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00.3257 · Interpellanza · 2000-06-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

ad domanda 1:

Con decreto dell'11 agosto 1999 il Consiglio federale ha revocato l'ammissione provvisoria per gruppi di persone il cui ultimo domicilio era in Kosovo, poiché la situazione politica generale in quel paese era profondamente mutata grazie all'intervento delle truppe di pace della KFOR e quindi alla pacificazione della provincia, precedentemente scossa dalla crisi. Il rimpatrio in Kosovo fu quindi generalmente considerato possibile.

Da quando è stata abrogata l'ammissione provvisoria collettiva il 16 agosto 1999 la situazione in Kosovo si è stabilizzata. Il ritorno volontario di oltre 31'000 persone in Kosovo nell'ambito del programma d'aiuto al ritorno dimostra che tale ritorno è attualmente esigibile. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) esamina di continuo la situazione in Kosovo e sul posto sono inoltre presenti collaboratori di questo medesimo ufficio.

Per facilitare il reinserimento delle persone che tornano in Kosovo, l'UFR con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) concede aiuti materiali e finanziari adeguati alle necessità. Nell'interesse di un aiuto duraturo la Svizzera sostiene inoltre la ricostruzione e l'UFR collabora anche al finanziamento delle azioni della DSC nell'ambito dell'aiuto umanitario (Shelter Kits, edificazione di abitazioni, agricoltura, ecc.) e della collaborazione tecnica (approvvigionamento d'acqua, formazione/educazione scolastica, ecc.). Conseguentemente il programma d'aiuto al ritorno in Kosovo costituisce una delle componenti delle prestazioni svizzere fornite nel quadro degli aiuti internazionali destinati alla ricostruzione necessari per la stabilizzazione della situazione in Kosovo e atti anche a prevenire le migrazioni.

Per i profughi di guerra provenienti dal Kosovo il Consiglio federale ha previsto termini per pianificare e preparare il ritorno commisurati in modo piuttosto ampio. Tuttavia il processo di ricostruzione e lo sviluppo del Paese non può essere attuato unicamente mediante l'aiuto internazionale ma necessita ora del contributo di tutta la popolazione. A tal fine occorre segnatamente anche l'apporto delle persone che tornano in Kosovo dopo aver soggiornato all'estero.

ad domanda 2:

L'11 agosto 1999 il Consiglio federale ha deciso l'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nella Provincia del Kosovo con effetto al 16 agosto 1999 e nel contempo ha stabilito il termine di partenza per queste persone al 31 maggio 2000. Il carattere vincolante sul piano legale del termine di partenza, fissato dal Consiglio federale con valore generale per la fine di maggio 2000, è stato pubblicamente ribadito sia dal capo del DFGP sia dal direttore dell'UFR. Inoltre le persone che sottostanno all'obbligo di partenza sono state informate singolarmente della scadenza dalle competenti autorità cantonali di polizia degli stranieri. Da allora le autorità hanno regolarmente ed esaustivamente informato sul loro ulteriore modo di procedere. A tal proposito va ricordata la campagna d'informazione presso la comunità albanese del Kosovo mediante comunicati appositi nelle pubblicazioni in lingua albanese distribuite in Svizzera e in Kosovo. Si sono inoltre svolte diverse manifestazioni con la partecipazione di rappresentanti della comunità albanese del Kosovo in Svizzera. Per richieste d'informazione individuali sono inoltre a disposizione le autorità dei Cantoni e dei Comuni, i consultori specializzati per il ritorno nonché le istituzioni di soccorso.

Il decreto del Consiglio federale ha trovato attuazione nella direttiva del 20 settembre 1999 concernente l'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva e l'incoraggiamento al ritorno di gruppi di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nella Provincia del Kosovo e appartenenti a determinate categorie (direttiva Asilo 52.3.4). Conformemente alle istruzioni, a partire dal 1° ottobre 1999 i Cantoni, in collaborazione con l'UFR, hanno comunicato alle persone interessate il termine di partenza.

Il DFGP ha inoltre informato sul modo di procedere per quanto attiene le persone escluse dall'obbligo di lasciare la Svizzera per il 31 maggio 2000 (beneficiari della campagna Azione umanitaria 2000, proroga del termine di partenza in favore di giovani in formazione e minoranze in Kosovo).

Una modifica della prassi dunque non s'impone.

ad domanda 3

In conformità della ripartizione legale dei compiti l'UFR decide l'allontanamento e fissa il termine di partenza. L'esecuzione dell'allontanamento incombe invece ai Cantoni.

In occasione della Conferenza nazionale sull'asilo svoltasi il 4 maggio 2000 Confederazione e Cantoni hanno concordato i principi sul rimpatrio di persone provenienti dal Kosovo che non si sono iscritte al programma d'aiuto al ritorno. E' stato di conseguenza deciso che, scaduto il termine fissato per la partenza per tutte le persone obbligate a lasciare la Svizzera, i Cantoni stabiliscono nei singoli casi la data di partenza in base alla capacità di trasporto organizzata dalla Confederazione. Su tale fattispecie si fonda pure la summenzionata affermazione del direttore dell'UFR a tenore della quale spetta ai Cantoni fissare la data precisa del ritorno nell'ambito dei termini stabiliti dal Consiglio federale.

ad domande 4, 5 e 6

Il 1° marzo 2000 il Consiglio federale decideva l'ammissione provvisoria di diversi gruppi di persone il cui caso rientra nel settore dell'asilo e degli stranieri entrati in Svizzera prima del 31 dicembre 1992. Con tale decreto il Consiglio federale voleva trovare una soluzione nel quadro dell'Azione umanitaria 2000 ai casi in sospeso a livello di trattamento o di rinvio. La decisione del Consiglio federale è stata precisata nella circolare del 14 marzo 2000 sull'Azione umanitaria 2000 (Asilo 52.4.6).

Le persone che col loro comportamento dimostrano di non essere disposte ad adattarsi all'ordine pubblico svizzero, che hanno commesso reati e che, per mancanza di collaborazione o a causa del loro atteggiamento ingiustificato, hanno impedito la realizzazione di misure d'istruzione o che, a causa del loro comportamento abusivo, hanno ampiamente ritardato l'esecuzione del loro rinvio sono escluse dall'Azione umanitaria 2000. L'UFR ha fissato i criteri per stabilire quali comportamenti sono considerati penalmente rilevanti. In tale contesto si considera che abbia commesso reato chi ha infranto in modo grave o ripetuto disposizioni legali quali la legge sugli stupefacenti, il Codice penale o ancora la legge sulla circolazione stradale. Infrazioni minori isolate non rientrano nella presente regolamentazione.

I membri della famiglia (coniugi e figli minorenni) di persone che hanno commesso dei reati secondo i criteri enunciati precedentemente, sono a propria volta esclusi dall'ammissione provvisoria.

Per quanto concerne la fattispecie della mancata integrazione va osservato che l'UFR ha sinora applicato tale motivo d'esclusione con la massima prudenza.

ad domanda 7:

Nella direttiva del 1° giugno 2000 concernente il rientro di cittadini jugoslavi con ultimo domicilio in Kosovo (Asilo 52.3.5) sono elencati diversi motivi di proroga del termine di partenza. Segnatamente sono menzionati quali motivi la gravidanza avanzata o la nascita di un figlio in Svizzera nonché gravi problemi di salute che comportano un'incapacità di viaggio e/o un necessario ulteriore trattamento in Svizzera. Nella misura in cui una persona su domanda fa valere uno dei motivi di proroga del termine di partenza elencato nella direttiva, l'UFR esamina approfonditamente la richiesta e concede - nella misura in cui i criteri fissati dalla direttiva siano adempiti - la proroga del termine di partenza. Lo stesso dicasi in relazione alle minoranze del Kosovo (minoranze albanesi e serbe) e agli albanesi provenienti dalla Serbia meridionale. Dal momento che il rimpatrio di queste persone appare ancora problematico o tecnicamente impossibile, l'UFR, quando è già stata resa una decisione, ha fissato il termine di partenza, su richiesta, al 31 maggio 2001.

ad domanda 8:

Nel 1991 il Consiglio federale ha fissato nuove priorità per quanto riguarda il reclutamento di lavoratori stranieri. In primo luogo possono ottenere nuovi permessi di lavoro e di dimora in Svizzera soltanto i cittadini provenienti da Paesi dell'AELS e dell'UE.

Per evitare inutili casi di rigore per quanto attiene il passaggio alla nuova prassi di reclutamento è stato previsto un ampio periodo transitorio. Il Consiglio federale ha mantenuto fino alla fine del 1994 per tutti gli stagionali provenienti dall'ex Jugoslavia, già attivi in Svizzera il 1° settembre 1991, la possibilità di commutazione ordinaria del loro permesso in permesso annuale alle condizioni usuali. Inoltre, a coloro che non potevano beneficiare di questo diritto, negli anni 1995 e 1996 esso ha dato la possibilità di usufruire di ulteriori soggiorni stagionali. In fine, a determinate condizioni, fino alla fine del 1996 sussisteva pure la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno annuali straordinari destinati a lavoratori provenienti dall'ex Jugoslavia attivi per molti anni nel nostro Paese. Mediante tali misure transitorie le autorità hanno debitamente tenuto conto sia degli aspetti umani sia di quelli aziendali. In seguito è aumentato notevolmente anche l'effettivo degli stranieri provenienti dall'ex Jugoslavia con permesso di soggiorno e di domicilio. A fine 1991 erano 171'221 persone e a fine 1999 il numero era salito a 313'515 persone.

Con l'Azione umanitaria 2000 tale prassi ottiene un'ulteriore possibilità di completamento. Nell'ambito di tale azione l'autorità cantonale può tra l'altro presentare una domanda d'ammissione provvisoria a favore di persone entrate in Svizzera per la prima volta prima del 31 dicembre 1992, se hanno lavorato regolarmente e se hanno inoltrato una domanda d'asilo tra il 1° gennaio 1993 e il 30 aprile 1996. La circolare insiste a ragione sulla data di riferimento del 30 aprile 1996 visto che a partire da tale data non è più stata ordinata alcuna ammissione provvisoria a titolo collettivo nell'ambito dell'Azione umanitaria Bosnia e Erzegovina in ragione della mera cittadinanza; il Consiglio federale ritiene dunque per principio esigibile un ritorno delle persone interessate. Inoltre l'accordo di pace di Dayton fu sottoscritto già nel dicembre del 1995, circostanza questa che ha notevolmente contribuito a distendere la situazione.

Risposta del Consiglio federale.