00.3314 · Interpellanza · 2000-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Quanto al numero degli istituti di previdenza, vi è da constatare una tendenza alla concentrazione. Nel 1987 se ne contavano 15 179, nel 1994 12 851 e nel 1998 appena 10 380. Nel 1998 la quota dei 62 maggiori istituti di previdenza rappresentava il 57% della somma di bilancio di tutti gli istituti di previdenza, quella dei maggiori 489 l'85%. Per quanto riguarda il patrimonio si rileva una netta concentrazione sugli istituti maggiori.
Le partecipazioni degli istituti di previdenza alle società con sede in Svizzera (azioni, partecipazioni, e relativi investimenti collettivi) sono aumentate dai 21 miliardi del 1992 ai 63 miliardi e rotti del 1998. A prima vista questo aumento - in termini assoluti - sembra assai importante. Se però lo si paragona all'evoluzione della capitalizzazione in borsa dell'SPI (Swiss Performance Index), si constata che la quota degli istituti di previdenza è calata dal 7,7% del 1992 al 6,7% del 1998. Va tuttavia osservato che non tutti gli istituti di previdenza valutano le azioni secondo il valore di mercato. Circa il 72% degli istituti di previdenza che hanno risposto ad un'inchiesta (pubblicazione congiunta di Robeco / Bilanz / Bilan / Previdenza professionale svizzera, inchiesta sugli investimenti delle casse pensioni 1998-2000, Ginevra, aprile 2000) danno alle loro azioni il valore di mercato. Dalle cifre risulta che, pur assumendo gli istituti previdenziali nel loro complesso una posizione di tutto rispetto sul mercato azionario, non si può tuttavia parlare di eccessiva concentrazione di potere, visto che oltretutto ogni istituto decide singolarmente i propri investimenti.
Domanda 2
Secondo il diritto svizzero (art. 71 LPP) gli istituti di previdenza devono amministrare il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività dei propri investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. L'investimento del patrimonio è deciso dai singoli istituti nel quadro delle attuali disposizioni. Ne è sempre competente e responsabile l'organo paritetico (art. 49a OPP 2), costituito per metà da salariati (art. 51 cpv. 1 LPP), che, se è composto conformemente alle disposizioni ed agisce secondo la legge, è garante degli interessi degli assicurati. Gli istituti di previdenza stabiliscono chiaramente scopi, principi, esecuzione e vigilanza degli investimenti del patrimonio in modo che l'organo paritetico possa adempiere ai suoi compiti di gestione, tra i quali va annoverato l'esercizio dei diritti degli azionisti alle assemblee generali. Gli amministratori delle casse pensioni e gli asset manager non hanno dunque la facoltà di esercitare tali diritti senza una delega in tal senso dell'organo paritetico. Quest'ultimo ha il compito di stabilire le procedure nell'interesse degli assicurati, in modo particolare in vista di decisioni importanti. Tuttavia molti istituti di previdenza considerano le loro partecipazioni come meri investimenti finanziari. Così, p. es., il 56% degli istituti che hanno risposto alle domande dello studio citato non esercita mai il proprio diritto di voto. Gli istituti di previdenza potrebbero essere maggiormente coinvolti nella responsabilità sociale ed economica connessa all'investimento del patrimonio, se venissero assoggettati all'obbligo di fissare la procedura dell'esercizio dei diritti di voto nel regolamento degli investimenti. Vi è l'intenzione di discutere la questione alla Commissione federale per la previdenza professionale. Il Consiglio federale ritiene invece che la limitazione del diritto di voto degli istituti di previdenza sarebbe in disaccordo con il nostro sistema giuridico e svantaggerebbe chiaramente un gruppo di azionisti rispetto a tutti gli altri.
Domanda 3
Gli amministratori del portafoglio incaricati dal Fondo di compensazione AVS non sono autorizzati a rappresentare le azioni contenute nel portafoglio o altri titoli o diritti a titoli alle assemblee generali ordinarie o straordinarie né ad esercitare diritti di voto e simili connessi con i titoli. I diritti degli azionisti sono esercitati dalla direzione, in accordo con il presidente del consiglio d'amministrazione del Fondo. I diritti di voto sono stati finora esercitati in linea di massima con riservatezza. Hanno la priorità gli investimenti che si ripercuotono direttamente sulla performance del patrimonio del fondo.
Nella fase iniziale l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) è responsabile dell'applicazione della nuova strategia d'investimento della Cassa pensioni della Confederazione (CPC). Secondo l'articolo 6 capoverso 4 del regolamento degli investimenti della Cassa pensioni della Confederazione, l'AFF segue, nell'esercizio del diritto di voto, le raccomandazioni del consiglio d'amministrazione della SA in questione o quelle del rappresentante legale nominato da quest'ultimo. Derogandosi a questo principio va consultato il gruppo di lavoro "Strategie d'investimento". Nel caso della CPC gli asset manager esterni non sono quindi autorizzati ad esercitare i diritti di voto.
Domanda 4
L'organo paritetico è responsabile degli investimenti dell'istituto di previdenza e deve in primo luogo provvedere al raggiungimento degli scopi previdenziali (art. 50 OPP 2). Deve inoltre perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare. Secondo i casi può essere molto importante che l'istituto di previdenza sia rappresentato alle assemblee generali di società cui partecipa. Dal punto di vista economico può certamente essere opportuno che i titolari di grandi pacchetti azionari chiedano conto dell'andamento degli affari ai responsabili della società o siano attivamente partecipi della strategia. Di questo procedimento, chiamato anche Corporate Governance, si discute sempre di più anche in Svizzera.
Il Consiglio federale ritiene che la gestione paritetica degli istituti di previdenza in linea di principio sia già una forma organizzativa ottimale per tener conto sia degli interessi finanziari che di quelli dell'economia nazionale. Per chiarire se vi sia eventualmente bisogno di un intervento del legislatore, si dovrebbero tuttavia aspettare le risultanze del dibattito in seno alla Commissione federale per la previdenza professionale citato nella risposta alla domanda 2.
Risposta del Consiglio federale.