00.3315 · Interpellanza · 2000-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati delle deliberazioni del vertice dell'UE del 18 - 20 giugno 2000 tenutosi a Santa Maria de Feira. Una valutazione delle ripercussioni sulla Svizzera è al momento solo in parte possibile, in quanto gli Stati membri dell'UE si sono per ora accordati solo su determinati "punti chiave" della direttiva sull'imposizione degli interessi; questi punti sono peraltro stati limitati da singoli Stati dell'UE attraverso diverse dichiarazioni e riserve. La decisione finale sull'adozione e sull'esecuzione delle direttive, per la quale è richiesta l'unanimità, dovrebbe come noto essere presa solo verso la fine del 2002. Un rapporto sui colloqui della commissione dell'UE con gli Stati terzi in merito all'introduzione di misure "equivalenti" e agli sforzi degli Stati membri per incoraggiare i loro territori associati o dipendenti ad introdurre le "stesse" misure, dovrebbe costituire la base per la decisione.
Il Consiglio federale ha già reso noto a più riprese che non potrebbe consistere nell'interesse della Svizzera attirare operazioni che sono unicamente orientate ad eludere un regolamento UE per l'imposizione di versamenti d'interessi transfrontalieri. Nella misura in cui l'UE introduca un sistema efficace per l'imposizione completa degli interessi e a condizione che oltre agli Stati membri dell'UE (e loro territori annessi) anche i più importanti centri finanziari fuori dell'UE sottostiano a questo sistema, la Svizzera sarebbe disposta a cercare - sulla base del proprio ordinamento giuridico - soluzioni che rendano possibilmente poco attrattivo un ripiegamento sul nostro Paese. L'introduzione di un sistema di notifica non è tuttavia in discussione. In tal modo il Governo ha chiaramente affermato l'intenzione di mantenere l'attuale struttura del segreto bancario.
La Svizzera terrà questo atteggiamento anche negli imminenti colloqui con la commissione dell'UE. Ai sensi del progetto di direttiva dell'UE - che agli Stati terzi non chiede l'adozione di misure uguali, ma equivalenti - il Consiglio federale parte dal presupposto che un'imposizione alla fonte opportunamente estesa rappresenti uno strumento equivalente al sistema di notifica.
In relazione ai lavori dell'OCSE bisogna evidenziare che il rapporto sull'accesso alle informazioni bancarie a scopi fiscali approvato di recente dal comitato fiscale dell'OCSE riconosce di principio la protezione della confidenzialità dei rapporti tra le banche e i propri clienti. Solo in determinati settori, tra l'altro per migliorare lo scambio di informazioni nei casi in cui vi è alla base un delitto a titolo di frode fiscale, gli Stati sono invitati a esaminare il loro regime giuridico e la loro prassi amministrativa e a prevedere, per quanto possibile, adeguamenti. In un prossimo futuro il Consiglio federale deciderà se e in che modo la Svizzera terrà conto di questa richiesta - peraltro legittima - mantenendo la competitività di una piazza finanziaria svizzera pulita.
Riassumendo si può affermare che per la Svizzera quale Paese non membro dell'UE sia gli sviluppi all'interno dell'UE nel campo dell'imposizione degli interessi sia i lavori dell'OCSE sul segreto bancario non richiedono la soppressione di quest'ultimo o una sua limitazione rispetto alla situazione attuale. Infine, occorre una volta di più rammentare che in Svizzera il segreto bancario non è assoluto, vale a dire è salvaguardato per i casi di sottrazione d'imposta mentre viene levato per la fattispecie della frode fiscale. È opportuno anche segnalare che il segreto bancario svizzero non rappresenta ostacoli per le autorità incaricate del perseguimento penale in una procedura penale.
Risposta del Consiglio federale.