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00.3258 · Postulato · 2000-06-07

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera prevede due tipi di documenti di legittimazione ufficiali per i suoi cittadini: il passaporto e la carta d'identità. Le basi giuridiche sono costituite dall'ordinanza del 17 luglio 1959 concernente il passaporto svizzero (RS 143.2) e dall'ordinanza del 18 maggio 1994 relativa alla carta d'identità svizzera (RS 143.3). La carta d'identità serve al detentore come prova della propria cittadinanza e identità, mentre il passaporto stabilisce la cittadinanza e l'identità del cittadino svizzero all'estero. I due documenti ufficiali contengono unicamente dati relativi alla persona, necessari a stabilire la sua identità e la sua nazionalità. Non si tratta quindi né di un documento relativo alla salute, contenente dati rilevanti dal profilo medico, né di una disposizione a causa di morte, che certifichi gli obblighi esistenti dopo il decesso. In questo senso, l'intento di volere registrarvi la dichiarazione di volontà di donare organi contraddice lo scopo di questi documenti di legittimazione. Il passaporto e la carta d'identità sono inoltre documenti che permettono a terzi di accertare l'identità. I dati che attestano la volontà di donare organi, tessuti e cellule sono estremamente sensibili dal profilo della protezione dei dati e della personalità. Non dovrebbero quindi essere riportati su un documento che proprio in funzione della sua destinazione (accertamento dell'identità) deve essere messo a disposizione di terze persone. Va aggiunto che le modifiche implicano necessariamente il rilascio di un nuovo documento di legittimazione. Finora sui due documenti di legittimazione ufficiali non sono stati registrati altri dati all'infuori dell'identità e della cittadinanza.

Le suddette osservazioni valgono anche per i documenti di viaggio e i documenti di viaggio sostitutivi rilasciati dall'Ufficio federale dei rifugiati a stranieri in virtù dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (RS 143.5). Lo scopo di questi documenti è di permettere viaggi all'estero o di lasciare la Svizzera. Anche i diversi documenti destinati agli stranieri (come ad esempio i permessi A, B, C, N, F) che nei confronti delle autorità federali e cantonali hanno valore di documenti di legittimazione, e che devono anche essere presentati al datore di lavoro, non sono atti, per le ragioni sopra indicate, a recare una dichiarazione di volontà di donare organi.

La nuova legge sui documenti di legittimazione non prevede la possibilità di iscrivere su documenti ufficiali di legittimazione l'intenzione dichiarata di donare organi com'era stato proposto nella procedura di consultazione dal Cantone Ginevra. Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento, il 28 giugno 2000, il relativo messaggio e deciso di rinunciare all'annotazione della volontà di donare gli organi, dato che i documenti in discussione, che si riferivano all'identità e alla cittadinanza, non avevano niente a che vedere con la donazione di organi.

L'iscrizione nel registro dei trapianti costituisce una soluzione efficace e accettabile che permette di documentare la volontà di donare organi, tessuti o cellule o di certificarne l'opposizione. Rispetto ai documenti di legittimazione recanti la volontà di donare organi, questa soluzione ha il vantaggio di evitare possibili confusioni o manipolazioni, e costituisce una sicurezza contro la perdita. Nell'avanprogetto della legge sui trapianti, elaborato dall'Ufficio federale della sanità pubblica e posto in consultazione dal Consiglio federale dal mese di novembre del 1999 al mese di febbraio 2000, prevede un registro dei trapianti; tuttavia i suoi vantaggi e svantaggi dovranno ancora essere esaminati a fondo.

Il problema della carenza di organi deve essere affrontato separatamente dalla questione del registro dei trapianti. La legge sui trapianti a questo scopo prevede un'ampia informazione alla popolazione, che deve garantire la trasparenza, favorire la comprensione della medicina dei trapianti e la fiducia in essa, ed evitare che nella popolazione s'instauri quel senso di insicurezza che oggi, in parte, è responsabile della poca disponibilità a donare organi. L'offerta informativa serve dunque anche a stimolare la disponibilità alla donazione di organi. È auspicabile che il maggior numero possibile di persone nel corso della loro vita, grazie all'informazione fornita, rifletta sulla questione della donazione di organi, si decida a donare gli organi e dichiari la sua disponibilità.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.