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00.3249 · Mozione · 2000-06-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La stragrande maggioranza degli stranieri in Svizzera rispetta le disposizioni legali. Le elusioni di leggi, menzionate nella presente mozione, nell'ambito del ricongiungimento familiare da parte di una minoranza sono note alle autorità della Confederazione e dei Cantoni.

Il progetto di una nuova legge federale sugli stranieri, inviato in consultazione il 5 luglio 2000, contiene segnatamente le seguenti nuove disposizioni volte a migliorare la lotta agli abusi:

- il diritto di soggiorno dei coniugi stranieri è vincolato, fondamentalmente, alla condizione che i coniugi vivano nella stessa economia domestica. In caso di scioglimento della comunità, il diritto di soggiorno non è abrogato se un allontanamento è considerato inesigibile;

- il ricongiungimento familiare può essere fatto valere soltanto entro un termine limite di cinque anni;

- la nuova fattispecie di reato "inganno delle autorità" permette di perseguire penalmente i matrimoni fittizi.

Con queste misure si può tener adeguatamente conto delle diverse situazioni. Ciò vale soprattutto riguardo al termine di cinque anni applicabile al ricongiungimento familiare. Da un canto, nell'interesse di una buona integrazione dei figli, s'intende garantire che l'entrata in Svizzera avvenga il più presto possibile. Dall'altro, il termine di cinque anni permette di impedire il ricongiungimento abusivo e tardivo di figli che, separati dalla loro famiglia, hanno vissuto gran parte della loro adolescenza all'estero e che intendono raggiungere la propria famiglia poco prima di essere maggiorenni.

Del resto, il progetto di legge prevede che le persone titolari di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno di breve durata possono essere raggiunte dalle proprie famiglie soltanto se dispongono di un'abitazione appropriata e non sono a carico dell'assistenza.

Il termine di attesa di diversi anni proposto dalla mozione per il ricongiungimento familiare avrebbe conseguenze negative per l'auspicata rapida integrazione dei figli.

Problematica risulta essere anche la riduzione, chiesta dal mozionante, del limite d'età a 14 anni per il ricongiungimento dei figli. Secondo la prassi del Tribunale federale relativa all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (diritto al rispetto della vita familiare) vi è di principio un diritto al ricongiungimento del coniuge e dei figli minorenni se i genitori sono titolari di un diritto di soggiorno stabile.

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 della Convenzione sui diritto del fanciullo le domande di ricongiungimento familiare vanno trattate favorevolmente, nell'ottica di criteri umani e con celerità.

Il progetto di nuova legge sugli stranieri limita l'ammissione fuori degli Stati dell'UE e dell'AELS alla manodopera altamente qualificata e di cui la Svizzera ha urgentemente bisogno. Si può partire dal presupposto che queste persone siano disposte a venire in Svizzera soltanto se possono farsi raggiungere il più presto possibile dalla propria famiglia e non devono abbandonare i figli che hanno già raggiunto una certa età.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.