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00.3443 · Postulato · 2000-09-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il postulato parte dal presupposto che la Turchia ha spiccato un mandato internazionale d'arresto contro il signor Naci Öztürk per motivi politici, e che nella procedura svizzera d'asilo sono state relativizzate le accuse ivi menzionate relative a reati di diritto comune. Queste affermazioni non corrispondono al vero. Il mandato d'arresto turco si limita ad accuse di reati di diritto comune. Di queste accuse non si è fatto cenno al momento della procedura d'asilo nel 1984 e 1985. Se questi sospetti sono stati espressi in modo legittimo e c'è motivo di mantenerli, non può essere fondamentalmente chiarito durante l'esame della richiesta internazionale di ricerca ed estradizione. La decisione in merito alla questione del reato e della colpa è normalmente riservata all'autorità competente del perseguimento penale dello Stato richiedente.

Anche il rifiuto della Slovenia nei confronti della richiesta turca di estradizione presentata nel frattempo, non cambia nulla a questo verdetto. Il rifiuto della Slovenia si fondava sulle lacune della richiesta turca e non su una minaccia di persecuzione politica.

2. Nella lotta contro il crimine le domande internazionali di arresto devono essere trattate con la dovuta confidenzialità se si vuol salvaguardare la cooperazione internazionale. Per tale ragione le relative informazioni sono protette dal segreto d'ufficio. Ma una simile protezione non è riservata a domande di cattura se ne consegue una violazione dei diritti dell'uomo (ordine pubblico internazionale). Questo sarebbe certamente il caso se una domanda di arresto facesse valere reati di diritto comune ma dietro si celasse l'intenzione di un perseguimento per motivi politici, etnici o religiosi. Visto che questo caso non concerneva - per quanto accertabile - l'affare Öztürk, l'informazione dell'interessato non era possibile. Si può quindi escludere anche un'eventuale violazione dei diritti dell'uomo a causa del modo di procedere delle autorità svizzere.

3. Le autorità svizzere hanno limitate possibilità d'intervento se un cittadino svizzero o un rifugiato riconosciuto in Svizzera è arrestato all'estero. In questi casi non c'è grande differenza se l'arresto avviene in virtú di una procedura penale o di estradizione. In ogni caso spetta primariamente a chi è perseguito difendere i propri diritti. La Svizzera può sempre offrire il suo aiuto tramite l'assistenza consolare. Altre misure piú adeguate sono prese se l'arresto o l'eventuale estradizione non fanno presagire una violazione dell'ordine pubblico internazionale. Quando è possibile identificare simili casi è d'obbligo informare la persona interessata dell'esistenza di una domanda d'arresto e metterla in guardia contro viaggi all'estero. Se è possibile congetturare un simile pericolo dal contenuto della domanda di arresto, per l'organizzazione Interpol è allora severamente vietata dai suoi statuti una qualsiasi cooperazione. L'attribuzione, da parte della Svizzera, a una persona dello statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati non ha effetti al di là dei suoi confini. Questo statuto vale soltanto per la Svizzera. Può tuttavia esser preso in considerazione - come del resto vien fatto nel nostro paese - al momento di decidere dell'arresto o dell'estradizione. Inoltre non va dimenticato che con l'acquisto della cittadinanza si perde lo statuto di rifugiato e il documento di rifugiato viene ritirato.

4. Benché le autorità abbiano agito in modo giuridicamente corretto nel caso Öztürk, si è costatato che è necessario migliorare il coordinamento tra i competenti uffici. In seguito all'esperienza fatta in questo caso, l'Ufficio federale dei rifugiati farà in futuro riferimento, in occasione di un riconoscimento di rifugiati, in forma generale ai principi dello statuto giuridico e ai limiti della protezione. Per il resto, nel caso che le autorità svizzere costatassero che lo Stato d'origine cerca di far arrestare ed estradare un richiedente l'asilo o un rifugiato riconosciuto, l'Ufficio federale di giustizia esaminerà con l'Ufficio federale dei rifugiati quali misure sia opportuno prendere. In particolare l'Ufficio federale di giustizia deciderà se informare la persona interessata, e in quale modo.

5. Il Consiglio federale è d'avviso che non esiste alcuna necessità di chiarimenti supplementari, né nel caso Öztürk né sul piano dottrinale. Gli accordi internazionali e le leggi esistenti bastano sia ai bisogni della collaborazione internazionale per la lotta contro il crimine sia al rispetto dei diritti dell'uomo. Alle richieste di principio formulate nel postulato si è data soddisfazione segnatamente con le misure indicate al punto 4.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.