costituzione del pegno immobiliare è determinato l'importo del credito, si tratta di una così detta ipoteca in capitale. Qualora l'obbligazione sia indeterminata e sia indicato l'importo massimo della garanzia immobiliare (art. 794 cpv. 2 CC) si parla di un'ipoteca massima.

Come avviene per il credito garantito, estinta l'ipoteca sono del pari estinti i diritti accessori e quindi anche il pegno in sua garanzia (art. 114 cpv. 1 CO).

Invece, in caso di estinzione di un'ipoteca aperta sotto forma di ipoteca massima, a copertura di un importo di credito variante, non si estingue il pegno corrispondente. Conformemente all'articolo 824 capoverso 1 e all'articolo 825 capoverso 1 CC, l'ipoteca può anche servire a garantire un credito indeterminato o mutante. Ne consegue dalla disposizione che l'ipoteca non è sempre dipendente dall'esistenza di un determinato credito. Se, nell'ambito dei mutevoli rapporti contrattuali (credito edilizio, credito in conto corrente), il credito viene pagato, non ne è pertanto estinto il diritto di pegno che può essere riusato, alle stesse condizioni e senz'altri oneri, in garanzia di un nuovo credito (cfr. in proposito DTF 108 II 47 seg.).

Diverse sono le cose nel caso delle ipoteche in capitale. Qualora si voglia riassumere un prestito per il credito restituito è richiesta l'apertura di una nuova cartella ipotecaria . Al fine di evitare tale conseguenza, si ricorre in pratica all'inclusione della cosi detta clausola di ripristino del debito, citata nella mozione. In virtù di detta clausola, il debitore riconosce il diritto di pegno anche nel caso di un'eventuale restituzione del debito e successivo ripristino del credito. Con siffatta clausola si evita l'estinzione dell'ipoteca e si garantisce il diritto di pegno fino a concorrenza dell'importo originale. Da quanto risulta, la giurisprudenza del Tribunale federale non ha ancora pubblicato nessuna decisione riguardante la liceità di detta clausola in materia di ipoteche in capitale.

Contatti ipotecari con clausola di ripristino del debito sono diffusi in numerosi Cantoni, in particolare nella Svizzera orientale e, fino a poco tempo fa, in Vallese. Da alcuni mesi, in questo Cantone gli uffici del registro fondiario non riconoscono più le clausole di ripristino del debito per le ipoteche in capitale (fra cui le obbligazioni ipotecarie al portatore). Si esige che venga costituito un nuovo pegno quando si ripristina un debito al suo importo iniziale dopo averlo rifuso parzialmente.

Tra i due generi di pegni immobiliari maggiormente usati, quello della cartella ipotecaria (art. 842 segg. CC), secondo la sua struttura dogmatica, consente senz'altro la ricostituzione della somma originaria del prestito rimborsato parzialmente. Infatti, viene in tal caso rilasciato un titolo di pegno con carattere di titolo di credito che può essere riutilizzato dal debitore per il pagamento del credito ("riconsegna del titolo non invalidato") (art. 873 CC).

Siffatta costruzione giuridica è uno dei motivi principali per cui la cartella ipotecaria costituisce in pratica il tipo di pegno immobiliare attualmente preferito. Soltanto in quei Cantoni in cui, sul fondamento degli articoli 843 e 844, capoverso 2 CC, sono stati introdotti limiti d'indebitamento o prescrizioni di disdetta, l'ipoteca ha avuto il sopravvento sulla cartella ipotecaria. Ciò vale, in particolare, per il Canton Vallese che ha istituito limiti d'indebitamento pari a due terzi del valore di stima cantonale (art. 181 EGzZGB del Canton Vallese). In questo Cantone, ma anche altrove, è invalsa per siffatti casi la prassi della clausola di ripristino del debito onde conseguire gli effetti auspicati analoghi a quelli della cartella ipotecaria. Tuttavia dal punto di vista dogmatico queste clausole non sono ineccepibili.

Per tale ragione il Consiglio federale è del parere che invece di codificare un artificio giuridico dettato dalla prassi, conformemente al desiderio del mozionante, è preferibile riflettere sull'opportunità di abrogare le competenze cantonali in materia di cartelle ipotecarie che, specialmente dal punto di vista economico, vanno considerate superate. Ci si sta già muovendo in questo senso: l'abrogazione delle disposizioni menzionate del CC dovrebbe essere proposta nel quadro della trattazione della mozione Schiesser concernente la così detta cartella ipotecaria come registro di pegno non scritto (numero 98.3131). Questa revisione del Codice civile toccherà pure altri capitoli dei diritti reali immobiliari e durerà probabilmente tra i 5 e gli 8 anni. Se il canton Vallese auspica una soluzione piú rapida del problema può, come ha recentemente fatto il canton Lucerna, abrogare egli stesso i limiti cantonali basati sugli articoli 843 e 844 CC.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.