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00.3268 · Mozione · 2000-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche in presenza di reati perseguibili d'ufficio, come la discriminazione razziale (art. 261bis CP) le autorità possono agire soltanto se vengono a conoscenza della fattispecie in questione. Esse possono acquisire tale conoscenza segnatamente grazie a una denuncia penale o perché hanno diretta conoscenza di determinati eventi. Dipende tuttavia da diverse circostanze se nella singola fattispecie venga effettivamente inoltrata una denuncia penale. Pertanto difficilmente tutte le fattispecie previste dall'articolo 261bis CP - ma anche nel caso di ogni altro delitto perseguibile d'ufficio - potranno essere denunciate e perseguite.

In questo contesto la proposta dell'autore della mozione di introdurre un diritto di ricorso ricalcato sul modello dell'articolo 10 della legge contro la concorrenza sleale (LCSI, RS 241) per le associazioni antirazziste appare adeguata. Le suddette associazioni non potrebbero soltanto inoltrare denuncie penali in modo più sistematico e più indipendente da considerazioni personali (cosa già possibile secondo il diritto attuale) ma in tal modo esse rafforzerebbero anche la loro posizione nell'ambito della procedura e sarebbero in particolare legittimate a proporre un ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale in qualità di danneggiati ai sensi dell'articolo 270 capoverso 1 della legge federale sulla procedura penale (PP, RS 212.0).

Il Consiglio federale non misconosce che il riconoscimento di un diritto di ricorso delle associazioni sul modello della LCSl potrebbe essere utile al raggiungimento dell'intento, condiviso dal Consiglio federale, di punire la discriminazione razziale e di impedire conseguentemente la propagazione dell'ideologia sulla quale si fonda. In tal senso il Consiglio federale può comprendere le riflessioni dell'autore della mozione.

Tuttavia il Consiglio federale è del parere che per quanto concerne il perseguimento penale della discriminazione razziale, anche in considerazione dell'odierno quadro giuridico, si disponga di uno strumentario legislativo efficace. Tale circostanza è evidenziata sia nel rapporto 1999 sulla sicurezza dello Stato allestito dalla Polizia federale (cfr. pag. 29) sia anche nella sintesi allestita dalla Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA) in merito alle pertinenti procedure (cfr. www.gra.ch). Avvenimenti recenti, per esempio quelli occorsi durante la festa del 1° agosto sul Grütli, hanno però dimostrato come sia difficile nei singoli casi tracciare il limite tra l'espressione autorizzata di opinioni politiche e la propaganda vietata a favore della discriminazione razziale. Il compito di impedire tale propaganda non spetta soltanto agli organi di polizia. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, al momento di istituire il "Gruppo di lavoro estremismo di destra", ha incaricato l'Ufficio federale di polizia di esaminare tra l'altro l'efficacia della norma penale dell'articolo 261bis CP.

Secondo il Consiglio federale una modifica della situazione giuridica attuale nel senso richiesto dal mozionante è perlomeno delicata. Il trasferimento della soluzione prevista nella LCSl al Codice penale, proposto dall'autore della mozione, si scontra con notevoli ostacoli di natura giuridica. La LCSl appartiene per natura e oggetto normativo al diritto civile. L'articolo 10 LCSl, al quale l'autore della mozione fa riferimento, disciplina soltanto la denuncia secondo le norme del diritto civile di determinate associazioni. Nella DTF 120 IV 154 il Tribunale federale ha deciso che un'associazione legittimata quale querelante ai sensi dell'articolo 10 LCSl può proporre un ricorso per cassazione federale in materia penale nel caso in cui la sentenza possa influenzare il giudizio in merito alle sue pretese civili (cfr. art. 270 cpv. 1 PP).

La norma penale dell'articolo 261bis CP non conosce un riscontro diretto secondo le norme di diritto civile. In ogni caso non esiste alcuna norma che preveda una legittimazione attiva speciale di determinate associazioni. Ai sensi della prassi costante del Tribunale federale sarebbe in tale contesto possibile accettare per la discriminazione razziale una legittimazione di associazioni a proporre un ricorso per nullità che non si fondi sull'articolo 270 CP. Non appare invece opportuno introdurre una legittimazione attiva secondo le norme del diritto civile per associazioni antirazziste onde farne discendere una possibilità di ricorso ai sensi dell'articolo 270 capoverso 1 PP. La lotta alla discriminazione razziale è un intento squisitamente pubblico. L'obiettivo tendente a inibire e a impedire in futuro questo tipo di manifestazioni va attuato mediante strumenti pubblici e legali come quelli messi a disposizione dal diritto penale. Il diritto civile costituirebbe in questo contesto un corpo estraneo.

Tuttavia anche l'istituzione di una legittimazione attiva delle associazioni antirazziste in ambito penale svincolata dal diritto civile non appare certo esente da problematiche. A prescindere dalla circostanza che siffatto tipo di concetto è sempre stato estraneo al diritto penale svizzero, celerebbe soprattutto il rischio di complicare le procedure. I lavori attualmente in corso per unificare il diritto di procedura penale nonché per un nuovo disciplinamento della procedura davanti al Tribunale federale tendono invece a semplificare i processi. In particolare i lavori legislativi concernenti il diritto di procedura penale e l'organizzazione giudiziaria menzionati precedentemente nonché le verifiche del "Gruppo di lavoro estremismo di destra" offrono la possibilità di esaminare la questione relativa a un maggiore coinvolgimento delle associazioni nella procedura penale ai sensi di quanto proposto dall'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.