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00.3339 · Interpellanza · 2000-06-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La risposta del Consiglio federale alle sei domande poste dall'interpellante è la seguente.

Ad 1.

Il caso dei fondi depositati su conti svizzeri dall'ex dittatore nigeriano Sani Abacha, deceduto nel 1998, è più che spiacevole. L'affare Abacha ha offuscato l'immagine della piazza finanziaria svizzera a causa di banche svizzere che hanno accolto fondi dell'ex dittatore, quando invece è proibita l'accettazione da parte delle banche e dei commercianti svizzeri di fondi provenienti dalla corruzione o dalla sottrazione di beni pubblici.

L'affare Abacha, con le sue numerose ramificazioni internazionali, dimostra che la lotta contro il riciclaggio di denaro resta una sfida principale per la comunità internazionale. La Svizzera non ha interesse ad accogliere averi di origine criminosa. Grazie ad una regolamentazione fra le più severe a livello internazionale, la Svizzera lotta contro il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro per garantire alla sua piazza finanziaria una posizione di primo piano a livello mondiale.

Nell'ambito della richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Nigeria, diverse centinaia di milioni di dollari sono stati bloccati su conti in Svizzera. Inoltre, contemporaneamente alla richiesta di assistenza giudiziaria, a Ginevra è stata avviata una procedura penale cantonale per riciclaggio di denaro e crimine organizzato. Nell'ambito di questa seconda procedura, per il momento, la Svizzera ha restituito alla Nigeria 66 milioni di dollari.

Anche altri Stati hanno accolto fondi sottratti dall'ex dittatore, di cui il Governo nigeriano è pure alla ricerca. Numerose banche straniere sono implicate in queste transazioni. Sarebbero coinvolti segnatamente gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Attualmente, soltanto due altri Paesi hanno bloccato gli averi del vecchio dittatore. Si tratta del Lussemburgo e del Liechtenstein.

Di passaggio da Ginevra alla fine del mese di giugno del 2000, in occasione del vertice dei Paesi dell'ONU sullo sviluppo sociale, il presidente della Nigeria Olusegun Obasanjo ha lodato la cooperazione fornita dalle autorità svizzere in quest'affare e ha formulato la speranza che gli altri Paesi coinvolti seguano quest'esempio. Secondo una sua valutazione, la somma globale sottratta da Sani Abacha si aggira attorno ai tre miliardi di dollari.

Ad 2.

Il caso Abacha ha indotto la Commissione federale delle banche (CFB) ad avviare un'inchiesta sull'obbligo di diligenza di 19 banche svizzere e straniere stabilite in Svizzera, che avevano accettato i fondi provenienti dalla cerchia dell'ex presidente della Nigeria. Nel suo rapporto del 4 settembre 2000 la Commissione federale delle banche ha esaminato il comportamento di 17 banche, visto che l'inchiesta aperta contro le due banche era troppo recente per figurare nel suddetto rapporto. La Commissione federale delle banche ha constatato che cinque banche avevano interamente rispettato gli obblighi di diligenza. In sei casi ha accertato violazioni degli obblighi di diligenza e deficienze sul piano dell'organizzazione interna, che non raggiungono tuttavia un grado di gravità tale da rendere indispensabile l'adozione di misure incisive. Infine, nelle sei rimanenti banche la Commissione federale delle banche ha constatato violazioni in parte gravi degli obblighi di diligenza e carenze a livello d'organizzazione. In questo gruppo figurano tre banche del Credit Suisse Group (Credit Suisse, Bank Hofmann e Bank Leu), Crédit Agricole Indosuez (Svizzera), UBP Union Bancaire Privée e M.M Warburg Bank (Svizzera) AG. Queste constatazioni hanno avuto conseguenze a livello di personale e di organizzazione. M.M. Warburg Bank (Svizzera) AG è già stata sanzionata nel 1998. Parecchi dirigenti sono dovuti partire su domanda della Commissione federale delle banche. Le altre banche saranno obbligate a procedere ad una revisione.

I fondi bloccati su richiesta straniera di assistenza giudiziaria verranno restituiti allo Stato richiedente al termine della relativa procedura, compresi gli interessi maturati su questi importi nel corso della procedura di assistenza giudiziaria, dedotte tuttavia le commissioni riscosse dagli istituti bancari nell'ambito della gestione degli averi in questione. Nel suo rapporto del 4 settembre 2000 la Commissione federale delle banche ha proposto, nell'ambito di un legislazione futura, la possibilità di confiscare i benefici risultanti da transazioni illegali e criticabili nell'ottica delle norme prudenziali.

Ad 3.

Una procedura penale è stata avviata a Ginevra. Diverse persone sono state accusate. La giustizia ginevrina ha, per il momento, condannato un uomo d'affari nigeriano al pagamento di una multa di un milione di franchi per riciclaggio di denaro e sostegno ad un'organizzazione criminale.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non è intervenuto negli affari penali collegati al caso Abacha, poiché il riciclaggio di denaro e il crimine organizzato non sono ancora di competenza della giurisdizione federale. Tuttavia, appena entrerà in vigore il nuovo articolo 340bis del codice penale, approvato il 22 dicembre 1999 dalle Camere federali, il MPC potrà avviare, progressivamente in funzione delle risorse federali, una parte considerevole delle procedure in materia di affari internazionali e sovracantonali di riciclaggio di denaro e di crimine organizzato.

Ad 4.

In base al diritto vigente, soltanto la CFB sarebbe autorizzata a intervenire nel senso richiesto dall'autore dell'interpellanza. Per il momento, essa non è intervenuta. Tuttavia, non bisogna dimenticare che le banche conoscono le direttive della CFB del 26 marzo 1998 relative al riciclaggio di capitali, nella quali si precisa che le banche non devono accettare fondi di cui conoscano o debbano presumere che provengano dalla corruzione o dalla sottrazione di fondi pubblici. Le banche conoscono pure la legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro che obbliga le banche a informare, senza indugio, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro se sanno o presumono, sulla base di sospetti fondati, che fondi provengono da un crimine. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione è punibile. Le banche e gli altri intermediari finanziari devono segnatamente richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se la controparte è una società di domicilio. Questa regolamentazione è tra le più severe a livello internazionale.

Ad 5.

Nel suo rapporto la CFB ha proposto di adattare e completare gli strumenti giuridici esistenti. La CFB propone quindi di adattare le sue direttive del 26 marzo 1998 relative al riciclaggio di capitali al nuovo diritto penale della corruzione entrato in vigore il 1° maggio 2000, di introdurre l'obbligo della direzione generale delle banche di conoscere i loro clienti più importanti e l'obbligo di avvertire le altre banche quando un banca rompe un rapporto d'affari con un cliente che desta sospetti. La CFB propone anche, nell'ambito di una legislazione futura, la possibilità di confiscare i benefici risultanti da transazioni illegali e criticabili nell'ottica delle norme prudenziali nonché di introdurre una regolamentazione internazionale relativa al trattamento di fondi appartenenti a personalità politicamente esposte. Infine, condivide la proposta del Consiglio federale che permette d'infliggere una multa fino a cinque milioni di franchi alle imprese stesse e non unicamente ai loro responsabili. Il Consiglio federale accoglie con favore le proposte di modifica delle direttive della CFB relative al riciclaggio di denaro, esaminerà le altre proposte e prenderà, se del caso, i provvedimenti che s'impongono.

Ad 6.

In Svizzera, il segreto bancario non è assoluto. Esso può essere levato in particolare nei casi di azioni penali e di assistenza giudiziaria in materia penale. Il segreto bancario non costituisce quindi un ostacolo alla politica di cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Del resto, la Nigeria ha espresso la sua riconoscenza per la politica di cooperazione della Svizzera. Il Governo svizzero è favorevole a un rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e ad un'armonizzazione delle regole di vigilanza prudenziale. In questi due ambiti, la Svizzera svolge già un ruolo molto importante, segnatamente nei lavori sul controllo bancario svolti dal "Groupement d'action financière sur le blanchiment des capitaux" (GAFI) e dal Comitato di Basilea.

Risposta del Consiglio federale.