Lexipedia

00.3248 · Interpellanza · 2000-06-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Indennizzo delle perdite dovute alla distruzione degli alberi colpiti

La partecipazione della Confederazione alle spese risultanti dall'applicazione delle misure di lotta contro il fuoco batterico è disciplinata nell'articolo 19 dell'ordinanza sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutto, di generale pericolo (RS 916.22). L'articolo citato prevede che la Confederazione rimborsi ai Cantoni una parte delle spese sostenute nell'ambito delle misure di lotta. La partecipazione della Confederazione ammonta, per principio, al 50 per cento. Nel caso del fuoco batterico, la Confederazione può aumentare il grado della sua partecipazione finanziaria fino al 75 per cento se le misure di lotta riguardano focolai nuovi, vale a dire quando la malattia appare per la prima volta in una data regione. Questo contributo supplementare è motivato dal fatto che le probabilità di eradicare l'agente patogeno risultano maggiori e che le misure di lotta sono meno onerose se l'intervento è adeguato fin dalle prime avvisaglie del contagio.

In virtù dell'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza summenzionata, il 1o ottobre 1984 il Dipartimento federale dell'economia ha emanato direttive concernenti i contributi federali alle indennità versate dai Cantoni a seguito dell'applicazione di misure fitosanitarie ufficiali all'interno del Paese.

Tali direttive prevedono che la Confederazione sovvenzioni soltanto le indennità concesse a terzi per le perdite e il mancato guadagno dovuti alla distruzione, a titolo profilattico, di piante apparentemente sane, ma per le quali vi sono dei sospetti; non vengono invece concesse indennità per le piante malate.

Vista l'entità dei danni e per aiutare i frutticoltori confrontati con difficoltà finanziarie dovute alle perdite causate dal fuoco batterico, il Consiglio federale sta valutando la possibilità di estendere l'indennità anche alle piante malate giusta l'articolo 156 della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1).

2. Impiego di antibiotici nella lotta contro il fuoco batterico in Germania

Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che in taluni Länder germanici è autorizzato l'impiego di un prodotto a base di antibiotici (streptomicina) nella lotta contro il fuoco batterico. Il prodotto è noto con il nome di Plantomycin. Nel Land del Baden-Württemberg, il prodotto ha ottenuto per la prima volta un'autorizzazione speciale valida tre anni. Tale autorizzazione non era stata rinnovata nel 1999 per motivi politici, ma è stata ripristinata all'inizio di quest'anno. Si tratta di un'autorizzazione speciale in quanto per il prodotto in questione non è stata seguita la procedura d'omologazione ordinaria alla quale soggiacciono i prodotti fitosanitari. Questo prodotto non è omologato in Svizzera.

3. Impiego, in via sperimentale in Svizzera, di un prodotto a base di antibiotici

Benché in questo caso si tratti unicamente dell'impiego, a fini sperimentali, di un prodotto a base di antibiotici, prima di entrare in materia è necessario chiarire diverse questioni di natura tecnica. Il Consiglio federale ha incaricato i servizi competenti di esaminare la questione in tempi brevi. A questi servizi spetterà inoltre valutare soluzioni alternative all'uso di antibiotici, in particolare la possibilità di ricorrere ad altri prodotti di lotta.

4. Esperimento nel quadro di un progetto Interreg nella regione del Lago di Costanza

Il Consiglio federale reputa prematuro pronunciarsi sull'utilità di un esperimento su più ampia scala nella regione del Lago di Costanza nel quadro di un progetto Interreg. Prende atto del suggerimento e si impegna a valutare l'interesse di tale opportunità non appena si sarà deciso in merito al principio stesso di un esperimento del tipo evocato al punto precedente.

Risposta del Consiglio federale.

00.3248 | Lexipedia | Lexipedia