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00.3467 · Mozione · 2000-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera la protezione della sfera privata gode dell'importanza che le spetta. Il segreto

bancario, che serve ai fini della confidenzialità della relazione tra una banca e i suoi clienti,

rientra in questa protezione. È innegabile che, per le operazioni che non meritano una tale

protezione, questa confidenzialità può essere abusata. Per questo motivo il segreto bancario

non è neppure impenetrabile. L'ordinamento giuridico svizzero contiene numerose

disposizioni che impediscono l'abuso del segreto bancario e aprono l'accesso delle

informazioni bancarie alle autorità svizzere in caso di reati, come la corruzione, il riciclaggio

di denaro o la frode fiscale. Tali informazioni possono pure essere trasmesse ad autorità

straniere nell'ambito delle rogatorie. L'autore della mozione riconosce certo che la Svizzera,

in particolare in materia di lotta contro il riciclaggio, dispone di tali rimedi giuridici, ma dubita

sulla loro efficacia. Il Consiglio federale non condivide questa opinione e neppure

l'affermazione che "la maggioranza" dei fondi investiti nelle banche svizzere sono stati

acquisiti con mezzi illeciti. Neppure l'affermazione dell'autore della mozione, secondo cui il

segreto bancario svizzero dispieghi la sua piena portata soltanto se i fondi depositati sono

stati acquisiti illegalmente, non è vera, in quanto la legge federale sull'assistenza

internazionale in materia penale (AIMP) rende possibile l'assistenza penale e quindi

l'abolizione del segreto bancario anche quando in un primo tempo i fondi sono stati

guadagnati legalmente e in seguito è stata commessa una truffa in materia fiscale.

Ogni Stato ha il compito di configurare le proprie leggi tributarie in modo che possano trovare

applicazione presso i contribuenti. Un sistema fiscale con aliquote moderate, con

un'imposizione alla fonte sufficientemente alta e che preveda una lotta severa agli abusi offre

le migliori condizioni. La Svizzera ad esempio, riscuote un'imposta preventiva del 35 per

cento sugli interessi degli averi depositati presso le banche svizzere, sugli interessi delle

obbligazioni pagate da debitori residenti in Svizzera e sui dividendi derivanti da azioni

svizzere. Questa imposta è un mezzo efficace per aumentare l'onestà dei contribuenti

svizzeri, rappresenta un incentivo a dichiarare i redditi nella dichiarazione d'imposta e a

ottenere in questo modo il loro rimborso o il computo nelle imposte dovute, che nella maggior

parte dei casi si situano al di sotto del 35 per cento.

L'imposta preventiva è tuttavia riscossa anche sugli interessi e sui dividendi svizzeri pagati

alle persone residenti all'estero. Nella misura in cui il beneficiario risiede in uno Stato con cui

la Svizzera ha stipulato una convenzione di doppia imposizione, che esclude o limita il diritto

d'imposizione dello Stato della fonte, egli può chiedere il rimborso completo o parziale di

questa imposta preventiva molto elevata nel confronto internazionale. Le autorità fiscali

straniere devono confermare l'istanza di rimborso e conservare una copia per i propri atti.

Questa procedura garantisce che queste possano tassare in modo ordinario i redditi di

capitali mobili provenienti dalla Svizzera, per i quali il contribuente residente nel suo territorio

richiede uno sgravio dall'imposta preventiva. In tal modo la Svizzera contribuisce a garantire

l'imposizione corretta dei redditi di capitali svizzeri in questi Stati.

Con riferimento ai rimproveri mossi alla Svizzera dall'UE nelle ultime settimane prima della

presentazione della mozione l'autore della stessa si rifà chiaramente alla problematica della

cosiddetta lotta alla frode nell'UE, che è stata discussa in pubblico soprattutto in relazione al

contrabbando professionale. Tuttavia il problema non risiede nel segreto bancario, perché

nel caso di una frode fiscale la Svizzera concede l'assistenza secondo l'AIMP. In questi casi

il giudice svizzero di assistenza ha pure accesso alle informazioni bancarie e trasmette le

relative informazioni e documenti anche ai giudici penali stranieri. Ad ogni modo è

insoddifacente il fatto che persone, che organizzano dalla Svizzera tali operazioni di truffa e

di contrabbando, vengano condannate all'estero in base a informazioni ricevute dalla

Svizzera; tuttavia queste pene non possono essere eseguite in Svizzera, perché l'Assistenza

in materia penale (AIMP) in caso di truffa in campo tributario può concedere soltanto una

cosiddetta assistenza piccola o accessoria giusta il capitolo 3 dell'AIMP.

Il Consiglio federale è pure disposto a cercare con l'UE una migliore soluzione per la

problematica della truffa professionale di imposte indirette e delle sovvenzioni in relazione al

traffico delle merci.

La proposta elaborata dall'UE per una direttiva che garantisca un minimo di imposizione

effettiva dei redditi da interessi all'interno della Comunità si riferisce, come recita il titolo, in

primo luogo ai pagamenti degli interessi, che una persona residente in uno Stato dell'UE

riscuote da un altro Stato dell'UE. È quindi diretta in primo luogo contro la sottrazione di

redditi di capitali tollerata per decenni in diversi Paesi membri dell'UE, che risultava

dall'investimento di fondi di contribuenti residenti in uno Stato membro dell'UE. Il modello di

coesistenza originariamente previsto consisteva in un diritto di scelta dei singoli Stati membri

tra un sistema di notifica e un'imposta alla fonte secondo il principio dell'agente pagatore.

Nel frattempo gli Stati dell'UE si sono accordati su un sistema di notifica, per cui Belgio,

Lussemburgo e Austria, durante i primi sette anni successivi all'entrata in vigore della

direttiva prevista per il 2003, possono riscuotere un'imposta basata sul luogo di pagamento

invece del sistema di notifica, il cui reddito è da dividere con gli Stati dell'UE in cui resiedono

i beneficiari. Visto che l'agente pagatore può essere spostato in modo relativamente

semplice al di fuori dell'UE e che quindi gli obiettivi dell'UE possono essere elusi, gli Stati

membri che hanno territori associati non soggetti alla legislazione dell'UE, devono fare in

modo che questi siano completamente inseriti nel modello dell'UE. Inoltre, la commissione

dell'UE vuole avviare colloqui sull'introduzione di misure equivalenti con i singoli Stati terzi,

tra cui la Svizzera. Il Consiglio federale ha ripetutamente dichiarato che la Svizzera non

avrebbe alcun interesse ad attirare transazioni intese a eludere gli sforzi dell'UE per

armonizzare l'imposizione degli interessi. Per questo motivo, nel senso di una collaborazione

costruttiva con l'UE - e nei limiti del proprio ordinamento giuridico, salvaguardando il segreto

bancario - la Svizzera è pronta a cercare soluzioni che rendano il meno attrattiva possibile

una simile elusione del sistema dell'UE a favore della Svizzera.

Il segreto bancario fiscale, di cui si tratta in fin dei conti in questa sede, è parte della politica

svizzera di assistenza amministrativa garantita da una convenzione internazionale. Una

modifica unilaterale non è né economicamente sensata né politicamente opportuna.

Eventuali problemi devono essere affrontati bilateralmente con gli Stati contraenti per mezzo

delle convenzioni di doppia imposizione.

Per questi motivi il Consiglio federale non vede la necessità di agire nel senso voluto

dall'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.