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00.3470 · Mozione · 2000-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In caso di infrazioni delle norme penali entrate in vigore il 1° agosto 1990 previste

nell'articolo 305bis CP (Riciclaggio di denaro) e nell'articolo 305ter CP (Carente

diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione) possono essere inflitte

sia pene privative della libertà sia multe. Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, la

pena può essere la reclusione fino a cinque anni cumulata con la multa fino a un

milione di franchi. Inoltre, con la confisca di valori patrimoniali prevista nell'articolo 59

CP si tiene già conto della richiesta dell'autore della mozione. Sulla base di questa

disposizione può essere confiscato l'intero importo ricevuto illegalmente e non solo la

metà, come richiesto nella mozione.

Nell'ambito della revisione delle Disposizioni generali del Codice penale, la

Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sta pure discutendo se non

debba essere introdotto un nuovo articolo 102 D-CP concernente la responsabilità

penale di imprese. In discussione è la proposta del Consiglio federale che prevede la

punibilità sussidiaria dell'impresa, nella misura in cui il reato non possa essere

ascritto a una persona determinata (FF 1999 2011). Nel quadro di tale disposizione il

Consiglio degli Stati propone un capoverso supplementare 1bis, che prevede una

responsabilità primaria dell'impresa, limitata a determinati delitti, qualora la stessa

impresa non abbia preso tutti i provvedimenti necessari e ragionevoli per evitare un

tale reato. In questo caso un'impresa può essere punita con una multa fino a 5

milioni di franchi. Nella versione proposta del capoverso 1bis è contemplato anche il

reato del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Ad avviso del Governo la proposta del

Consiglio degli Stati dev'essere accolta favorevolmente. In considerazione delle

esistenti basi legali e di quelle in elaborazione il complemento alla legge sul

riciclaggio di denaro proposto nella mozione risulta quindi superfluo.

La multa fino a 200'000 franchi prevista nella legge sul riciclaggio di denaro rientra

nel quadro delle multe inflitte secondo la legge sulle borse e la legge sui fondi di

investimento e supera largamente l'importo delle multe previste nella legge sulle

banche. Un aumento unilaterale delle multe comminate secondo la legge sul

riciclaggio di denaro non è pertanto giustificata.

L'autore della mozione chiede inoltre che in caso di ripetuta infrazione alle

disposizioni in materia di riciclaggio di denaro sia revocata a un istituto finanziario

l'autorizzazione ad esercitare l'attività. Già oggi, in caso di infrazione alla legge o di

altre irregolarità, la Commissione federale delle banche (CFB) è tenuta a prendere i

provvedimenti necessari al ripristino della legalità presso gli istituti ad essa sottoposti.

Quale ultima ratio vi è la possibilità di revocare l'autorizzazione a un istituto,

provvedimento che nel caso di persone giuridiche nonché di società in nome

collettivo o in accomandita provoca lo scioglimento e, in caso di ditte individuali, la

radiazione dal registro di commercio (art. 23ter segg. LBCR, art. 35 seg. LBVM). Ai

sensi dell'articolo 20 LRD, i provvedimenti in materia di diritto amministrativo, che

l'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ha la possibilità di

prendere nei confronti degli organismi di autodisciplina e degli intermediari finanziari

ad essa direttamente sottoposti, sono praticamente identici a quelli previsti nella

legge sulle banche e nella legge sulle borse. Conformemente alle tre summenzionate

leggi, in caso di ripetute gravi violazioni può essere revocata l'autorizzazione ad

esercitare l'attività. La revoca dell'autorizzazione è tuttavia un provvedimento duro e

incisivo, la cui inflizione dev'essere accuratamente esaminata in ogni singolo caso.

La soluzione proposta dall'autore della mozione di ordinare la revoca

dell'autorizzazione in ogni caso di recidiva è troppo rigida e non renderebbe giustizia

ai singoli casi. Pertanto essa dev'essere respinta.

Oltre a ciò, il Consiglio federale saluta comunque favorevolmente le misure

preventive proposte dalla CFB e già riprese nella sua risposta all'interpellanza Grobet

(00.3339 Denaro sporco depositato in Svizzera da un ex dittatore nigeriano) le quali,

contrariamente all'intenzione dell'autore della mozione, non dovrebbero servire a

punire più severamente i delitti in materia di riciclaggio di denaro, bensì a impedire

tali delitti. La CFB si sta preoccupando di adattare le sue direttive del 26 marzo 1998

relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro alle disposizioni penali in materia di

corruzione entrate in vigore il 1° maggio 2000. Inoltre, essa intende introdurre

l'obbligo della direzione generale delle banche di conoscere i propri clienti più

importanti e l'obbligo di avvertire le altre banche quando una banca rompe la

relazione d'affari con clienti che destano sospetti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.