00.3240 · Mozione · 2000-06-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Attualmente le spese di cura dei figli non possono essere dedotte né secondo la legge federale sull'imposta federale diretta né secondo la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Di principio a partire dal 2001 è dunque preclusa ai Cantoni la possibilità di prevedere una deduzione per le spese di cura dei figli (cfr. ad ogni modo il punto 5 più sotto).
2. Al momento attuale 11 Cantoni accordano, con impostazioni differenti, una deduzione per le spese sostenute per un aiuto domestico o per i costi di assistenza esterna ai figli. Nelle leggi tributarie del Canton Obvaldo e del Canton Argovia è ammessa la deduzione senza limite verso l'alto per le spese effettive di cura dei figli da parte di terzi in seguito all'esercizio di un'attività lucrativa.
I Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno, Basilea Città, Lucerna, Soletta, San Gallo, Turgovia, Uri e Zurigo concedono ai coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa o in cui uno dei due coniugi ha ottenuto l'invalidità totale nonché a tutte le persone sole con figli a carico, a condizioni estremamente restrittive, deduzioni percentuali dal reddito lordo o deduzioni fisse sino a un determinato importo.
L'anno scorso pure il Gran Consiglio del Canton Berna ha, nella sua nuova legge tributaria 2001, approvato la concessione di una deduzione per le spese di cura dei figli. Nei disegni di revisione di leggi tributarie alcuni Cantoni prevedono, con impostazioni differenti, una deduzione per le spese di cura dei figli.
3. La commissione peritale "Imposizione della famiglia" propone nel suo rapporto l'introduzione di una deduzione per le spese di cura dei figli sia nella LIFD sia nella LAID. Contrariamente alla presente mozione non soltanto le persone sole devono potere dedurre i costi che risultano dalla cura dei figli durante l'orario lavorativo, ma pure le coppie di coniugi con doppio reddito. Lo stesso deve anche valere per le coppie di coniugi con reddito unico, se ad esempio un coniuge è invalido o è ancora in formazione.
La deduzione deve invece essere unicamente concessa per i costi effettivi provati, che risultano dall'assistenza esterna ai figli durante l'orario di lavoro dei genitori. La deduzione per le spese di cura dei figli deve inoltre essere limitata verso l'alto, altrimenti verrebbero in particolare privilegiati i contribuenti con un reddito elevato, che possono permettersi di fare accudire a casa i propri figli; cosa che anche l'autore della mozione vuole escludere. La commissione peritale propone quindi una deduzione per le spese di cura dei figli pari al massimo a 4 000 franchi l'anno per ciascun figlio di età inferiore ai 16 anni. Secondo l'opinione della commissione peritale tale importo può essere aumentato o diminuito dal legislatore a seconda dei margini di manovra di politica finanziaria a disposizione. La deduzione per le spese di cura dei figli non dovrebbe tuttavia essere ridotta a parere della commissione a un mero importo simbolico. Per ragioni di attuabilità la commissione ha rinunciato a differenziare l'importo in funzione dell'età dei figli.
La commissione è convinta che la deduzione non debba essere limitata alla sola assistenza fornita ai figli presso gli asili nido, i doposcuola e altre istituzioni pubbliche. Nei limiti previsti dall'importo massimo, dev'essere invece concessa la possibilità di dedurre le spese certificate per l'assistenza di terzi anche se il bambino non è accudito presso un'istituzione pubblica, bensì a casa propria (ragazza alla pari, baby-sitter, collaboratrice domestica, apprendista di economia domestica ecc.) o presso un terzo (madri diurne, nonni). È tuttavia imprescindibile che la persona che assiste il bambino dichiari il reddito percepito.
4. Una deduzione per le spese generali sostenute per l'assistenza ai figli da parte
di terzi comporterebbe che queste siano qualificate come costi legati al conseguimento del reddito. Sebbene i costi generati dall'affidamento dei figli a terzi siano in stretta correlazione con il conseguimento del reddito, secondo la costante giurisprudenza federale e cantonale non sono considerati come spese professionali fiscalmente deducibili. Pure la commissione peritale ha seguito l'interpretazione del Tribunale federale e ha proposto una cosiddetta deduzione inorganica (cfr. punto 3 più sopra). Tali deduzioni sono concesse per spese particolari che di per sé costituiscono un impiego di reddito, ma che per ragioni di natura non fiscale sono considerate in una certa misura ai fini fiscali. Sono tuttavia determinanti i costi effettivamente sostenuti nel periodo fiscale considerato, dichiarati dal legislatore come deducibili sino a un certo importo massimo.
5. Il 22 aprile 1999 la Consigliera agli Stati Vreni Spoerry ha presentato l'iniziativa
parlamentare "Presa in considerazione delle spese di cura dei figli in seguito all'esercizio di un'attività lavorativa" (99.417). La promotrice chiede di inserire nell'articolo 9 LAID un nuovo capoverso 3bis. Pure sulla base di una deduzione inorganica, ai Cantoni dev'essere accordata la possibilità di prendere in considerazione i costi sostenuti dai genitori che esercitano un'attività lucrativa, per la cura dei figli da parte di terzi. La deduzione deve essere prevista per i figli che non hanno ancora superato il sedicesimo anno di età. La definizione di un tetto massimo per tale deduzione dovrebbe avvenire a livello di diritto cantonale. La commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale vuole proporre al suo Consiglio la creazione di una corrispondente regolamentazione transitoria nella LAID (nuovo art. 72c). Essa deve permettere ai Cantoni di continuare ad ammettere o di introdurre la deduzione per le spese di cura dei figli fino all'entrata in vigore della riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia.
6. La procedura di consultazione sulla riforma dell'imposizione della coppia e della
famiglia, condotta all'insegna di una più grande equità fiscale, si è appena conclusa. Le proposte poste in consultazione si basavano essenzialmente sui modelli presentati dalla commissione peritale "Imposizione della famiglia". Anche la deduzione per le spese di cura dei figli posta in discussione corrispondeva pienamente alla deduzione concepita dalla commissione peritale. Contrariamente all'autore della mozione il Consiglio federale ritiene che sia la persona sola sia la coppia esercitanti un'attività lucrativa debbano godere di questa deduzione, indipendentemente dal fatto che i genitori siano costretti o no a esercitare un'attività lucrativa per provvedere al sostentamento della famiglia. Il Consiglio federale considera non ideale limitare il diritto ad una determinata categoria di contribuenti esercitanti un'attività lucrativa, come intende fare l'autore della mozione. Da una parte anche per le coppie di coniugi la situazione finanziaria può essere così precaria da costringere entrambi ad esercitare un'attività lucrativa e quindi a dovere lasciare l'assistenza dei figli a terze persone. Dall'altra sarebbe molto difficile stabilire fino a che reddito o a che sostanza il contribuente a capo di una famiglia monoparentale sia effettivamente costretto a provvedere al sostentamento della famiglia per mezzo di un'attività lucrativa.
Dopo l'analisi dei risultati della consultazione il Consiglio federale sottoporrà proposte per le modifiche legislative nel campo dell'imposizione della coppia e della famiglia in generale e sulla deduzione per le spese di cura dei figli in particolare. Ciò in base a relazioni di onere possibilmente equilibrate tra le diverse categorie di contribuenti. Il disegno sarà sottoposto al Parlamento entro la fine del 2000 come parte di un pacchetto globale.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.