00.3467 · Mozione · 2000-09-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera la protezione della sfera privata gode dell'importanza che le spetta. Il segreto
bancario, che serve ai fini della confidenzialità della relazione tra una banca e i suoi clienti,
rientra in questa protezione. È innegabile che, per le operazioni che non meritano una tale
protezione, questa confidenzialità può essere abusata. Per questo motivo il segreto bancario
non è neppure impenetrabile. L'ordinamento giuridico svizzero contiene numerose
disposizioni che impediscono l'abuso del segreto bancario e aprono l'accesso delle
informazioni bancarie alle autorità svizzere in caso di reati, come la corruzione, il riciclaggio
di denaro o la frode fiscale. Tali informazioni possono pure essere trasmesse ad autorità
straniere nell'ambito delle rogatorie. L'autore della mozione riconosce certo che la Svizzera,
in particolare in materia di lotta contro il riciclaggio, dispone di tali rimedi giuridici, ma dubita
sulla loro efficacia. Il Consiglio federale non condivide questa opinione e neppure
l'affermazione che "la maggioranza" dei fondi investiti nelle banche svizzere sono stati
acquisiti con mezzi illeciti. Neppure l'affermazione dell'autore della mozione, secondo cui il
segreto bancario svizzero dispieghi la sua piena portata soltanto se i fondi depositati sono
stati acquisiti illegalmente, non è vera, in quanto la legge federale sull'assistenza
internazionale in materia penale (AIMP) rende possibile l'assistenza penale e quindi
l'abolizione del segreto bancario anche quando in un primo tempo i fondi sono stati
guadagnati legalmente e in seguito è stata commessa una truffa in materia fiscale.
Ogni Stato ha il compito di configurare le proprie leggi tributarie in modo che possano trovare
applicazione presso i contribuenti. Un sistema fiscale con aliquote moderate, con
un'imposizione alla fonte sufficientemente alta e che preveda una lotta severa agli abusi offre
le migliori condizioni. La Svizzera ad esempio, riscuote un'imposta preventiva del 35 per
cento sugli interessi degli averi depositati presso le banche svizzere, sugli interessi delle
obbligazioni pagate da debitori residenti in Svizzera e sui dividendi derivanti da azioni
svizzere. Questa imposta è un mezzo efficace per aumentare l'onestà dei contribuenti
svizzeri, rappresenta un incentivo a dichiarare i redditi nella dichiarazione d'imposta e a
ottenere in questo modo il loro rimborso o il computo nelle imposte dovute, che nella maggior
parte dei casi si situano al di sotto del 35 per cento.
L'imposta preventiva è tuttavia riscossa anche sugli interessi e sui dividendi svizzeri pagati
alle persone residenti all'estero. Nella misura in cui il beneficiario risiede in uno Stato con cui
la Svizzera ha stipulato una convenzione di doppia imposizione, che esclude o limita il diritto
d'imposizione dello Stato della fonte, egli può chiedere il rimborso completo o parziale di
questa imposta preventiva molto elevata nel confronto internazionale. Le autorità fiscali
straniere devono confermare l'istanza di rimborso e conservare una copia per i propri atti.
Questa procedura garantisce che queste possano tassare in modo ordinario i redditi di
capitali mobili provenienti dalla Svizzera, per i quali il contribuente residente nel suo territorio
richiede uno sgravio dall'imposta preventiva. In tal modo la Svizzera contribuisce a garantire
l'imposizione corretta dei redditi di capitali svizzeri in questi Stati.
Con riferimento ai rimproveri mossi alla Svizzera dall'UE nelle ultime settimane prima della
presentazione della mozione l'autore della stessa si rifà chiaramente alla problematica della
cosiddetta lotta alla frode nell'UE, che è stata discussa in pubblico soprattutto in relazione al
contrabbando professionale. Tuttavia il problema non risiede nel segreto bancario, perché
nel caso di una frode fiscale la Svizzera concede l'assistenza secondo l'AIMP. In questi casi
il giudice svizzero di assistenza ha pure accesso alle informazioni bancarie e trasmette le
relative informazioni e documenti anche ai giudici penali stranieri. Ad ogni modo è
insoddifacente il fatto che persone, che organizzano dalla Svizzera tali operazioni di truffa e
di contrabbando, vengano condannate all'estero in base a informazioni ricevute dalla
Svizzera; tuttavia queste pene non possono essere eseguite in Svizzera, perché l'Assistenza
in materia penale (AIMP) in caso di truffa in campo tributario può concedere soltanto una
cosiddetta assistenza piccola o accessoria giusta il capitolo 3 dell'AIMP.
Il Consiglio federale è pure disposto a cercare con l'UE una migliore soluzione per la
problematica della truffa professionale di imposte indirette e delle sovvenzioni in relazione al
traffico delle merci.
La proposta elaborata dall'UE per una direttiva che garantisca un minimo di imposizione
effettiva dei redditi da interessi all'interno della Comunità si riferisce, come recita il titolo, in
primo luogo ai pagamenti degli interessi, che una persona residente in uno Stato dell'UE
riscuote da un altro Stato dell'UE. È quindi diretta in primo luogo contro la sottrazione di
redditi di capitali tollerata per decenni in diversi Paesi membri dell'UE, che risultava
dall'investimento di fondi di contribuenti residenti in uno Stato membro dell'UE. Il modello di
coesistenza originariamente previsto consisteva in un diritto di scelta dei singoli Stati membri
tra un sistema di notifica e un'imposta alla fonte secondo il principio dell'agente pagatore.
Nel frattempo gli Stati dell'UE si sono accordati su un sistema di notifica, per cui Belgio,
Lussemburgo e Austria, durante i primi sette anni successivi all'entrata in vigore della
direttiva prevista per il 2003, possono riscuotere un'imposta basata sul luogo di pagamento
invece del sistema di notifica, il cui reddito è da dividere con gli Stati dell'UE in cui resiedono
i beneficiari. Visto che l'agente pagatore può essere spostato in modo relativamente
semplice al di fuori dell'UE e che quindi gli obiettivi dell'UE possono essere elusi, gli Stati
membri che hanno territori associati non soggetti alla legislazione dell'UE, devono fare in
modo che questi siano completamente inseriti nel modello dell'UE. Inoltre, la commissione
dell'UE vuole avviare colloqui sull'introduzione di misure equivalenti con i singoli Stati terzi,
tra cui la Svizzera. Il Consiglio federale ha ripetutamente dichiarato che la Svizzera non
avrebbe alcun interesse ad attirare transazioni intese a eludere gli sforzi dell'UE per
armonizzare l'imposizione degli interessi. Per questo motivo, nel senso di una collaborazione
costruttiva con l'UE - e nei limiti del proprio ordinamento giuridico, salvaguardando il segreto
bancario - la Svizzera è pronta a cercare soluzioni che rendano il meno attrattiva possibile
una simile elusione del sistema dell'UE a favore della Svizzera.
Il segreto bancario fiscale, di cui si tratta in fin dei conti in questa sede, è parte della politica
svizzera di assistenza amministrativa garantita da una convenzione internazionale. Una
modifica unilaterale non è né economicamente sensata né politicamente opportuna.
Eventuali problemi devono essere affrontati bilateralmente con gli Stati contraenti per mezzo
delle convenzioni di doppia imposizione.
Per questi motivi il Consiglio federale non vede la necessità di agire nel senso voluto
dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.