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00.3359 · Mozione · 2000-06-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera il segreto bancario non protegge i capitali in fuga. La protezione della confidenzialità - garantita indistintamente a tutti dal segreto bancario secondo il diritto svizzero - non ha assolutamente lo scopo di favorire le infrazioni fiscali (represse in tutte le leggi fiscali) e nemmeno gli stranieri rispetto agli svizzeri o gli svizzeri rispetto agli stranieri. Si tratta di una componente del nostro stato di diritto che ha lo scopo di garantire una certa protezione della sfera privata del cliente della banca. Questa protezione non è assoluta. La Svizzera coopera efficacemente con gli altri Paesi nella lotta contro il crimine organizzato. Il segreto bancario può essere levato nell'ambito delle procedure d'assistenza giudiziaria, compresi i casi di corruzione, di riciclaggio di denaro o di frode fiscale. È inevitabile constatare che un contribuente straniero in materia di segreto bancario in Svizzera non beneficia di alcun regime di favore rispetto ad un contribuente svizzero e viceversa.

Inoltre, gli interessi dei conti bancari svizzeri e delle obbligazioni il cui debitore è residente in Svizzera nonché i dividendi d'azioni svizzere soggiacciono all'imposta preventiva del 35 per cento, che costituisce uno strumento di dissuasione efficace contro l'evasione fiscale, indipendentemente da chi sia il beneficiario di questi interessi o dividendi (persona giuridica o fisica residente in Svizzera o all'estero).

Così, combinando con successo e già da lungo tempo imposte generalmente poco elevate, un'imposta preventiva molto più incisiva e severe misure di repressione degli abusi, la Svizzera ha già dimostrato la sua intenzione di applicare un'imposizione corretta ed equa.

Il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo cui la Svizzera avrebbe una nomea intollerabile di Paese approfittatore delle fughe di capitali stranieri. Questa affermazione lascia intendere che ogni volta che avvengono trasferimenti di capitali su iniziativa dei loro proprietari, gli Stati in cui sono investiti avrebbero, solo per questo fatto, qualcosa da rimproverarsi. Di conseguenza, affermare che le banche svizzere servano unicamente da depositarie per i capitali stranieri in fuga equivale ad avere una visione molto riduttiva e soprattutto ingiusta delle attività della piazza finanziaria svizzera. Inoltre, dà un'immagine negativa, impregnata di luoghi comuni, degli investitori stranieri nel loro insieme. Vi è una moltitudine di ragioni, per cui un individuo può decidere di investire il suo patrimonio fuori del suo Paese di residenza. La piazza finanziaria svizzera si caratterizza per una lunga tradizione di discrezione e di gestione di patrimoni. Il segreto bancario non è però il solo motivo per cui un investitore piazza i suoi averi in Svizzera. La nostra piazza finanziaria è pure attrattiva per la sua sicurezza, la sua stabilità, la sua capacità innovativa, la qualità delle sue prestazioni, la stabilità e la convertibilità tradizionale della sua moneta. D'altronde, è opportuno evidenziare che un'imposizione elevata nello Stato di residenza può influenzare negativamente la volontà dei contribuenti di conformarsi ai propri doveri.

Alla luce delle suddette considerazioni sembra utopistico volere fare una distinzione tra svizzeri e stranieri in materia di protezione della confidenzialità e d'altra parte sarebbe illusorio pensare che una rinuncia della Svizzera a una certa protezione della confidenzialità, segnatamente al segreto bancario, risolverebbe il problema dei fondi non dichiarati delle persone residenti in altri Stati.

Per quanto concerne la decisione dell'UE presa al summit di Santa-Maria de Feira, il Consiglio federale ha avuto l'occasione di ricordare a più riprese, a proposito del progetto di Direttiva dell'Unione europea in materia d'imposizione degli interessi del risparmio, che la Svizzera non ha nessun interesse a che il suo sistema fiscale sia utilizzato principalmente allo scopo di contravvenire a una nuova legislazione europea. Tuttavia non può pronunciarsi senza riserve a favore dell'adozione di un sistema che non è ancora definito all'interno della stessa Unione. Il Consiglio federale seguirà con grande attenzione l'evoluzione dei lavori europei nella materia.

Con riferimento al Rapporto del Comitato degli affari fiscali dell'OCSE sull'accesso delle autorità fiscali a informazioni bancarie, pure citato dall'autore della mozione, la delegazione svizzera ha dato prova di apertura impegnandosi ad analizzare la sua legislazione in materia di cooperazione internazionale nei casi di infrazioni intenzionali perseguite penalmente e a farne rapporto all'OCSE nel 2003. Questa posizione è stata espressamente riconosciuta dagli altri Stati membri dell'OCSE, che hanno partecipato all'elaborazione del Rapporto in seno al Comitato degli Affari Fiscali.

Alla luce di quanto precede il Consiglio federale ritiene che non ci sia una ragione valida per modificare la legislazione nel senso auspicato dall'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.