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00.3272 · Mozione · 2000-06-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

È vero che le esigenze legali in correlazione con la recente giurisprudenza del Tribunale federale nel settore dell'assistenza amministrativa internazionale comportano determinate difficoltà, che potrebbero pregiudicare la collaborazione della CFB con le autorità straniere di vigilanza.

A titolo d'esempio si pone il problema a sapere se le condizioni di assistenza amministrativa valgano pure per il richiedente in quanto la legge non contiene una chiara regolamentazione. In particolare il fatto che un'autorità straniera che ottenga un'informazione dalla CFB non possa ritrasmetterla senza previo assenso della CFB neanche per fini conformi alla domanda iniziale pone problemi. In effetti, il Tribunale federale ritiene piuttosto che in questo caso le stesse condizioni del segreto professionale e del trattamento confidenziale debbano pure applicarsi all'autorità terza destinataria dell'informazione (DTF 126 II 141).

Esiste pure il rischio che l'assistenza amministrativa tra autorità di vigilanza nel settore finanziario sia soggetta a condizioni più restrittive dell'assistenza giudiziaria. L'intenzione del legislatore era precisamente di fornire una base legale all'autorità amministrativa svizzera, la CFB, per permetterle di cooperare con i suoi omologhi stranieri onde evitare la via inadeguata dell'assistenza giudiziaria, sempre che le condizioni dell'assistenza giudiziaria non vengano eluse.

Dall'entrata in vigore della legge sulle borse, il 1° febbraio 1997, fino alla fine del 1999, la CFB ha ricevuto in totale 115 domande d'informazione da 15 autorità straniere concernenti oltre 200 clienti. Il numero di domande aumenta ogni anno. Le aspettative verso la CFB sono elevate. Le autorità straniere vogliono poter conoscere i nomi degli attori che intervengono in caso di transazioni sospette sui loro mercati. Se la CFB non fosse in grado di fornirli in virtù del diritto in vigore, ciò che sarebbe contrario a tutti gli standard internazionali in materia, potrebbero risultare gravi inconvenienti alle banche svizzere che potrebbero vedersi limitare l'accesso a questi mercati.

Se la prassi non giunge a trovare soluzioni per superare le difficoltà attuali nello scambio d'informazioni, bisognerà effettivamente modificare la legge. Il Consiglio federale seguirà l'ulteriore sviluppo della prassi e proporrà al Parlamento, se del caso, una modifica della legge. Il Consiglio federale propone quindi di trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.